Circolare INPS n. 106 del 21.05.2001

Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l’anno 2001 della misura degli assegni e dei requisiti economici
Circolare INPS n. 106 del 21.05.2001

SOMMARIO: Nuovi importi delle prestazioni sociali ed i limiti di reddito validi per l'anno 2001

Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 come modificati a seguito dell'incremento dell'indice ISTAT e di quanto previsto dall'art. 80, della legge 23.12.2000, n. 388.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Come reso noto con il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari sociali, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 4.5.2001, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2001, alle prestazioni in argomento, è risultato pari a 2,6%.
Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2001 è pari, nella misura intera, a Ł 208.483. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'I.S.E. con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Ł 37.526.976. L'erogazione dell'ANF, sempre relativamente all'anno 2001, è effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 80, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

ASSEGNO DI MATERNITA'
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 11, della legge n. 388 del 23.12.2000, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, l’importo mensile dell’assegno di maternità, se spettante nella misura intera, è elevato da Ł. 300.000 a Ł. 500.000 per un totale, quindi, di Ł. 2.500.000.
In caso di pagamenti relativi agli eventi (nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento) verificatisi a partire dal 1.1.2001, ma disposti con gli importi precedentemente fissati, dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella circ. 206 del 11.12.2000 in materia di variazione dei dati forniti all’INPS da parte dei Comuni.
L’incremento ISTAT di cui al citato comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri non presenta riflessi sulla rivalutazione dell’importo dell’assegno di maternità, in quanto assorbito dalla elevazione a Ł. 500.000 mensili.
Ha riflessi, invece, sul valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, valore che, pertanto, per l'anno 2001 viene fissato in Ł. 52.120.800.
Si sottolinea che le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura dell'assegno per il nucleo familiare e dell'assegno di maternità sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452.

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