Circolare INPS n. 120 del 01.07.2003

Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002 dalle imprese commerciali. Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 2003 dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza
Circolare INPS n. 120 del 01.07.2003

SOMMARIO: Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002. Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, nell’anno 2003

1. Indennità di mobilità per l’anno 2002

1.1 IMPRESE COMMERCIALI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato, ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il decreto n. 30956 del 18 aprile 2002 con il quale ha esteso, tra l’altro, il diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 2002 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.
Con circolare n. 131 del 18 luglio 2002 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione di tali disposizioni; con messaggio n. 685 dell’11 settembre 2002 sono state fornite le istruzioni operative, con l’adeguamento delle procedure automatizzate, per la liquidazione dell’indennità di mobilità e, con messaggio n. 694 del successivo 18 settembre, è stato autorizzato il pagamento dell’indennità soltanto in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2002.
Poiché recentemente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto che l’Istituto possa attingere, dalla disponibilità degli accantonamenti del Fondo dell’occupazione, ulteriori fondi finanziari necessari per l’erogazione dell’indennità di mobilità in parola, si autorizza il pagamento dell’indennità anche in favore dei lavoratori licenziati nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002, utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 013, secondo le istruzioni contenute nel massaggio n. 685/2002.

1.2 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E IMPRESE DI VIGILANZA
Le istruzioni per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza, nel periodo 1° luglio/31 dicembre 2002, sono state fornite con messaggio n. 411 del 22 maggio 2003.

2 Indennità di mobilità per l’anno 2003

2.1 IMPRESE COMMERCIALI
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il decreto n. 32411 del 27 maggio 2003, con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2003 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.
Avendo il decreto n. 32411 stabilito, all’articolo 2, che la misura dell’indennità di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposta l’indennità stessa, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi nella misura dell’ottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003, e dal tredicesimo mese nella misura dell’ottanta per cento dell’importo determinato come sopra.
Con messaggio n. 685 dell’11 settembre 2002 sono state fornite le istruzioni operative, con l’adeguamento delle procedure automatizzate, per la liquidazione dell’indennità di mobilità in forma ridotta.
Poiché l’articolo 3 dello stesso decreto interministeriale ha fissato un limite di spesa pari a 30.241.876,00 euro così ripartiti:
- 26.109.876,00 euro per il trattamento di mobilità;
- 4.132.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale,
l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati nell’anno 2003 dalle imprese commerciali; l’erogazione della stessa indennità dovrà avvenire seguendo l’ordine cronologico dei licenziamenti, utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 013.

2.2 AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E IMPRESE DI VIGILANZA
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il decreto n. 32413 del 27 maggio 2003, con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2003 dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.
Avendo il decreto n. 32413 stabilito, all’articolo 2, che la misura dell’indennità di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposta l’indennità stessa, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi nella misura dell’ottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 19 del 29 gennaio 2003, e dal tredicesimo mese nella misura dell’ottanta per cento dell’importo determinato come sopra.
Con messaggio n. 685 dell’11 settembre 2002 sono state fornite le istruzioni operative, con l’adeguamento delle procedure automatizzate, per la liquidazione dell’indennità di mobilità in forma ridotta.
Poiché l’articolo 3 dello stesso decreto interministeriale ha fissato un limite di spesa pari a 20.591.770,00 euro così ripartiti:
- 6.646.770,00 euro per il trattamento di mobilità;
- 13.945.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale,
l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati nell’anno 2003 dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza; e l’erogazione della stessa indennità dovrà avvenire seguendo l’ordine cronologico, utilizzando il “CODICE INTERVENTO” 014.

I decreti n. 32411 e n. 32413 citati hanno disposto all’articolo 5 che, per la quantificazione della spesa, è fatto obbligo alle Direzioni Provinciali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni, competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all’INPS.
Si invitano pertanto i Direttori provinciali a prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per l’acquisizione del numero dei lavoratori in parola, distinti per settore di appartenenza, per i quali siano state concluse le procedure di mobilità.
Le Sedi Regionali dell’Istituto dovranno acquisire dalle Sedi provinciali, rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, il numero dei lavoratori licenziati, a seguito della conclusione della procedura di mobilità, come di seguito indicato:
- lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200;
- lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.
Le Sedi Regionali, pertanto, dovranno comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito (e-mail Fernando Comanzo ovvero al fax 06.59053519) il numero dei beneficiari, l’indennità di mobilità corrisposta nonché l’importo relativo agli eventuali assegni per il nucleo familiare:
- per il primo semestre, entro il 31 luglio 2003;
- per il secondo semestre, entro il 31 gennaio 2004.
Si invitano le Sedi a rispettare i termini di cui sopra in quanto la Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito è tenuta, a sua volta, a comunicare tali dati, in base a quanto disposto dall’articolo 7 dei decreti ministeriali citati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire, se necessario, nuove ripartizione delle risorse finanziarie.

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