INDICE
1. Premessa
2. Soggetti interessati
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria
4. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione importo
5. Modalità di versamento
6. Termini per il versamento
7. Responsabilità delle Parti
8. Entrata in vigore, durata ed effetti della convenzione
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 23 ottobre 2024 è stata adottata la convenzione fra l’INPS e la società Luxottica S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale (Allegato n. 1).
Tale convenzione è stata sottoscritta dal Presidente dell’Istituto in data 31 ottobre 2024.
La convenzione è stata stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno aderire, su base volontaria, alle misure di accompagnamento all’esodo previste nell’ambito del percorso di staffetta generazionale dall’Accordo integrativo aziendale tra la società Luxottica S.r.l. e il Coordinamento sindacale, sottoscritto in data 30 novembre 2023.
Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le relative istruzioni.
2. Soggetti interessati
Tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale di Belluno (cfr. l’art. 2 della convenzione).
La società Luxottica S.r.l. si impegna, mediante la predetta convenzione, a effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alla misura di accompagnamento alla pensione prevista, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, dal citato accordo integrativo aziendale.
La società Luxottica S.r.l., dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, inoltra tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Provinciale di Belluno l’elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati all’intervento oggetto della convenzione, secondo il tracciato predisposto dall’INPS e presente nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante della convenzione (Allegato n. 2).
La Direzione Provinciale di Belluno trasmette tale elenco alla Direzione centrale Entrate dell’INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione.
3. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria
Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e dalla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.
I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS devono presentare a pena di decadenza – entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a integrazione per l’anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 111 del 30 agosto 2011.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
I lavoratori devono presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi l’integrazione massima prevista dall’accordo o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.
4. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione importo
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria viene concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.
L’INPS rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa del lavoro part-time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società Luxottica S.r.l.
L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi della normativa vigente, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla società Luxottica S.r.l. con le denunce mensili.
5. Modalità di versamento
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato dalla società Luxottica S.r.l. per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno (IBAN Sede di Belluno IT 85 G 0100003245220200001248), seguendo le indicazioni dell’allegato tecnico (Allegato n. 3), in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno deve rilasciare alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento devono essere forniti alla società Luxottica S.r.l. secondo il tracciato presente nell’allegato tecnico (Allegato n. 4).
6. Termini per il versamento
La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata dalla società Luxottica S.r.l. entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
Tali versamenti devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione.
I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alla società Luxottica S.r.l. senza maggiorazioni di interessi.
La stampa delle attestazioni di pagamento non è consentita ai soggetti aderenti alla convenzione.
7. Responsabilità delle Parti
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della società Luxottica S.r.l.
La predetta società esonera espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l’Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti dalla società medesima.
La società, inoltre, informa l’INPS del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il venire meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.
Le comunicazioni tra la società Luxottica S.r.l. e l’INPS devono avvenire tramite PEC.
8. Entrata in vigore, durata ed effetti della convenzione
La convenzione è entrata in vigore dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 14 novembre 2024, e ha durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della società Luxottica S.r.l aderenti alla misura prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa.
Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi legislativi.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
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