Circolare Agenzia Entrate n. 71 del 14.08.2002

Articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; impignorabilità dei beni indispensabili all'esercizio dell'impresa per gli autotrasportatori
Circolare Agenzia Entrate n. 71 del 14.08.2002

Sono pervenute da più parti richieste di chiarimento sulla portata della disposizione contenuta nell'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di procedure esecutive promosse dal concessionario della riscossione per l'adempimento coattivo delle obbligazioni tributarie.
In particolare, le predette richieste concernono i casi in cui i beni da sottoporre a procedura esecutiva appartengano ad un soggetto che svolge l'attività di autotrasportatore organizzata sotto forma di piccola impresa.
Come noto, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del riferito D.P.R. n. 602 del 1973, nel quale è confluita la disposizione già contenuta nell'articolo 65, i beni mobili dichiarati impignorabili ai sensi dell'articolo 514, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile, in quanto indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, possono essere comunque sottoposti a pignoramento nei casi in cui siano soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.
Occorre preliminarmente valutare se anche i beni appartenenti agli autotrasportatori di piccole dimensioni, con specifico riferimento al veicolo utilizzato per il trasporto, possano essere annoverati tra i beni per i quali è prevista l'impignorabilità ai sensi dell'articolo 514, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile.
Si osserva in proposito che la nozione di impignorabilità di cui alla norma citata, nelle interpretazioni della Corte di Cassazione, si ricollega al concetto di indispensabilità del bene di carattere relativo, cioè alle modalità concrete in cui l'imprenditore svolge la propria attività. In altre parole, i beni utilizzati dal debitore per i quali si vuole opporre l'impignorabilità di cui all'articolo 514, primo comma n. 4), devono risultare in concreto indispensabili per l'esercizio della professione, arte
o mestiere da cui il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento.
Ciò può verificarsi, ad esempio, qualora l'imprenditore, per il fatto di svolgere l'attività con prevalenza del proprio lavoro, assuma la qualifica di piccolo imprenditore, tipica di coloro che - ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile - "esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
Per converso, il beneficio dell'impignorabilità dei beni non opera nel caso in cui il debitore disponga di altre fonti reddituali, ovvero si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale complessa, in grado di assicurare, nonostante il pignoramento di uno o più beni, i mezzi del proprio sostentamento.
Con riferimento all'autotrasportatore, qualificabile come piccolo imprenditore, si ritiene che il beneficio dell'impignorabilità di cui all'articolo 514, primo comma, n. 4) c.p.c., trovi applicazione in quanto per le ridotte dimensioni dell'impresa lo svolgimento dell'attività non potrebbe più continuare ove fosse pignorato l'automezzo utilizzato dal debitore.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 1/07/2000, n. 8859), possono rientrare nel campo di applicazione della norma in commento anche le società in nome collettivo, in quanto società di persone caratterizzate dalla c.d. "autonomia patrimoniale imperfetta", cioè dalla responsabilità solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni contratte nell'interesse della società, semprechè il lavoro prestato dai soci sia prevalente rispetto all'impiego di capitale.
Dall'ambito di applicazione di detta disposizione normativa devono ritenersi escluse, invece, le società di capitali, per le quali il fattore capitalistico è prevalente per definizione.
Ciò chiarito, un secondo ordine di problematiche investe l'applicabilità o meno alla fattispecie in esame del citato articolo 62, comma 1, il quale, come già ricordato, nel richiamare l'articolo 514, primo comma, n. 4), dispone espressamente la pignorabilità anche dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'arte o della professione del debitore qualora ricorra il privilegio generale di cui all'articolo 2759 del codice civile.
Si ricorda che in forza di quest'ultima disposizione normativa, sono assistiti da privilegio generale i crediti dello Stato per le imposte sui redditi dovute per i due anni anteriori a quello per cui si procede, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa.
Ne consegue che il limite della pignorabilità degli automezzi utilizzati dai autotrasportatori che svolgono l'attività con il lavoro prevalentemente proprio, in base a quanto disposto nel citato articolo 62, comma 1, non è opponibile in presenza di crediti erariali assistiti da privilegio generale. A tal fine è tuttavia necessario che ricorrano tutte le condizioni del citato articolo 62 e, in particolare, che si tratti di crediti per imposte dirette relative ad annualità pregresse, ma non oltre i due anni precedenti quello per il quale il pignoramento viene effettuato.
Si ritiene che dette condizioni non ricorrano, ad esempio, nella fattispecie di cui al decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 2002, n. 96, recante disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi comunitari in materia di autotrasporto.
Tale normativa, che disciplina, in esecuzione di decisioni della Comunità Europea, confermate da sentenze della Corte di Giustizia, il recupero delle agevolazioni concesse agli autotrasportatori per gli anni 1992, 1993 e 1994 sotto forma di credito di imposta, esula infatti dall'ambito di applicazione del richiamato articolo 62, comma 1.
Ciò non solo perché i crediti oggetto di recupero si riferiscono ad annualità anteriori all'ultimo biennio, ma anche perché ai fini della riscossione dei medesimi è prevista una procedura diversa da quella propria delle imposte sui redditi.
Infatti, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto legge n. 96 del 2002, si prevede che, decorso il termine per la restituzione di quanto dovuto dai soggetti agevolati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini del recupero, debba procedere attraverso il giudizio monitorio di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (ingiunzione di pagamento) e non attraverso la più spedita procedura dell'iscrizione a ruolo.

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