Circolare INPS n. 112 del 24.06.2003

Gestione CD/CM: iscrizione infraquattordicenni
Circolare INPS n. 112 del 24.06.2003

SOMMARIO: Premessa. - Quadro normativo. - Contribuzione accreditata per infraquattordicenni. - Art. 13 Legge 1338/1962

1. Premessa.
A seguito di numerose segnalazioni pervenute dalle Sedi che hanno verificato l’esistenza di posizioni assicurative di soggetti iscritti alla gestione CD/CM prima del compimento del quattordicesimo anno di età, si è proceduto ad una rivisitazione della normativa e delle sentenze della Cassazione interpretative dei principi posti a tutela del lavoro minorile.

2. Quadro normativo.
Preliminarmente si osserva che nell’ambito del lavoro autonomo agricolo ed in particolare per la categoria dei coloni e mezzadri l’obbligatorietà dell’assicurazione malattia poteva decorrere dal compimento del dodicesimo anno di età, a norma dell’art. 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 1946 n. 212.
Come è noto, l’intera materia è stata organicamente disciplinata dalla legge 17 ottobre 1967 n. 977 “ tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” che all’art. 1, lettera b), qualifica come minore il soggetto “che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico”.
In tale contesto si ricorda che il vincolo dell’obbligo scolastico (licenza elementare) è stato modificato dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859, pubblicata sulla G.U. del 30 giugno 1963 n. 27, che ha previsto l’obbligo scolastico con riferimento al ciclo di istruzione della scuola media.
Il successivo art. 24 “tutela previdenziale” al comma 1 riconosce il “diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie”, precisando al comma 2 il diritto degli Istituti assicurativi di esercitare “azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l’importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratte le somme corrisposte a titolo di contributi omessi“.
Il combinato disposto della norma, limitato inizialmente alla tutela del lavoro dipendente, è stato ritenuto applicabile anche al lavoro autonomo agricolo in ossequio di numerose sentenze della Corte di Cassazione, i cui dispositivi sono stati recepiti dalle circolari 5 aprile 1994 n. 109 e 28 ottobre 1994 n. 285.
In tale contesto è da rilevare, altresì, che nella legge 28 ottobre 1957 n. 1047, istitutiva della gestione obbligatoria per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché nella successiva legge 9 gennaio 1963 n. 9, non vi è alcun riferimento ad una specifica esclusione dei soggetti infraquattordicenni nell’attività di lavoro svolto nell’ambito dell’azienda CD/CM, così come affermato dalla recente sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 12247/1999.

3. Contribuzione accreditata per infraquattordicenni.
Sulla base delle precisazioni fornite in premessa devono, pertanto, essere convalidati gli accrediti assicurativi risultanti negli archivi di gestione nei confronti dei soggetti iscritti prima del compimento del quattordicesimo anno di età e che le Sedi avevano segnalato come errori materiali nella fase di iscrizione e/o variazione del nucleo CD/CM.
Tale orientamento è stato già cristallizzato al punto 1 della circolare 21 febbraio 2000 n. 44 per le posizioni competenza 1957/1961.

4. Art. 13 Legge 1338/1962.
In tale ottica si ritiene che i principi e l’orientamento delle citate sentenze della Corte di Cassazione siano applicabili anche nelle ipotesi di richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338/1962 per periodi di collaborazione effettuati per attività svolta prima del quattordicesimo anno di età, naturalmente in presenza di “documentazione certa dell’epoca” (circ. n. 32/2002 e 36/2003) atta a individuare prestazioni di fatto di un minore collaboratore del nucleo, pur se rese in violazione del divieto posto dalla legge e quindi esplicative dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo posto a carico del titolare del nucleo.

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