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Circolare INPS n. 109 del 07.10.2005

Assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991. Riflessi sulla disciplina in materia di assunzioni a termine ex D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Circolare INPS n. 109 del 07.10.2005

SOMMARIO: Chiarimenti in materia di assunzioni a tempo determinato ex lege n. 223/1991 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Il D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (GU n. 235 del 9-10-2001), apportando significative modifiche alla disciplina in materia di contratti a termine, ha, come noto, ampliato la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro a tempo determinato.
Ciò ha richiesto, tra l’altro, la necessità di approfondire le problematiche connesse ai riflessi della nuova disciplina giuridica sul lavoro a termine, rispetto alle assunzioni agevolate ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991.
L’intervenuta liberalizzazione dei rapporti a tempo determinato ha comportato, infatti, il superamento di alcune delle precedenti disposizioni amministrative.
In particolare, con l’entrata in vigore della disciplina contenuta nel D.lgs n. 368/2001, appare difficilmente sostenibile una soluzione interpretativa che esclude l’applicabilità delle agevolazioni ex lege n. 223/1991 ai rapporti instaurati nel rispetto delle indicazioni contenute nel suddetto decreto.
Posto che la finalità dell’articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991 è individuabile nel promuovere il reimpiego, seppure a tempo determinato, di lavoratori collocati in mobilità, ne deriva che l’assunzione di lavoratori (per un periodo non superiore a 12 mesi), secondo le modalità di cui al menzionato decreto legislativo n. 368/2001, rende comunque applicabili i benefici contemplati dalla legge n. 223/1991.
In tal senso devono intendersi modificate le indicazioni fornite nella circolare 5 marzo 1997 n. 50, che, peraltro, continuano ad esplicare i loro effetti con riferimento ai periodi pregressi, con la conseguenza che non sono applicabili le agevolazioni di cui alla legge n. 223/1991 ai rapporti di lavoro a termine stipulati ai sensi della previgente legge n. 230/1962.

Proroga del contratto.
Occorre inoltre considerare che la formulazione dell’articolo 4 del Decreto legislativo in commento, fa sì che il contratto di lavoro a termine possa essere prorogato, anche in forma agevolata, per un periodo superiore a quello iniziale.
E’ evidente, tuttavia che l’agevolazione contributiva non potrà superare la durata complessiva dei 12 mesi prevista dall’articolo 8, c. 2 della più volte citata legge n. 223/1991.
Anche su tale aspetto innovativo devono, quindi, intendersi modificate le precedenti disposizioni di prassi.
Resta in ogni caso confermata l’impossibilità per la medesima azienda di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se é già esaurito l’arco temporale dei 12 mesi previsto dal più volte richiamato articolo 8 della legge n. 223/1991.
Per quanto attiene a tutti gli aspetti di natura lavoristica contenuti nel D.lgs. n. 368/2001, si rimanda a quanto già illustrato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 42/2002 (allegato 1).

Allegato 1

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 01.08.2002, n. 42
(Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189)
Lavoro a termine - costituzione del rapporto - nuova disciplina ex D.lgs. n. 368/2001 - chiarimenti

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