Valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri - Omogeneizzazione dei patrimoni di riferimento
Circolare Agenzia Entrate n. 8 del 20.02.2004
Prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la valutazione dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri era disciplinata dalle disposizioni contenute negli articoli 59, 61 e 66 del TUIR.
In ordine all'applicazione di tali disposizioni, sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimenti.
Pertanto, per assicurare una uniformità di indirizzo nello svolgimento dell'attività di controllo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
La valutazione fiscale dei titoli, indipendentemente dal fatto che siano classificati tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante, è disciplinata dall'art. 66, comma 1-bis, del TUIR ante riforma, e dall'art. 61, comma 3, lett. b) dello stesso TUIR.
Quest'ultima disposizione stabilisce che il limite minimo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni è calcolato "...riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 59 comma 4 in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite".
In sostanza, la norma richiamata impone di confrontare i patrimoni netti contabili delle società partecipate così come risultanti dai loro bilanci regolarmente approvati e relativi, rispettivamente, all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni furono acquistate e all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata l'operazione di valutazione da parte della società partecipante.
Inoltre, tale disposizione prevede che il bilancio relativo all'ultimo esercizio possa essere sostituito da una situazione patrimoniale più recente nell'ipotesi in cui si manifestassero, successivamente alla data di una sua regolare approvazione e prima dell' approvazione del bilancio della società partecipante, le condizioni per procedere ad una riduzione del capitale per perdite.
Ai fini del confronto tra i patrimoni netti, il successivo comma 5, ultimo periodo, dello stesso art. 61 stabilisce che "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente."
Dall'esame di quest'ultima disposizione emerge che il legislatore tributario, per rendere significativo il confronto tra il patrimonio netto iniziale e finale, ha voluto escludere i versamenti e/o le remissioni di debito effettuate dai soci, nel periodo di tempo oggetto di osservazione, dalla determinazione del patrimonio netto finale di riferimento.
Pertanto, in queste ipotesi, per rendere omogenei i due patrimoni oggetto di confronto, occorre decrementare il patrimonio netto finale di un importo pari all'ammontare dei versamenti e/o delle remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite, espressamente previsti negli atti societari.
Allo stesso modo, occorre rendere confrontabili i patrimoni netti di riferimento nelle altre ipotesi in cui, nel periodo oggetto di osservazione, siano intervenute delle variazioni patrimoniali in seguito ad apporti effettuati a titolo diverso dalla copertura delle perdite.
In assenza di un'espressa previsione normativa, che individui il patrimonio netto su cui effettuare le rettifiche, si ritiene corretto adottare una tecnica di "omogeneizzazione" che, in questo caso, incrementi il patrimonio netto iniziale.
Si ricorda altresì che, per ragioni di simmetria, in conseguenza della riduzione del capitale sociale per esuberanza o della distribuzione di riserve di capitale, il patrimonio netto iniziale deve essere ridotto.
Il procedimento di "omogeneizzazione", inteso come tecnica contabile mediante la quale si rendono comparabili grandezze (nel caso di specie patrimonio netto iniziale e patrimonio netto finale) altrimenti disomogenee, si rende necessario anche in casi diversi da quelli in precedenza esaminati.
Si tratta, ad esempio, dell'ipotesi in cui si debbano mettere a confronto patrimoni netti rispetto ai quali le quote di partecipazione dei soci risultano variate per effetto di apporti incrementativi del patrimonio netto.
Anche in queste ipotesi occorre rettificare i patrimoni netti di riferimento moltiplicando il relativo ammontare per la corrispondente percentuale di partecipazione del socio titolare della quota oggetto di valutazione a fini fiscali, c. d. "percentualizzazione".
Naturalmente, nel caso in cui la partecipazione del socio sia la risultante di acquisti succedutisi in diversi esercizi, occorrerà tenere conto della stratificazione prevista dall'art. 59, comma 3, del TUIR ante riforma. Per cui i patrimoni netti iniziali, da mettere a confronto con quello finale, anch'esso "percentualizzato", potranno essere diversi. Inoltre, in detta ipotesi, ai fini del corretto confronto, i patrimoni netti, iniziale e finale, opportunamente "percentualizzati", dovranno essere suddivisi in tante parti quanti sono gli strati; ognuna di dette parti sarà valorizzata, ai fini del confronto, in misura pari alla quota che essa rappresenta sull'ammontare del patrimonio netto "percentualizzato".
A titolo esemplificativo, si supponga che la società ALFA, con patrimonio netto pari a 1000, sia partecipata dai soci A e B, rispettivamente per il 60 per cento ed il 40 per cento.
Si ipotizzi inoltre che, per la sua quota, A abbia sostenuto un costo di 1200, B di 600 e che il patrimonio netto del bilancio di ALFA, approvato prima dell'acquisto delle quote da parte di A e B, fosse pari a 1000.
Al termine dell'esercizio, la società ALFA rileva una perdita di 100 che riduce il suo patrimonio netto a 900.
Si supponga ora che nell'esercizio seguente, in data successiva all'approvazione del bilancio di ALFA, il socio A acquisti l'intera quota di B per 800, divenendo unico socio di ALFA.
Al termine di tale esercizio ALFA chiude in pareggio.
Si ipotizzi infine che, nel terzo esercizio, ALFA deliberi un aumento di capitale sociale per 250, interamente sottoscritto, senza sovrapprezzo, dal nuovo socio Z e che, alla fine del medesimo esercizio, rilevi una perdita di 300.
Per effetto di tale sottoscrizione, il socio A avrà una quota di partecipazione in ALFA pari all'80 per cento ed il socio Z una quota pari al 20 per cento.
Il nuovo valore fiscale della partecipazione di A in ALFA sarà determinato come segue:
1 strato
Patrimonio netto iniziale = 1000
Patrimonio netto finale = 850 (900+250-300)
Costo fiscale del primo strato=1200
Patrimonio netto iniziale "percentualizzato" = 1000 x 60 per cento =600
Patrimonio netto finale "percentualizzato" complessivo (riferibile ad entrambi gli strati) = 850 x 80 per cento =680
Patrimonio netto finale "percentualizzato", riferibile al primo strato (equivalente al 60 per cento) = 680 x 60 per cento = 408
Nuovo costo fiscale del primo strato = (408/600) x 1200 = 816
Svalutazione totale ammessa = 384 (1200-816)
2 strato
Patrimonio netto iniziale = 900
Patrimonio netto finale = 850 (900+250-300)
Costo fiscale del secondo strato = 800
Patrimonio netto iniziale "percentualizzato" = 900 x 40 per cento =360
Patrimonio netto finale "percentualizzato" complessivo (riferibile ad entrambi gli strati) = 850 x 80 per cento = 680
Patrimonio netto finale "percentualizzato", riferibile al secondo strato = 680 x 40 per cento =272
Nuovo costo fiscale del secondo strato = (272/360) x 800 = 604,44
Svalutazione totale ammessa = 195,56 (800-604,44)
Nuovo costo fiscale della partecipazione di A in ALFA = 816+604,44 = 1420,44
Si ritiene altresì utile richiamare l'attenzione degli uffici sulla opportunità di valutare eventuali comportamenti difformi tenuti da soggetti sottoposti a controlli, verifiche ed accertamenti alla luce di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a norma del quale non sono punibili violazioni commesse a causa di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.
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