Contributi per gli investimenti in agricoltura. Articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002, n. 262
Circolare Agenzia Entrate n. 68 del 13.08.2002
1. Premessa
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella sua prima formulazione, ha riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree territoriali ammesse alla deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Tale regime agevolativo, iscritto nel registro degli aiuti notificati alla Commissione europea con il numero N646/2000, è stato scisso in tre parti: la parte A relativa al regime generale per i settori diversi dai trasporti e dall'agricoltura, la parte B che copre il settore dei trasporti e la parte C che copre il settore dell'agricoltura.
Con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001, la Commissione europea ha considerato compatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato N646/C/2000, autorizzando pertanto l'agevolazione in esame per gli investimenti effettuati dalle imprese agricole e da quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nell'ambito delle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.
Successivamente, l'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificando il citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha esteso il beneficio in oggetto alle imprese agricole, così come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99.
La stessa norma ha provveduto ad inserire il comma 7-bis nel contesto normativo dell'articolo 8, rinviando così la definizione delle tipologie di investimento agevolabili all'emanazione, d'intesa con la conferenza Stato-regioni, di un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Infine, l'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, nel contesto normativo di riordino dell'agevolazione in commento, ha esteso alle imprese di produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli le disposizioni di cui al comma 1 e seguenti dell'articolo 8, così come modificato dall'articolo 10 dello stesso decreto legge, convertito dalla legge 2 agosto 2002, in attesa di pubblicazione.
In base a tali previsioni normative, come già indicato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 59/E del 24 luglio 2002, il credito d'imposta non è più accordato in via automatica, bensì a seguito della presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, decorsi 30 giorni senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia medesima, termine così modificato in sede di conversione del citato decreto legge.
In generale, il regime di agevolazione in esame ha natura settoriale ed è concesso sotto forma di credito d'imposta.
Esso, a differenza del regime generale previsto dall'articolo 10 citato, ha una portata agevolativa estesa agli investimenti effettuati sull'intero territorio nazionale.
Al riguardo, tale estensione territoriale, come precisato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, è conforme agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, i quali non prevedono esclusioni territoriali, ma solo diverse percentuali di contributo.
Inoltre, è necessario che gli investimenti siano effettuati nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale o dei Programmi operativi regionali previsti dai regolamenti comunitari n. 1257 e n. 1260 del 1999.
Al riguardo, è da rilevare che in tale settore gli aiuti possono essere concessi esclusivamente alle iniziative per le quali siano fornite prove sufficienti dell'esistenza dei normali sbocchi di mercato dei prodotti. In particolare, le iniziative agevolabili non possono risultare in contrasto con eventuali restrizioni alla produzione o con limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.
Gli aiuti agli investimenti sono concessi esclusivamente ad imprese agricole o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale o dei programmi operativi regionali delle diverse Regioni e che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Infine, per le imprese agricole, gli aiuti in esame sono concessi a condizione che il conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate, mentre nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, non sono ammessi aiuti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
E' previsto, da ultimo, che gli aiuti agli investimenti che prevedono una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di euro debbano essere notificati separatamente alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.
Come detto, la Commissione europea, con decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001, aveva autorizzato l'aiuto di Stato N646/C/2000, relativo all'agevolazione in esame, nella sua originaria formulazione, per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate dalle imprese agricole e da quelle operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Successivamente, con riferimento alla revisione del regime agevolativo di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (poi disposta con l'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002), è intervenuta la decisione C(2002)1706cor del 21 giugno 2002 di cui all'aiuto N324/02, la quale include, fra i soggetti beneficiari, le imprese del settore della trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I al trattato CE che effettuano investimenti nelle medesime aree svantaggiate di cui sopra.
Infine, il regime agevolativo specifico degli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 (N220/02), nel quale è confluito il regime generale di cui al citato articolo 8, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio 2002.
Eventuali iniziative da assumere o chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'aiuto in esame con il Trattato CEE, sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole, trattandosi - come si è detto - di un regime agevolativo specifico dell'agricoltura.
2. Beneficiari
L'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, conferma l'estensione dell'agevolazione in esame già operata dall'articolo 60 della legge n. 448 del 2001 in favore delle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti sull'intero territorio nazionale.
Dal tenore letterale della norma citata, si evince che sono destinatari dell'agevolazione in questione sia le persone fisiche e le società semplici che svolgono attività agricole, entro od oltre i limiti previsti dall'articolo 29 del Tuir, sia le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, del Tuir, che svolgono le medesime attività.
Per individuare correttamente i soggetti ammessi al beneficio, è altresì necessario tenere conto, non solo delle norme interne, ma anche di quelle comunitarie in materia di agricoltura.
Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 nel sostituire l'articolo 2135 del codice civile, ha ridefinito la figura giuridica dell'imprenditore agricolo, il quale esercita le attività agricole di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, nonché le attività connesse.
In base alla norma interna si intendono attività agricole connesse quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli a condizione che provengano, prevalentemente, dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'attività di allevamento.
Qualora non sussistano i requisiti, soggettivi ed oggettivi (esercizio diretto dell'attività connessa, prevalenza) richiesti dalla norma appena richiamata, non si è in presenza di un'impresa agricola.
Tuttavia, l'agevolazione di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, si rende applicabile, secondo le particolari disposizioni comunitarie previste per il settore agricolo, a tutte le imprese esercenti un'attività di commercializzazione e trasformazione, e quindi anche a quei soggetti che non soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
Tali soggetti, che non sono inquadrabili fra le imprese agricole ai fini dell'ordinamento interno, sono infatti ricompresi nel settore agricolo dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato, i quali al punto 4.2 riguardano specificamente gli "aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli".
Conseguentemente, il credito d'imposta previsto dall'articolo 11 in esame può essere fruito - beninteso nei limiti evidenziati al precedente paragrafo - oltre che dalle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche da quelle che esercitano un'attività di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli, così come previsto anche dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, n. 262, purché la trasformazione in questione riguardi prodotti agricoli di cui all'Allegato I al trattato CE e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato.
Infine, è da rilevare che l'articolo 11, comma 3 del decreto legge in esame, prevede che il contributo sia destinato esclusivamente alle imprese che abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili di agevolazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, a valere sui bandi emanati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, e a condizione che l'ente incaricato abbia espresso, in merito, parere favorevole.
3. Oggetto dell'agevolazione
Il particolare settore cui l'agevolazione è destinata rende necessario individuare il concetto di investimento agevolabile alla luce degli orientamenti comunitari coordinati con la specifica disciplina prevista in merito dalle singole Regioni.
Si ricorda, infatti, che, secondo quanto stabilito dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (pubblicati nelle GUCE C28 del 1 febbraio 2000 e C232 del 12 agosto 2000), la concessione di aiuti di Stato per gli investimenti nelle aziende di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli è subordinata alla verifica dell'esistenza di specifiche condizioni.
Per quanto concerne l'Italia, ai fini del beneficio in argomento, sono agevolabili le spese elencate nelle tabelle A e B allegate al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, n. 262, se funzionali ai programmi di investimento considerati ammissibili, per singola tipologia di prodotto e codice attività, dalla Commissione Europea con decisione del 13 marzo 2001 n. SG(2001) D/286847 relativa all'aiuto N729/A/2000 e ricompresi tra quelli indicati dalle singole regioni.
La verifica e la conseguente fissazione dei limiti e delle condizioni di ammissibilità sono demandati alle Regioni ed alle Province autonome che hanno in materia una competenza esclusiva e che provvedono con i Programmi Operativi Regionali (P.O.R.) e i relativi complementi di programmazione (C.d.P.), per quanto concerne le Regioni dell'obiettivo 1, e con i Piani di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per quanto concerne invece le Regioni e le Province autonome del centro-nord.
Pertanto, ai fini del beneficio in argomento, possono richiedere il contributo sotto forma di credito d'imposta solo le imprese che hanno già presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento n. 1257/1999, a valere sui relativi bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome, e per i quali l'ente incaricato ha espresso parere favorevole.
Il credito d'imposta può essere richiesto, quindi, solo per gli investimenti ritenuti ammissibili ad agevolazione ma non finanziabili per insufficienza di fondi e rientranti fra quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 agosto 2002, n. 262.
Questi criteri di scelta degli investimenti ammissibili sono, fra l'altro, corrispondenti a quelli approvati dalla Commissione europea con decisione del 13 marzo 2001 n. SG(2001) D/286847 relativa all'aiuto N729/A/2000.
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