Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura
Circolare INPS n. 105 del 02.09.2009
SOMMARIO: 1. Premessa 2. Nuove disposizioni del Ministero del Lavoro 3. Istruzioni operative
1. Premessa
Il contenuto e la portata dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 sono stati illustrati con le circolari n. 132 del 20 settembre 2004 e n. 8 del 27 gennaio 2006, che hanno evidenziato i riflessi della innovazione normativa in merito alle competenze dei Comitati Regionali dell’Istituto.
Successivamente, a seguito della delibera del 9 febbraio 2005 assunta dalla Commissione Centrale per l’Agricoltura, l’Istituto fece richiesta al Ministero del Lavoro di esprimere un parere in merito alla competenza dei Comitati Regionali del Lavoro, sorti a seguito del citato Decreto Legislativo n. 124, relativamente ai rapporti di lavoro in agricoltura e in particolare alle connessioni tra art. 17 del decreto stesso e la preesistente normativa.
Sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 25/I/0011847 del 20 settembre 2007, è stata emanata la circolare n. 127 del 22 novembre 2007 in cui si è precisato che la competenza dei Comitati Regionali per i rapporti di lavoro ex art. 17 del Decreto Legislativo n. 124 doveva, comunque, essere limitata ai ricorsi avverso i provvedimenti contenuti nei verbali ispettivi.
In tale circolare è stata affrontata la conseguente problematica relativa alla competenza della Commissione Centrale CAU a decidere i ricorsi di cui agli artt. 10, 11 e 15 del decreto legislativo n. 375/93.
In particolare la circolare n. 127 menzionata ha confermato che nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguarda la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero che non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso resta di competenza della Commissione Centrale CAU in unico grado per gli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 375/93 ed in secondo grado per l’art. 11 del decreto legislativo medesimo, che affida la competenza del primo grado di decisione alle Commissioni Provinciali CISOA.
A seguito della su richiamata circolare le sedi INPS hanno trasmesso ai Comitati Regionali del Lavoro un consistente numero di ricorsi prodotti successivamente alla data del 27 maggio 2004, ancora giacenti, aventi ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro in agricoltura e le cancellazioni dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
L’ingente numero di ricorsi trasmessi ai Comitati Regionali del Lavoro ha prodotto una serie di richieste da parte delle rispettive Direzioni Regionali del Lavoro al Ministero stesso per ottenere ulteriori chiarimenti in ordine alla ripartizione delle competenze.
2. Nuove disposizioni del Ministero del Lavoro
Al fine di dirimere le incertezze interpretative, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera circolare prot. 26/I/0002831 del 02.03.2009, ha ritenuto opportuno precisare ulteriormente l’ambito di applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. 124/04, intendendo chiarire se successivamente alla entrata in vigore del citato D.Lgs. 124 la Commissione Centrale CAU abbia mantenuto la competenza a decidere i ricorsi ex artt. 10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/93.
Il Ministero ha ribadito che, per individuare l’organo competente a decidere i ricorsi, ai sensi dell’art.17 del D. Lgs. 124, deve farsi riferimento al criterio generale della natura dell’atto ricorribile che deve essere di natura ispettiva.
Con particolare riferimento ai ricorsi avverso provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura o di cancellazioni dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, il Ministero ha sottolineato che detti provvedimenti, operando solo un generico riferimento a controlli ispettivi svolti senza precisare ne’ gli estremi ne’ il contenuto dei verbali ispettivi che peraltro non sono notificati al lavoratore, non possono essere impugnati ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 124/04.
Conseguentemente i Comitati Regionali per i rapporti di lavoro non possono essere ritenuti competenti ad esaminare i ricorsi proposti da soggetti diversi dai datori di lavoro e/o loro rappresentanti legali, nei cui confronti sono predisposti e notificati gli atti impugnati.
3. Istruzioni operative
Tenuto conto delle precisazioni interpretative espresse dal Ministero con la citata lettera circolare del 02.03.2009, si forniscono le istruzioni operative, al fine di gestire correttamente sia i ricorsi restituiti dai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro sia i ricorsi pervenuti alle sedi successivamente a tale data.
I ricorsi prodotti – ex art.11 del D. Lgs. 375/93 - da lavoratori agricoli ai quali sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti, a suo tempo inviati ai Comitati regionali del Lavoro, saranno restituiti dalle Direzioni Regionali del Lavoro alle Direzioni Regionali dell’Istituto che provvederanno a smistarli alle Sedi competenti per la successiva istruttoria alle Commissioni Provinciali CISOA se trattasi di prima istanza, ovvero alla Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati , se trattasi di seconda istanza.
A tal proposito si è concordato con il Ministero del Lavoro che la restituzione avvenga in maniera graduale, senza particolari formalità, con lettere di accompagnamento e suddivisi per provincia.
Pertanto alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero, si riassumono le competenze e gli adempimenti in merito al contenzioso disciplinato dal D.Lgs. 375/93 artt.10, 11 e 15.
I ricorsi prodotti in primo grado ex art.11, comma 1, del D.Lgs. 375/93, restano di competenza della Commissione Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) alla quale pertanto devono essere inoltrati per la decisione di merito.
I ricorsi prodotti in secondo grado ex. art. 11, comma 2, del medesimo D.Lgs., avverso le decisioni delle locali Commissioni CISOA, saranno acquisiti tramite procedura DICA e istruiti dalle Sedi e, quindi, inoltrati alla competente Commissione Centrale CAU per la decisione.
I ricorsi dei datori di lavoro agricoli avverso verbali aventi ad oggetto la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro, così come previsto dall’art.17 del D.Lgs. 124, sono decisi dai competenti Comitati Regionali per i rapporti di lavoro, presso i quali le Sedi dovranno verificare l’esistenza di gravami prodotti da datori di lavoro agricoli connessi a ricorsi ex art.11 del D.Lgs.375/93 ed originati dalle risultanze dei medesimi verbali ispettivi, al fine di una più completa istruttoria dei ricorsi medesimi.
Pertanto restano di competenza della Commissione Centrale CAU tutti i ricorsi prodotti dai datori di lavoro agricolo in unico grado ai sensi dell’art.10 del D.L.vo 375/93 che non hanno come oggetto la qualificazione e/o la sussistenza del rapporto di lavoro. Detti ricorsi saranno, quindi, acquisiti dalle sedi tramite la procedura DICA, nonché istruiti ed inviati alla Commissione Centrale CAU per la decisione.
I ricorsi prodotti in unico grado dai lavoratori agricoli autonomi ed associati ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 375/93 restano di competenza della Commissione Centrale CAU alla quale vanno inoltrati già istruiti tramite la procedura DICA, ad eccezione di quelli prodotti – in qualità di datore di lavoro - dal titolare d’azienda diretto-coltivatrice avverso verbali ispettivi che disconoscono il rapporto di lavoro subordinato qualificandolo, al contrario, come lavoro autonomo svolto nell’ambito della collaborazione familiare del nucleo coltivatore diretto, la cui competenza risulta pertanto del Comitato Regionale ex art.17 del D.Lgs. 124/04 a cui dovranno essere inoltrati.
Per quanto sopra descritto, i provvedimenti le cui notifiche sono redatte tramite procedure informatiche centralizzate saranno modificati nella parte relativa agli Organi a cui produrre ricorso.
Per quanto riguarda invece le notifiche dei provvedimenti redatte dagli Uffici, dovranno, comunque, contenere l’indicazione dell’Organo a cui presentare i ricorsi prodotti ai sensi degli artt.10, 11 e 15 del D.Lgs. 375/93.
In particolare, le notifiche relative a provvedimenti individuali adottati nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati dovranno contenere la seguente dicitura: “ Avverso il presente provvedimento , ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 11 agosto 1993 n. 375, Ella può proporre ricorso in prima istanza alla commissione provinciale di cui all’art. 14 della legge 8 agosto 1972 n.457, così come disposto dall’art.80 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n.448, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della presente”.
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