Circolare INPS n.115 del 31.12.2024

INDICE

Premessa

1. Reintroduzione degli elenchi trimestrali

2. Pubblicazione dell’elenco straordinario di cui all'articolo 38, comma 7-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

Premessa

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha modificato l’articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, reintroducendo la pubblicazione, da parte dell’INPS, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, nonché autorizzando l’Istituto a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati.

Nello specifico, il citato comma 3 dispone che:

All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.»”.

Tanto rappresentato, di seguito si forniscono indicazioni alla luce della descritta novella normativa.

1. Reintroduzione degli elenchi trimestrali

Il comma 7-bis dell’articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011 prevede la reintroduzione degli elenchi trimestrali di variazione che erano stati soppressi dall’articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il testo della novella in commento rinvia agli elenchi trimestrali di cui all’articolo 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608[1], che non hanno funzione di variazione delle giornate. Tuttavia, l’espresso riferimento alla funzione di variazione che la norma attribuisce ai reintrodotti elenchi, come anche descritta nella relazione illustrativa della norma[2], fa emergere l’effettiva volontà del legislatore di reintrodurre gli elenchi trimestrali di variazione delle giornate previamente pubblicate nell’elenco nominativo annuale.

Si chiarisce, inoltre, che il legislatore, nel reintrodurre lo strumento dell’elenco di variazione trimestrale ne ha contestualmente ridotto la portata applicativa limitandola a una funzione meramente informativa, privandola, quindi, dell’effetto notificatorio di cui era dotato nella precedente versione della norma. Tanto si deduce dalla lettera del primo periodo del comma 7-bis, che dispone: “Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione […]”.

Ne consegue che, a seguito della novella normativa, convivono attualmente due sistemi di comunicazione ai lavoratori interessati della variazione delle giornate pubblicate negli elenchi annuali:

- il sistema di notifica delle variazioni individuali di cui al comma 7 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 98/2011[3], con valore di notifica a ogni effetto di legge;

- il sistema di comunicazione delle variazioni individuali tramite la pubblicazione degli elenchi trimestrali ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 38, senza valore di notifica.

2. Pubblicazione dell’elenco straordinario di cui all'articolo 38, comma 7-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

Il comma 7-ter dell’articolo 38 in commento autorizza l’Istituto a pubblicare, entro la data del 31 dicembre 2024, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale come previsto dal comma 7 del medesimo articolo 38.

Tale elenco ha, quindi, la funzione di portare a legale conoscenza degli interessati, mediante pubblicazione una tantum con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, tutte le variazioni di giornate lavorative contenute negli elenchi nominativi annuali già pubblicati e infruttuosamente comunicate agli interessati con le modalità previste dal citato articolo 38, comma 7, dal mese di luglio 2020 al giorno della pubblicazione del medesimo elenco straordinario.

Pertanto, all’atto della pubblicazione sul sito dell’Istituto dell’elenco in commento, tutte le variazioni ivi contenute devono considerarsi notificate a tutti gli effetti di legge.

Infine, si ricorda che i soggetti interessati possono consultare la propria posizione assicurativa aggiornata sul sito www.inps.it o sull’app INPS mobile.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga


[1] Articolo 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 510/1996: “2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”.

[2] Secondo la relazione illustrativa il ripristino degli elenchi trimestrali risulta necessario tenuto conto del fatto che, dopo la soppressione, verificatasi nell'anno 2020, della pubblicazione degli elenchi trimestrali, sono emerse criticità nella effettiva conoscibilità dei provvedimenti. Segnatamente, la notifica individuale, pur essendo recapitata agli interessati, non garantisce, da sola, l'effettiva conoscibilità dei provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento delle giornate agricole. Pertanto, ferma restando la notifica delle variazioni tramite la "comunicazione individuale", è opportuno ripristinare la pubblicazione degli elenchi di variazione trimestrali che l'INPS ha continuato a compilare, al fine di incrementare il grado di conoscibilità delle informazioni ivi contenute, anche allo scopo di assumere le conseguenti decisioni in merito alla ricaduta sulla disoccupazione agricola e di consentire altresì alle Organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento.

[3] Articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011: “In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.”

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