Circolare INPS n. 111 del 24.05.2001

Termini per la proposizione dell'azione giudiziaria e decorrenza degli interessi legali sulle prestazioni temporanee
Circolare INPS n. 111 del 24.05.2001

SOMMARIO: Si forniscono precisazioni in ordine al termine di decadenza per la proposizione giudiziaria ed i termini di decorrenza per il calcolo degli interessi nel caso di ritardato pagamento delle prestazioni temporanee

Sono stati formulati da parte delle strutture periferiche numerosi quesiti in ordine al termine, iniziale e finale, per il calcolo degli interessi legali nel caso di tardivo pagamento delle prestazioni temporanee e riguardo al termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria.
Si forniscono pertanto specifici chiarimenti anche alla luce delle indicazioni fornite in merito dall'Avvocatura Centrale che ha recentemente esaminato la problematica in argomento.
Nel ribadire che ai sensi dell'art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda - 120° giorno dalla data della domanda - , si precisa che la tardiva liquidazione della prestazione dovuta a ritardo imputabile al richiedente per aver provveduto alla presentazione della necessaria documentazione dopo il 120° giorno dalla domanda, non comporta un ulteriore spostamento del termine iniziale di decorrenza degli interessi.
Gli interessi legali, infatti, da considerare elemento accessorio della prestazione, una volta riconosciuto il diritto principale, seguono automaticamente, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa le cause e la responsabilità del ritardo nel pagamento e sono quindi dovuti indipendentemente da mora colpevole dell'Istituto.
Pertanto, una volta perfezionato il procedimento amministrativo, il diritto agli interessi, legato da vincolo di accessorietà all'obbligazione principale, si trasferisce a beneficio del lavoratore con effetto dal momento dell'insorgenza del diritto, salvo, come detto, i 120 giorni previsti dall'art. 7 della legge 11.8.1973, n. 533.
Inoltre è da tenere presente il criterio, stabilito a seguito di numerose decisioni giudiziali in tal senso, secondo cui, allorché l'Istituto procede in ritardo al pagamento del solo importo corrispondente alla prestazione previdenziale, il pagamento è da imputare innanzi tutto agli oneri accessori (interessi e/o rivalutazione) e, per il residuo importo, al capitale. Ne consegue che sul residuo capitale matureranno interessi fino al successivo totale adempimento dell’obbligazione.
In ordine al termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, come disciplinato dall'art. 4 del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito nella legge 14.11.1992, n. 438, si chiarisce che la mancata presentazione di idonea documentazione a corredo della domanda può costituire motivo di reiezione della domanda stessa e che l'archiviazione della pratica allo stato degli atti ha il contenuto sostanziale del provvedimento di reiezione se vi è formale comunicazione al richiedente la prestazione. Solo dalla data della notifica del provvedimento decorrono i termini di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale.
Premesso che quanto sopra trova applicazione nei confronti di tutte le prestazioni temporanee, si illustrano qui di seguito le specificità di alcune di dette prestazioni.
a) Indennità di mobilità
b)
c) L’indennità di mobilità è posta a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e rientra quindi tra le prestazioni assistenziali escluse dalle previsioni dell’articolo 4 della citata legge 14 novembre 1992, n. 438, in materia di decadenza “sostanziale” dall’azione giudiziaria. Al riguardo si fa presente che la Corte di Cassazione, con sentenza del 27 settembre - 8 novembre 1996, n. 9780, ha stabilito che nel caso in cui la domanda di indennità è stata tempestivamente presentata entro il termine di cui all’articolo 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, l’adeguamento o l’integrazione della prestazione è soggetta alla prescrizione ordinaria.
d) Pertanto il diritto per conseguire la prestazione principale, l’indennità di mobilità, e/o quella accessoria, e cioè gli interessi legali, si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 c.c.
e)
f) Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia
Anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia rientrano nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge n. 88/1989, e sono esclusi dalla previsione della decadenza "sostanziale" dall'azione giudiziaria.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione da adottare in merito si fa presente che l'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1975, n. 427, dispone che "il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento". Tale norma è stata sistematicamente interpretata nel senso che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 129 del R.D.L. n. 1827/1935, il termine per presentare la domanda si prescrive trascorsi due anni dalla data del licenziamento e non entro i 60 giorni dalla data in cui la disoccupazione diventa indennizzabile.
La legge 427/1975, come norma speciale che prevale sulle disposizioni di carattere generale in materia di disoccupazione contenute nel R.D.L. n. 1827/1925, alle quali peraltro rinvia in quanto compatibili, stabilisce un termine di prescrizione breve - due anni - che comporta, in base all'articolo 2946 c.c., l'esclusione del termine ordinario decennale. Pertanto il diritto alla prestazione principale (trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 9 e seguenti della legge n. 427/1975, nonché i trattamenti di cui all'art. 11, c. 2, della legge n. 223/1991, e all'art. 3, c. 3, della legge n. 451/1994), e/o quella accessoria, e cioè gli interessi legali, si prescrive nel termine di due anni dal licenziamento.

c) - Indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti normali o ridotti
- Trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati
- Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera
Per quanto riguarda le prestazioni in argomento si ribadisce che il termine annuale di decadenza di cui all’articolo 4 della legge n.438/1992 sopracitata, inizia a decorrere dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione di un provvedimento adottato in merito alla domanda e tale non può essere considerata qualsiasi comunicazione interlocutoria da parte dell’Istituto (richiesta di documenti , comunicazione di sospensione della decisione per accertamenti ispettivi in corso ecc) .
In mancanza di un provvedimento espresso, il diritto per ottenere la prestazione richiesta o l’esatto importo si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 c.c..
Così come detto in via generale, gli interessi vengono calcolati a decorrere dal 121°giorno dalla data della domanda e , per il principio di accessorietà, si prescrivono anche essi nel termine ordinario decennale.

d) Trattamenti di famiglia
Per i trattamenti di famiglia il diritto si prescrive nel termine di cinque anni sia per gli interessi legali che per la prestazione principale.
Nel caso di ritardato pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici, che avviene con pagamento diretto e con cadenza semestrale posticipata, si ribadiscono le indicazioni fornite con il messaggio 23.6.2000, n. 680: i termini di decorrenza per il calcolo degli interessi sono fissati al 1° settembre ed al 1° marzo per i ratei maturandi nei semestri stessi (rispettivamente 1°gennaio/30 giugno e 1° luglio/31 dicembre). Per i ratei già maturati il termine di decorrenza, sempre ai fini del calcolo degli interessi, è fissato al 121° giorno dalla data della domanda, ovvero dalla successiva maturazione del diritto.
Analoghi criteri dovranno essere adottati in sede di erogazione di assegni familiari in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Si fa riserva di fornire ulteriori specifiche istruzioni in occasione dell'implementazione, in tal senso, della relativa procedura automatizzata.

e) Prestazioni economiche di malattia e di maternità
Per quanto si riferisce agli aspetti concernenti la decadenza dall’azione giudiziaria e la decorrenza degli interessi legali, si rinvia ai criteri generali trattati in premessa.
Il criterio sopra indicato - interessi dal 121° giorno dalla data della domanda - si applica a tutte le giornate comprese nell'evento considerato, tenendo presente che per le giornate che cadono dopo il termine di 120 giorni previsto per il pagamento della prestazione, gli interessi sono da computare dalla singola giornata in cui matura il diritto alla prestazione stessa.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, il diritto per conseguire le prestazioni economiche di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.
Lo stesso termine vale in materia di prestazioni economiche di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro)
Per il principio di accessorietà richiamato nella premessa, il medesimo termine annuale è pertanto applicabile anche agli interessi legali.

f) Prestazioni economiche antitubercolari
Per quanto si riferisce agli aspetti concernenti la decadenza dall’azione giudiziaria e la decorrenza degli interessi legali, si rinvia ai criteri generali trattati in premessa.
Peraltro per quanto attiene l’indennità post-sanatoriale, non essendo prevista una domanda, gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo a quello di guarigione clinica o stabilizzazione.
Per quanto attiene alle modalità di liquidazione degli interessi legali relativi alle prestazioni economiche antitubercolari erogate in ritardo, si seguono gli stessi criteri indicati per la liquidazione degli interessi legali relativi alle prestazioni di malattia e maternità, tenendo presente che, essendo fissato in 5 anni il termine di prescrizione per conseguire le prestazioni economiche in argomento, anche gli interessi legali si prescrivono nel termine di 5 anni.

Assegno e/o sussidio LSU/LPU
I soggetti fruitori della particolare indennità per lo svolgimento di lavori socialmente utili hanno diritto agli interessi legali, sulle prestazioni dovute ,dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Tale indennità, definita dalla legge "sussidio o assegno LSU/LPU", rientra tra le prestazioni assistenziali escluse dalle previsioni della legge n. 438 del 14 novembre 1992, articolo 4, riguardanti la decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria.
Per completezza si aggiunge che l’azione per conseguire la prestazione di cui trattasi, nonché il riconoscimento degli eventuali interessi legali se spettanti, si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 c.c.

Si riporta qui di seguito un quadro sinottico riassuntivo dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni a sostegno del reddito:

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DECADENZA (in anni)

PRESCRIZIONE (in anni)

MOBILITA’

-

10

TS/EDILIZIA - 2
DS (agr. e non agr) 1 10
TS/DS rimpatriati 1 10
TS/DS frontalieri 1 10
ANF - AF 1 5
ML - MAT 1 1
TBC 1 5
Assegno LSU-LPU - 10

N.B. Gli interessi legali, per le prestazioni previdenziali sopra elencate, decorrono dal 121° giorno dalla data della domanda, anche se incompleta di documentazione, o dalla successiva data di maturazione del diritto.

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