Importo aggiuntivo di lire 300.000 (euro 154,94)
Circolare INPS n. 119 del 14.12.2005
SOMMARIO: L’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha previsto, a partire dal 2001, un importo aggiuntivo da corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo. Vengono fornite le informazioni relative alle modalità seguite per la determinazione dell’importo aggiuntivo spettante per l’anno 2005
Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Con circolare n. 183 del 18 ottobre 2001 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2001, in attesa della verifica reddituale.
Con circolare n. 163 del 31 ottobre 2002 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2002, in attesa della verifica reddituale ed è stato rideterminato l’importo corrisposto provvisoriamente per il 2001.
Con circolare n. 173 del 6 novembre 2003 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2003, in attesa della verifica reddituale ed è stato rideterminato l’importo corrisposto provvisoriamente per il 2002.
Con circolare n. 144 del 25 ottobre 2004 sono state portate a conoscenza delle Sedi le modalità con le quali è stato disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2004, in attesa della verifica reddituale.
Sul Mod. ObisM, inviato a gennaio 2005 ai pensionati per i quali era stato posto in pagamento l’importo aggiuntivo a dicembre 2004, è stato indicato che la corresponsione di tale importo era da ritenersi provvisoria in quanto determinato sulla base dei redditi comunicati per anni precedenti e che, qualora i redditi personali e del coniuge dichiarati per l’anno 2004 fossero risultati superiori, sarebbe stato disposto il recupero di quanto corrisposto in più. L’importo corrisposto provvisoriamente per il 2004 verrà rideterminato successivamente.
Vengono ora descritte le modalità con le quali viene disposto provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2005, in attesa della verifica reddituale.
Poiché l’elaborazione è stata effettuata contemporaneamente all’elaborazione delle dichiarazioni reddituali rientrate a seguito della emissione 2004,l’importo corrisposto provvisoriamente per il 2005 verrà rideterminato successivamente.
1 – Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di lire 300.000 per l’anno 2005
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le pensioni di categoria diversa da:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 082 (VDAI), 083 (IDAI) e 084 (SDAI).
Tra le pensioni appartenenti alle categorie prese in esame sono state operate le seguenti ulteriori esclusioni:
- pensioni eliminate;
- pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2);
- pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- pensioni con importo mensile di dicembre 2005 uguale a zero.
2 – Modalità di calcolo
Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2005, se l’importo della pensione ed i redditi memorizzati lo consentono.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi così come il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.
L’elaborazione è stata completata il 14 ottobre 2005.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere acquisite con la procedura di ricostituzione che, utilizzando le funzionalità di QRED, provvede a memorizzare sul data base redddituale le informazioni necessarie alla eventuale attribuzione dell’importo aggiuntivo.
Inoltre queste situazioni dovranno essere segnalate all'indirizzo e-mail GruppoControlloPensioni@inps.it affinché la procedura centrale di calcolo dell’importo aggiuntivo provveda a corrispondere quanto dovuto o a determinare l’importo corrisposto in più.
3 – Attribuzione dell’importo aggiuntivo a soggetti non titolari di pensioni INPS
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.
4 – Controllo sugli importi di pensione
Le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2005.
E’ stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2005, stabilendo che:
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2005 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) è risultato maggiore di euro 5.620,53, nulla spetta al pensionato;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2005 è risultato minore o uguale a euro 5.465,59, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2005 è risultato compreso tra euro 5.465,59 e 5.620,53 al pensionato spetta la differenza tra 5.620,53 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
Nei casi in cui il pensionato sia risultato titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per l’attribuzione dell’importo aggiuntivo si è preso in considerazione anche l’importo del pro-rata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.
5 – Controllo dei redditi personali e del coniuge
Se, sulla base degli importi delle pensioni, per l’anno 2005 è risultato il diritto all’importo di euro 154,94 (lire 300.000) o ad una parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei requisiti reddituali del titolare e del coniuge.
Sono stati presi in esame i redditi del titolare e del coniuge memorizzati sull’archivio REDDITI.
A tali redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul Casellario.
L’importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è stato attribuito se i redditi personali non superano l’importo di euro 8.198,39. Qualora dallo stato civile memorizzato il pensionato sia risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale; in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di euro 16.396,77 (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 8.198,39).
6 – Pensioni con decorrenza nell’anno 2005
Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza in corso d’anno rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.
7 – Pensioni eliminate nel corso dell’anno
Le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate.
La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.
8 – Aggiornamento del data base delle pensioni
Su tutte le pensioni esaminate dalla procedura, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, si è provveduto alla memorizzazione del codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e del codice 1 in GP1FMPNTIP.
Nel caso il cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato in GP1AXB6E. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).
Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.
9 – Aggiornamento dell’archivio CONGUAGLI
L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI.
L’importo è consultabile con la procedura ARTE.
10 – Pagamento dell’importo aggiuntivo
L’importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2005. Tale importo viene memorizzato in GP8MD50 con il codice 537.
11 – Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati la comunicazione, predisposta per il tramite degli Enti pagatori per l’ultima rata del 2005, riporta l’importo aggiuntivo dovuto.
Il Mod. ObisM dell’anno 2006 riporterà un apposito literal con l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2005 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi relativi allo stesso anno.
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