Contratti di riallineamento. Art. 75, legge 23.12.1998, n. 448. Chiarimenti
Circolare INPS n. 115 del 16.06.2000
SOMMARIO: Indicazioni integrative a quelle fornite con circolare n. 59 del 6.3.2000 in materia di contratti di riallineamento
In seguito ad approfondimenti condotti su alcune problematiche riguardanti le disposizioni in oggetto, si è reso necessario fornire ulteriori indicazioni, che vengono di seguito riportate, così da consentirne una più corretta applicazione.
Termini
Si precisa che l'autorizzazione della Commissione Europea n. SG(99)D/2482 (Aiuto di Stato n. 545/98) relativa all'applicabilità della normativa sulla contrattazione da riallineamento, rilasciata in data 8.4.1999, non si estende alla ulteriore proroga dei termini disposta dall'art. 63 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Pertanto, in attesa che sia completato il procedimento per il rilascio dell'ulteriore, necessaria, autorizzazione da parte della Commissione Cee, dovranno essere tenuti in sospeso gli effetti dei contratti di riallineamento e dei verbali di recepimento stipulati successivamente al 31.12.1999.
Conseguentemente, le Sedi si asterranno per il momento dall'avvio di eventuali azioni di recupero.
Contratti di riallineamento e aziende di nuova costituzione.
Con Nota Prot. n. 6/PS/53602/p.t.P. del 15.3.2000 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito delle precisazioni in merito all'applicabilità dei contratti di riallineamento anche alle aziende di nuova costituzione.
Il citato Dicastero ha riconsiderato il proprio precedente orientamento, favorevole all'applicabilità, tra l'altro, anche alle aziende di nuova costituzione dell'art. 5 della legge n. 608/96 e successive modificazioni ed integrazioni (cfr. circolare n. 59 del 6.3.2000), in considerazione di quanto emerso nell'ambito della Commissione CEE. Quest'ultima ha infatti puntualizzato che tali contratti costituiscono uno strumento finalizzato esclusivamente all'emersione dell'occupazione sommersa e che l'applicazione di essi da parte di aziende che siano state costituite dopo la stipula integrerebbe gli estremi di "aiuti al funzionamento" alle imprese non compatibili con la normativa comunitaria.
Da ciò consegue che il ricorso alla contrattazione da riallineamento può essere consentito solo alle aziende che alla data della stipula dei contratti provinciali risultavano già costituite o comunque operanti.
Retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione.
In base al dettato del co. 4 dell'art. 5 della legge n. 608/1996, introdotto dall'art. 23 della legge n. 196/1997, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25% del minimale e, per i periodi successivi, al 50%, da adeguare entro 36 mesi al 100% dei minimali di retribuzione giornaliera di cui all'art.1, co.2, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389.
Tale disposizione è definita di interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art.1, co.1 e dell'art. 6, co. 9, lett. a), b), c) e 11 della legge n. 389/1989.
Il co. 3 dello stesso art.5 della legge n. 608/1996, a sua volta, stabilisce che l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi.
In base al combinato disposto di tali norme si evince chiaramente che deve ritenersi consentito attuare, per i periodi pregressi alla stipula dell'accordo provinciale, la sanatoria delle contribuzioni omesse o versate in misura ridotta, senza oneri accessori e che il livello retributivo di riferimento per la determinazione della contribuzione previdenziale ai fini della regolarizzazione deve essere determinato appositamente dal contratto di riallineamento, nel rispetto del minimale del 25% di retribuzione giornaliera.
Tale interpretazione dei disposti normativi ha trovato conferma nel co. 3sexies del richiamato art. 5 della legge n. 608/1996, che è stato successivamente aggiunto dall'art. 75 della legge n. 448/1998. Questa norma non individua una possibile, ulteriore forma di sanatoria in aggiunta a quella già prevista dal citato co.3, ma specifica unicamente alcune condizioni aggiuntive che devono sussistere ai fini dell'applicazione della sanatoria per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore ( cfr. circolare n. 59 del 6.3.2000, par. 5).
Sul fronte della retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, peraltro, la norma ribadisce che l'adempimento degli obblighi contributivi relativi ai periodi precedenti l'accordo di recepimento deve avvenire nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25% del minimale contributivo medesimo.
Si precisa in proposito che se la retribuzione corrisposta nei periodi pregressi ai lavoratori che si intendono regolarizzare superava il limite del 25%, l'obbligo contributivo deve essere assolto in relazione alla retribuzione all'epoca effettivamente corrisposta, in quanto dall'operazione di regolarizzazione non possono scaturire rimborsi per le aziende (cfr. circolare n. 59 del 6.3.2000).
Inoltre, nel caso in cui il contratto provinciale non preveda una retribuzione di riferimento ai fini della regolarizzazione, dovrà essere preso come riferimento il livello retributivo iniziale valido per i periodi successivi al recepimento dell'accordo provinciale, che non può essere inferiore, come noto, al 50% del minimale sopra individuato.
Tale criterio deve essere applicato anche alle sanatorie avviate precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 75 della legge n. 488/1998.
Adempimenti delle Sedi.
Per esigenze connesse ad una più precisa rilevazione quantitativa del fenomeno le Direzioni regionali dovranno comunicare trimestralmente alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive, oltre ai dati già richiesti con circolare n. 59 del 6 marzo 2000, anche il numero delle aziende ed il numero dei lavoratori che hanno recepito i contratti di riallineamento in base al disposto dell'art.5, co. 4, della legge n. 608/1996, secondo lo schema che si allega. (omissis)
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