S.p.a. Italgas - Società Italiana per il Gas. Cessazione del regime di esonero dal versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Modalità operative. Regolarizzazione dei periodi pregressi. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 127 del 11.07.2003
SOMMARIO: A seguito delle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DM n. 31522 dell’11 ottobre 2002, la s.p.a. Italgas - Società Italiana per il Gas è tenuta ad assicurare il personale dipendente contro la disoccupazione involontaria
1) Premesssa
Con Provvedimento Ministeriale n. 35968 del 24 gennaio 1951, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva accertato la sussistenza del requisito della stabilità d’impiego del personale della s.p.a. Italgas – Società Italiana per il Gas e, conseguentemente, aveva esonerato la predetta società dall’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente, ai sensi dell’art. 40, punto 2, del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
A seguito della stipulazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico di Settore per le aziende del gas, sottoscritto in data 1° marzo 2002 dalle parti sociali interessate, il quale non prevede più alcuna clausola di stabilità d’impiego, la s.p.a. Italgas, con nota del 5/7/2002, ha interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a pronunciarsi in ordine al mantenimento o meno del regime di esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Con Decreto ministeriale n. 31522 dell’11 ottobre 2002, il predetto Dicastero ha stabilito che, avuto riguardo alla disciplina contenuta nel nuovo CCNL di settore del 1° marzo 2002, nei confronti del personale dipendente della s.p.a. Italgas non è più sussistente il requisito della stabilità d’impiego (v. al riguardo, art. 1 del citato D.M.).
Pertanto, all’art. 2 del D.M. in argomento si è disposto che “……, la società in questione, a decorrere dal 1.3.2002, non è più esonerata dall’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente, ai sensi dell’art. 40, punto 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827”.
2) Obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e sua decorrenza
Alla luce del citato Decreto ministeriale n. 31522 dell’11.10.2002, la s.p.a. Italgas – Società Italiana per il Gas è tenuta al versamento della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, essendo venuto meno nei confronti del proprio personale dipendente il fondamentale requisito della stabilità d’impiego.
Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’obbligo di versamento del contributo DS decorre a far tempo dal 1° marzo 2002.
3) Codifica Aziende – Modalità operative
Le Sedi provvederanno ad eliminare dalle posizioni contributive intestate alla s.p.a. Italgas il codice di autorizzazione “1B” avente il significato di “esonero dal versamento dei contributi DS”.
Tale operazione è da effettuarsi a far tempo dal 03.2002 per tutto il personale dipendente.
Dalla predetta data non dovrà più essere utilizzato il codice tipo contribuzione 10 avente significato di “lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione” in alternativa al codice autorizzazione “1B”.
4) Regolarizzazione periodi pregressi
Per la restituzione delle somme dovute a titolo di contributo DS, il datore di lavoro esporrà i dati in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura “ VERS. CONTR. DS “ e dal codice “ M216 “.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare.
Le regolarizzazioni successive a tale data saranno gravate dalle somme aggiuntive.
5) Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del contributo per i trattamenti di disoccupazione in argomento, all'atto della ripartizione dei modelli DM 10/2, la procedura stessa in presenza del codice "M216" imputerà detto contributo ai già esistenti conti che seguono:
PTN 21/010 per l'imputazione del contributo ordinario, di competenza degli anni precedenti;
PTN 21/070 per l'imputazione del contributo ordinario, di competenza dell'anno in corso;
GTU 21/010 per l'imputazione del contributo dello 0,30 per cento ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978, di competenza degli anni precedenti;
GTU 21/070 per l'imputazione del contributo dello 0,30 per cento ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978, di competenza dell'anno in corso.
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