Monitoraggio dei crediti di imposta, art. 5, decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Incentivi per l'incremento dell'occupazione, art. 7 legge 23 dicembre 2000, n. 388
Circolare Agenzia Entrate n. 73 del 02.09.2002
Si evidenziano di seguito gli effetti che derivano dall'entrata in vigore dell'art. 5 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sulla disciplina degli incentivi per l'incremento dell'occupazione, ex art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il citato art. 5, comma 1, nel confermare i crediti d'imposta previsti dalle disposizioni di legge vigenti, stabilisce che essi possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti dalle stesse disposizioni di legge. Ne consegue che i soggetti interessati possono fruire delle relative agevolazioni fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
A tal fine, al comma 2 del menzionato art. 5, è previsto che:
- con decreto del Ministro delle Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, viene stabilito, per ciascun credito d'imposta, la data di decorrenza delle disposizioni previste dal comma 1, nonché le modalità di controllo dei relativi flussi finanziari;
- con decreto interdirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, con la conseguenza che a decorrere dalla data di pubblicazione di tale decreto "i soggetti interessati non possono più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in vigore" del decreto legge n. 138/2002.
In conformità alle disposizioni della norma primaria, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
A) Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183, che stabilisce che "per l'anno 2002 il limite degli oneri finanziari previsti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al credito d'imposta per le assunzioni dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è pari ad euro 652.138.210". A tal fine, i soggetti interessati debbono presentare, prima dell'assunzione dei dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate; si rendono applicabili, in quanto compatibili, le modalità previste dall'art. 8, commi da 1-bis a 1-quinquies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10 del menzionato decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Le novità introdotte da tale decreto si applicano con riferimento alle assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 138/2002.
B) Il decreto interdirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato, del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 1 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stato comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002 concernenti il credito d'imposta ex art. 7 della legge n. 388/2000.
In base al disposto dell'art. 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 138/2002, qualora il presupposto per la fruizione del credito d'imposta si sia realizzato successivamente all' 8 luglio 2002, il diritto a beneficiare del menzionato credito sorge a condizione che vi sia disponibilità di risorse finanziarie.
Dal momento che in data 6 agosto 2002 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, deve ritenersi che l'agevolazione prevista dal citato articolo 7 compete fino alla data del 30 giugno 2002.
Si perviene a tale conclusione argomentando proprio sulla base del meccanismo di applicazione del credito d'imposta in esame delineato dall'articolo 7 della citata legge n. 388/2000, a norma del quale il momento in cui deve considerarsi realizzato il presupposto per la maturazione del credito d'imposta è costituito dall'incremento della base occupazionale calcolato alla fine di ciascun mese di riferimento.
Già la circolare del 3 gennaio 2001, n. 1/E, al par. 1.5.3, aveva chiarito che il datore di lavoro, per poter fruire del credito in esame, deve incrementare il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. In ciascun mese del periodo agevolato, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1 ottobre 1999 - 30 settembre 2000.
Effettuata questa verifica periodica, il credito d'imposta compete per ciascun lavoratore assunto nei limiti della predetta differenza e per ciascun mese al termine del quale essa viene rilevata.
Esempio 1:
- media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1/10/99 - 30/9/2000 pari a 50;
- numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 30/06/2002 pari a 55.
Nel caso in esame il presupposto per la fruizione dell'agevolazione (incremento della base occupazionale di cinque unità al 30/06/2002) si è realizzato prima dell'entrata in vigore del decreto legge 138/2002 (8 luglio 2002), ragion per cui il credito in oggetto compete per il mese cui si riferisce l'incremento (giugno 2002).
Esempio 2:
- media dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo di riferimento 1/10/99 - 30/9/2000 pari a 50;
- numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/07/2002 pari a 55.
Nel caso in esame il presupposto per la fruizione dell'agevolazione (incremento della base occupazionale di cinque unità al 31/07/2002) si è realizzato dopo l'entrata in vigore del decreto legge 138/2002 (8 luglio 2002), ragion per cui il credito in oggetto non compete per il mese di luglio 2002 e per i successivi, attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie.
Tale conclusione vale indipendentemente dal fatto che le nuove assunzioni siano avvenute prima o dopo l'entrata in vigore del più volte menzionato decreto legge 138/2002. Infatti, il presupposto per la fruizione del medesimo credito non è la semplice assunzione, bensì l'incremento di unità occupazionali realizzato alla fine di ciascun mese, tenendo conto anche di eventi che possono verificarsi fino al termine dello stesso (es. licenziamenti, dimissioni, ecc.).
In tal senso, infatti, dispone l'art. 7 della legge n. 388/2000, come, tra l'altro, già precisato con la citata circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001.
Resta, evidentemente, salva la possibilità di fruire del credito d'imposta anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138/2002 e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto interdirigenziale per coloro che hanno realizzato il presupposto entro il 30 giugno 2002.
Si rammenta, comunque, che l'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 138/2002, come modificato dalla legge di conversione (legge 8 agosto 2002, n. 178), prevede che non si applicano interessi e sanzioni nei confronti di coloro che utilizzano un credito d'imposta successivamente alla data di pubblicazione del decreto che comunica l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili, a condizione che tale utilizzo sia avvenuto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto e che entro lo stesso termine avvenga la restituzione spontanea degli importi indebitamente utilizzati.
Restano ferme tutte le altre condizioni di applicabilità, nonché le ipotesi di decadenza e di revoca, previste dall'art. 7 della legge 388/2000.
In conclusione, si precisa che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002, prevede che, per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 138/2002 (8 luglio 2002), i soggetti interessati alla fruizione del credito d'imposta in commento, prima dell'assunzione dei lavoratori dipendenti, debbono presentare istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dall'art. 8, commi da 1-bis a 1-quinquies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
A tal riguardo si osserva che la procedura di cui al citato decreto ministeriale è stata prevista quando ancora non era stato accertato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per il 2002.
Considerato che al momento della formalizzazione del decreto ministeriale è stato constatato l'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno 2002, e che tale circostanza ha imposto l'immediata adozione del previsto decreto interdirigenziale in pari data, consegue che la procedura in esame sarà utilizzabile per l'anno 2003, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legge 138/2002.
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