Versamenti volontari per l'anno 2001
Circolare INPS n. 102 del 10.05.2001
SOMMARIO: 1. Contributi volontari dei lavoratori dipendenti, non agricoli, da versare per l'anno 2001. 2. Art. 69, comma 10, della legge n° 388 del 23.12.2000 (finanziaria 2001) 3 .Fondi Speciali 4. Contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti da versare per l’anno 2001 5. Lavoratori domestici part-time 6. Artigiani e commercianti 7. Gestione separata
1. CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, NON AGRICOLI, DA VERSARE PER L'ANNO 2001
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno 2000 è pari al 2,6% , per cui le retribuzioni medie settimanali riferite all'anno 2000 devono essere aumentate della stessa percentuale.
In relazione al 2° comma, dell'art. 7, del D.Lgs. 184/97, secondo il quale l'importo della retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n° 638/83 e successive modificazioni, si precisa che l'importo della retribuzione minima per l'anno 2001 è pari a Ł 296.140
L'art. 3 ter della legge 14 dicembre 1992, n° 438 prevede il versamento di un'aliquota aggiuntiva del 1%, a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l'anno 2001 risulta essere di Ł 68.048.000.
Pertanto anche i prosecutori volontari, che sono stati autorizzati con una retribuzione superiore alla suddetta prima fascia, sono tenuti al versamento dell'aliquota aggiuntiva.
Si fa presente, infine, che per gli assicurati autorizzati ai versamenti volontari dopo il 31.12.95, l'aliquota di finanziamento al fondo pensioni dovuta per l'anno 2001 è maggiorata dello 0.50%, come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n° 30 del 28 febbraio 1997.
2. ART. 69, COMMA 10, DELLA LEGGE N° 388 DEL 23.12.2000 (Finanziaria 2001)
Il comma 10, dell'art. 69, della legge n° 388 del 23.12.2000 aggiunge all'art. 5 del D.Lgs. 184/97 il comma 2 bis:
"L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18.2.83, n° 47"
Viene, quindi, ripristinato il requisito, per poter essere ammessi alla prosecuzione volontaria, di cinque anni di contribuzione maturati in qualsiasi epoca.
Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dal 1.1.2001, mentre per le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Le domande presentate dal 12.7.97 al 31.12.2000, non ancora definite, potranno essere accolte con decorrenza giuridica dal 1.1.2001 ed alle stesse potrà applicarsi il comma 1, dell'art. 6, del D.Lgs 184/97.
Gli assicurati che abbiano ancora ricorsi pendenti, per mancanza del requisito di n° 156 settimane nel quinquennio precedente la data della domanda, dovranno essere informati sulla possibilità di poter essere autorizzati con decorrenza dal 1.1.2001 e che potranno effettuare il versamento per i sei mesi precedenti (1.7.2000).
Agli stessi dovrà essere chiesto se intendono rinunciare al ricorso ancora pendente e, nel caso positivo, le Sedi comunicheranno i nominativi a questa Direzione Generale.
La mancata rinuncia al ricorso non è ostativa al rilascio dell'autorizzazione dalla data sopra indicata.
3. FONDI SPECIALI
Per quanto riguarda i Fondi speciali e le gestioni separate nell'ambito del FPLD, nel ribadire la validità della circolare 173 del 13.9.1999, in merito alla normativa in essa contenuta, si precisa che le aliquote di finanziamento agli stessi, sono rimaste invariate rispetto alla predetta circolare.
Per quanto riguarda, invece, gli ex dipendenti delle aziende dei pubblici servizi di trasporto si rimanda alla circolare n° 13 del 24.1.2000.
Da quesiti pervenuti a questa Direzione Generale è emerso che alcune Sedi hanno inserito i prosecutori volontari dei Fondi Speciali nella procedura della gestione A.G.O. (pgm 418), mentre gli stessi debbono essere tenuti distinti dai prosecutori volontari comuni e contabilizzati ai conti di appartenenza, come per il passato.
4. CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DA VERSARE PER L’ANNO 2001
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 2001 al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate, rispetto a quelle applicate per l’anno 2000. In particolare, nei confronti degli autorizzati ai versamenti volontari con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima che dopo il 31.12.1995, va applicata la variazione in aumento pari allo 0,70 % (visto l’aumento di pari entità con cadenza annuale a decorrere dal 1.1.1998, dell’aliquota di finanziamento applicata al settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi di pertinenza del FPLD, disposto dall’art.3 del D.Lgs. n. 146 del 16.4.1997). Pertanto, per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati prima del 31.12.1995 l’aliquota di finanziamento è pari al 20,87%; per quelli autorizzati dopo tale data è pari al 22,37% comprensivo dell’aumento biennale previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 31.12.1996, n.669, convertito nella Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 pari allo 0,50 % .
5. LAVORATORI DOMESTICI PART-TIME
Dall'esame dei ricorsi e dalle relazioni delle Sedi, che pervengono a questa Direzione Generale, in merito alle reiezioni delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei lavoratori domestici, si rende necessario ribadire quanto contenuto nella circolare n° 102/86 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che di seguito si riporta:
" Per quanto si riferisce al problema che emerge dal raffronto tra l'istituto del part-time e il contratto di lavoro domestico caratterizzato, come è noto, prevalentemente da servizio ridotto ad ore, è da ritenere che il contratto di lavoro domestico, proprio per la sua specialità testimoniata dalla stessa collocazione sistematica nel codice civile, è autonomo rispetto alla disciplina del part-time, il quale è un normale rapporto di lavoro caratterizzato soltanto da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello ordinario ".
Da quanto precede ne consegue che per i suddetti lavoratori non può trovare applicazione il comma 2, dell'art. 8 del DLV 564/96, che prevede il requisito ridotto, per i lavoratori part-time, di aver accreditato un anno nel quinquennio precedente la data della domanda per essere ammessi alla prosecuzione volontaria.
6. ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il contributo volontario dei soggetti iscritti alla Gestione degli artigiani ed alla Gestione degli esercenti attività commerciali è commisurato, ai sensi della legge 2 agosto 1990 n.233, al reddito medio suddiviso in due fasce di contribuzione, cui vengono applicate le aliquote stabilite per determinare l’importo dei contributi da versare.
L’aliquota contributiva dei commercianti titolari e rispettivi collaboratori, con decorrenza 1° gennaio 1997 ha subito una variazione rispetto all’aliquota degli artigiani, ai sensi dell’art. 2, comma 215, della legge n. 662 del 23.12.1996.
Per tale ragione sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione.
Tenuto conto di quanto premesso e delle disposizioni dell’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le aliquote contributive delle categorie in argomento, dal 1° gennaio 2001, risultano così modificate:
- Artigiani titolari non soggetti, quindi, a limiti di età e collaboratori maggiori di 21 anni 16,40%; collaboratori minori di 21 anni 13,40%.
- Commercianti titolari non soggetti, quindi, a limiti di età e collaboratori di età superiore a 21 anni 16,70%; collaboratori di età non superiore ai 21 anni 13,70%.
7. GESTIONE SEPARATA
I contributi volontari degli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono determinati in base ai criteri disposti dall’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’art. 7 del decreto legislativo n.184/1997, integrati dall’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria per l’anno 2000), che ha elevato ad un punto percentuale l’aumento biennale dell’aliquota. Il prossimo aumento è fissato con decorrenza 1° gennaio 2002.
L’aliquota contributiva I.V.S. della categoria in argomento, pertanto, rimane stabilita nella misura del 12,50% anche per l’anno 2001.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari, resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio) in virtù dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 30-4-1997, n.184.
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