Rateazioni contributive e riduzione delle sanzioni civili. Modifiche alla competenza decisionale approvate in via sperimentale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 340 del 21.9.2005
Circolare INPS n. 106 del 28.09.2005
SOMMARIO: 1) Premessa 2) Competenza dei direttori delle sedi provinciali e subprovinciali 3) Competenza dei direttori delle sedi regionali 4) Competenza del direttore Centrale Entrate Contributive 5) Modifiche procedurali 6) Regime transitorio
1) PREMESSA
Le disposizioni in materia di rateazioni contributive e di riduzione delle sanzioni civili sono contenute nelle circolari n. 192 del 29.10.1999, n. 161 del 26.9.2000, n. 129 del 4.7.2002, n. 74 del 5.5.2004, n. 169 del 21.12.2004 e n. 81 del 23.6.2005. In particolare con delibera n. 471 del 12 ottobre 1999 era stata demandata ai Direttori Regionali, senza limiti di importo, la competenza a decidere sia sulle domande di rateazione sia sulle domande di riduzione delle sanzioni civili.
Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha adottato la deliberazione n. 340 del 21.9.2005, in corso di formalizzazione, modificando l’attribuzione del potere decisionale in materia di rateazione dei debiti contributivi e di riduzione delle sanzioni civili, attribuendo lo stesso secondo logiche di competenza per importi e per livelli decisionali.
Le disposizioni contenute nella deliberazione in argomento hanno carattere assolutamente sperimentale, per la durata di sei mesi.
La decisione di modificare le modalità di gestione e le competenze in materia decisionale sulle domande di rateazione e di riduzione delle sanzioni civili nasce dall’esigenza, fortemente avvertita dall’Istituto, di ridurre i tempi necessari per l’adozione del provvedimento di accoglimento o di reiezione, nell’ottica e nella prospettiva della piena attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 15.3.2005 in materia di lavoro in “tempo reale”.
Il provvedimento sulla domanda di rateazione deve essere adottato dai Direttori Provinciali nel termine di quindici giorni dalla data di presentazione della domanda stessa; nel caso in cui la domanda debba essere trasmessa alla Sede Regionale ovvero alla Sede Centrale gli adempimenti istruttori e la relativa trasmissione devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla domanda. Il provvedimento da parte del Direttore Regionale ovvero del Direttore Centrale Entrate Contributive deve essere adottato entro quindici giorni dagli adempimenti istruttori.
Tale impostazione consentirà, altresì, di fornire un servizio in termini di efficienza ed efficacia nei confronti delle aziende e dei contribuenti interessati a regolarizzare la propria posizione debitoria, con il rilascio, contestuale alla presentazione della domanda corredata dal versamento del primo acconto, di un piano di ammortamento provvisorio.
Il potere decisionale demandato direttamente ai Direttori Provinciali e sub provinciali (per importi non eccedenti €. 500.000,00), consente di rafforzare il dialogo diretto con le aziende e i contribuenti sul territorio. In particolare le aziende e i lavoratori autonomi avvertono la necessità di una definizione in tempi rapidi delle pendenze contributive anche al fine di ottenere certezza sulla regolarità contributiva, indispensabile per l’esercizio ordinario dell’attività lavorativa.
Gli importi da prendere in considerazione per individuare le competenze in materia decisionale, sono da considerare in termini di soli contributi omessi o evasi, quindi al netto delle somme aggiuntive.
Quanto alle modalità operative di gestione restano invariate le disposizioni impartite con le circolari in premessa, ferme restando le implementazioni da apportare per l’adeguamento delle stesse al nuovo disposto normativo.
Pertanto nulla è innovato con riferimento agli aspetti normativi regolanti l’iter gestionale, in particolare per quanto attiene:
- le garanzie richieste a fronte della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo;
- la competenza della sede che riceve la domanda di rateazione, nei casi di aziende con più posizioni sul territorio nazionale;
- l’obbligo della trattazione dell’intera posizione aziendale, nella sua totalità, ricomprendendo l’intero monte debiti in capo allo stesso soggetto richiedente.
2) COMPETENZA DEI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
La delibera ha demandato ai Direttori Provinciali e subprovinciali dell’Istituto il potere di:
- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00;
- decidere le rateazioni fino a 60 rate dei debiti contributivi iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00;
- decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per debiti contributivi non superiori all’importo di Euro fino a 500.000,00;
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite d’importo di Euro fino a 500.000,00;
- dare esecuzione all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’estensione della dilazione a 36 rate;
3) COMPETENZA DEI DIRETTORI REGIONALI
E’ demandato ai Direttori delle Sedi Regionali dell’Istituto il potere di:
- decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- decidere le rateazioni fino a 60 rate dei debiti contributivi iscritti a ruolo, nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- decidere le richieste di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per debiti contributivi nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite d’importo di Euro superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00;
4) COMPETENZA DEL DIRETTORE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
E’ demandato al Direttore Centrale delle Entrate Contributive, quale momento di coordinamento centrale per situazioni di gravi crisi aziendali, nel caso di debiti contributivi superiori all’importo di Euro 1.000.000,00, il potere di:
- decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti non iscritti a ruolo, ovvero di 60 rate per i crediti iscritti a ruolo;
- decidere le domande di riduzione delle sanzioni civili, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, ai sensi dell'art. 2, c. 11, della legge 9 ottobre 1989, n. 338, di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
5) MODIFICHE PROCEDURALI
L’iter procedurale viene modificato, con l’introduzione di una fase provvisoria demandata alla competenza dell’unità di processo interessata, articolata secondo le seguenti modalità:
- il soggetto richiedente formula la richiesta di rateazione con contestuale versamento del dodicesimo del debito contributivo ed eventualmente dell’ammontare delle ritenute effettuate ai lavoratori e non versate;
- l’unità di processo verifica in tempo reale il rispetto delle condizioni previste per l'accoglimento, ovvero per l’istruttoria della domanda e rilascia, sempre in tempo reale, un piano di ammortamento provvisorio sulla base del quale il soggetto contribuente effettuerà gli eventuali versamenti mensili;
- i Direttori Provinciali o subprovinciali, i Direttori Regionali, il Direttore Centrale Entrate Contributive entro i previsti quindici giorni, procederanno all’accoglimento o alla reiezione, confermando o, eventualmente, modificando il piano di ammortamento già consegnato.
Sono confermati, per la decisione delle domande di rateazione, i criteri contenuti nella delibera n. 356 dell’11 marzo 1997 come modificata dalla delibera n. 165 del 25 maggio 1999. Pertanto, sono suscettibili di accoglimento le domande per le quali:
- risultino versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
- sia versato, al momento della domanda, almeno un dodicesimo del debito contributivo, al netto delle quote dei lavoratori, salvo che con provvedimento motivato, qualora la situazione si presenti particolarmente delicata per i suoi riflessi di carattere economico e sociale o per la singolarità delle cause che hanno determinato l’indebitamento, venga concesso l’esonero dal versamento del dodicesimo ;
- il debito non sia maturato nel corso di una precedente rateazione: in tal caso l’accoglimento è condizionato alla presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa;
- siano versati i contributi correnti.
La rateazione di pagamento dovrà essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento delle rate mensili o non versi regolarmente i contributi correnti. Nel caso in cui il debitore, pur sospendendo il versamento dei contributi correnti, continui a pagare le rate della dilazione in corso, sarà valutata dal Direttore della Sede l’opportunità di lasciare o meno in essere detta rateazione.
6) REGIME TRANSITORIO
Le domande di rateazione trasmesse alle sedi regionali alla data del 21 settembre u.s., devono essere deliberate da queste ultime entro quindici giorni dalla data della presente circolare.
Le domande giacenti presso le sedi provinciali o subprovinciali, presentate prima della data del 21 settembre, e non ancora trasmesse alla sede Regionale, devono essere definite ovvero istruite e trasmesse alla Sede Regionale o alla Sede Centrale sempre entro quindici giorni dalla data della presente circolare.
Con successive circolari saranno comunicate le variazioni ai programmi di gestione in uso per la gestione delle domande di rateazione attualmente in trattazione presso le sedi.
Al fine di poter ottemperare alla prevista informativa da fornire al Consiglio di Amministrazione, i Direttori Regionali sono interessati a trasmettere alla Direzione Centrale Entrate Contributive un report mensile relativo all’attività svolta dalle Sedi di competenza nonché dalla stessa Direzione Regionale, fornendo dati statistici aggregati per attività economica e consistenza del credito, per le domande di rateazione decise a livello periferico e regionale.
In tale report dovranno essere evidenziate eventuali criticità sotto l’aspetto operativo e procedurale.
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