Aziende agricole – Modalità operative con le quali le aziende agricole possono fruire dello sgravio contributivo - introdotto dalla legge n. 247/2007 in sostituzione della decontribuzione dei premi di risultato - autorizzato dall’Istituto
Circolare INPS n. 111 del 14.10.2009
SOMMARIO: 1-Premessa 2 - Adempimenti delle aziende 3 - Adempimenti delle sedi
1-PREMESSA
L’articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (decontribuzione) e, in sua sostituzione, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge.
Con le circolari n. 82 del 6 agosto 2008 e n. 110 del 12 dicembre 2008 sono state fornite le modalità per richiedere lo sgravio previsto dalla legge, le istruzioni per il calcolo e sono stati illustrati i contenuti del beneficio.
Con la presente circolare si illustrano, quindi, le modalità operative che, a seguito dell’ammissione all’incentivo, i datori di lavoro del settore agricolo dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex legge n. 247/2007.
Si ricorda, altresì, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art.1 comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
2-ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE
Per gli sgravi autorizzati per l’anno 2008 le aziende dovranno presentare alle strutture territoriali competenti per territorio un’istanza cartacea sull’apposito modello allegato alla circolare.
L’azienda dovrà indicare i seguenti dati:
- Importo totale delle retribuzioni sulle quali è calcolato lo sgravio spettante;
- Importo dello sgravio per contrattazione territoriale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore;
- Importo dello sgravio per contrattazione aziendale indicando separatamente l’importo relativo alla quota a carico del datore di lavoro e alla quota a carico del lavoratore.
Si rammenta che il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
3-ADEMPIMENTI DELLE SEDI
Le sedi provvederanno all’acquisizione dell’importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore utilizzando la procedura residente in ex-AS400 opzione 24 - consultazione emissione sgravi.
L’operatore dovrà apporre al momento della selezione della riga contributiva una “X” sul lato sinistro e, successivamente, indicare le lettere di seguito specificate che contraddistinguono il tipo di sgravio:
- “C” – sgravio per contrattazione aziendale;
- “T” - sgravio per contrattazione territoriale.
Successivamente le sedi procederanno ad acquisire l’importo degli sgravi indicato nell’istanza e distinto fra quota datore di lavoro e quota lavoratore; le altre tipologie di sgravio attualmente visualizzate nella procedura – importo INAIL e TFR - saranno inibite.
Le sedi avranno cura di comunicare all’azienda l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di azienda cessata, essere richiesto a rimborso.
Per gli sgravi che verranno autorizzati per gli anni 2009 – 2010 saranno impartite successive disposizioni
Allegato N. 1 dal sito INPS
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