Circolare INPS n. 127 del 20.06.2001

Benefici previdenziali per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare definitivamente
Circolare INPS n. 127 del 20.06.2001

SOMMARIO: Riconoscimento del beneficio della rivalutazione del periodo di attività di sottosuolo, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse

La Gazzetta Ufficiale n.302, del 29 dicembre 2000, ha pubblicato la legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) che, all’articolo 78, comma 23, reca norme riguardanti i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
La citata disposizione stabilisce che “per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l’attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite”.

PREMESSA

Prima di fornire le istruzioni riguardanti l’applicazione del comma 23 del citato articolo 78, si richiama brevemente la normativa vigente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
L’articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, prevede per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione che possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria; abbiano compiuto il 55° anno di età; siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavoro di sottosuolo; siano cessati definitivamente dal lavoro e non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con guadagno continuativo e normale.
L’articolo 2 della citata legge n. 5 istituisce presso l’INPS una Gestione speciale di previdenza integrativa della assicurazione generale obbligatoria, per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 5, la pensione anticipata di vecchiaia è calcolata in base all’anzianità contributiva maturata nell’assicurazione generale obbligatoria, maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.
Sulla materia, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che agli articoli 1 e 2 ha disposto una graduale elevazione dei requisiti di età e di assicurazione e contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, con circolare n. 23 del 22 gennaio 1994, sono stati forniti chiarimenti in merito ai riflessi di tali progressivi innalzamenti sulla disciplina riguardante la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere cave e torbiere.
Sulla base dei predetti chiarimenti, la pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può essere liquidata, in presenza degli altri requisiti di legge, quando il lavoratore abbia compiuto il 55° anno di età e abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dalla TABELLA B allegata al citato decreto legislativo n. 503 per l’anno di compimento dell’età pensionabile.
La legge 30 aprile 1969, n.153, all’articolo 18, ha previsto per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, la possibilità di liquidare la pensione di anzianità a carico della Gestione speciale medesima, a condizioni agevolate rispetto a quelle fissate dall’articolo 22 della stessa legge n.153.
A norma dell’articolo 18, i minatori possono perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni.
Gli iscritti alla Gestione speciale, per poter fruire della maggiorazione di anzianità prevista dall’articolo 18, alla data di presentazione della domanda di pensione devono essere stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha introdotto nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, con circolare n.101 dell’11 maggio 1998 è stato precisato che per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 18 della citata legge n.153, dell’articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.537 e dell’articolo 1, comma 6, della legge 19 luglio 1994, n.451.
Ciò premesso, si forniscono , di seguito, le istruzioni applicative del comma 23 dell’articolo 78 della citata legge n.388.

1- DESTINATARI

Per quanto attiene alla sfera dei destinatari si precisa quanto segue.

1.1- REQUISITI OGGETTIVI

Hanno diritto al beneficio i lavoratori che hanno svolto attività di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse.
Tenuto conto che la legge n.388 è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, la predetta attività deve essere cessata entro il 31 dicembre 2000.
Al fine di verificare se la cessazione sia effettivamente avvenuta entro il 31 dicembre 2000, dovrà essere effettuata la verifica, all’atto della richiesta di fruizione del beneficio di cui trattasi da parte degli interessati, sulla matricola aziendale di appartenenza degli stessi.
La cessazione potrà essere accertata, in caso di non ancora avvenuta apposizione dei codici tipo cessazione 1 e 2, anche attraverso il controllo delle denunce mensili della contribuzione. Ciò al fine di verificare che, anche nel caso in cui l’azienda risulti attiva successivamente al 31 dicembre 2000 ( o per altre attività o per la gestione della dismissione dell’attività ) l’azienda stessa abbia effettivamente cessato l’attività che dà titolo al beneficio, non occupando più alle proprie dipendenze, successivamente a tale data, alcuno dei lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere.

1.2 - REQUISITI SOGGETTIVI

A norma del comma 23, ai fini della rivalutazione ivi disposta, i lavoratori non devono “aver maturato i benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153”, di cui è cenno in premessa.
Da tale formulazione discende che rientrano nella previsione normativa in parola coloro che non possono far valere, autonomamente, i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità nella Gestione speciale dei minatori.

2 - NATURA DEL BENEFICIO

La disposizione in esame prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria, per lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, mediante il quale, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, l’anzianità contributiva posseduta dagli interessati deve essere moltiplicata per :
un coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è protratta per meno di cinque anni;
un coefficiente pari a 1,225 se l’attività si è protratta per meno di dieci anni:
un coefficiente pari a 1,25 se l’attività si è protratta per più di dieci anni.
Si precisa che il periodo di attività di sottosuolo da rivalutare è da considerare nella sua interezza, a seconda che ricorra una delle tre ipotesi individuate dal legislatore: in presenza, ad esempio, di un periodo di attività di sottosuolo superiore a dieci anni, l’intero periodo di sottosuolo è da rivalutare per il coefficiente di 1,25.
I coefficienti di maggiorazione vanno rapportati unicamente ai periodi di attività di sottosuolo con esclusione dei periodi di lavoro per attività diversa da quella di sottosuolo e sono utilizzabili anche per il raggiungimento del requisito dei quindici anni di sottosuolo previsto per le pensioni a carico della Gestione speciale dei minatori.

3 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La disposizione in esame finalizza la rivalutazione, di cui al punto 2 , al “conseguimento delle prestazioni pensionistiche“.
Dall’esclusione dal beneficio della rivalutazione operata dal legislatore nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità, di cui all’articolo 18 della citata legge n.153/1969, deriva che, relativamente alla rivalutazione contributiva, i coefficienti di maggiorazione sono da considerare utili per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità a carico della Gestione speciale dei minatori.
Il meccanismo di rivalutazione dianzi illustrato ha diretta incidenza anche sull’entità della maggiorazione prevista dalla normativa vigente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Attesa l’espressione legislativa, che fa generico riferimento al “conseguimento delle prestazioni pensionistiche”, tale criterio di rivalutazione è da utilizzare anche per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, ove, per effetto della rivalutazione, i destinatari del comma 23 dell’articolo 78 della citata legge n.388 non maturino i requisiti previsti per la liquidazione delle pensioni a carico della Gestione speciale.
Si precisa che i coefficienti di rivalutazione in argomento esplicano la loro efficacia ai fini del diritto e della misura delle pensioni, entro e non oltre i limiti dei minimi anzidetti, sia per quelle da porre a carico della Gestione speciale che per quelle da porre a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nel rispetto di ogni altro limite o condizione posti dalle norme di legge.

4- SOPPRESSO FONDO ELETTRICI CON EVIDENZA CONTABILE SEPARATA NELL’AMBITO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

Le norme di cui all’articolo 78, comma 23, della legge n.388/2000, trovano applicazione anche nell’ambito del soppresso Fondo Elettrici ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori già impegnati in lavoro di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153.

5- ONERI

Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 23 dell’articolo 78 in esame, secondo quanto previsto dal successivo comma 30, sono posti a carico dello Stato.

6 - SEGNALAZIONE DEI DATI

Per le pensioni da liquidare nella Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le settimane di incremento relative ai benefici derivanti dall’applicazione della disposizione in esame dovranno essere acquisite in aggiunta alle settimane della Gestione minatori.
Anche per le pensioni da liquidare a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (punto 3, ultimo capoverso) perché i lavoratori non raggiungono i requisiti per il pensionamento nella Gestione minatori, le settimane di incremento dovranno essere acquisite in aggiunta alle altre settimane.
Le pratiche liquidate e calcolate dovranno essere tenute in apposita evidenza per l’acquisizione in apposito campo del numero di settimane di incremento.
Con successivo messaggio saranno rese disponibili le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione aggiornate a tal fine.

A parte saranno forniti chiarimenti di natura contabile.

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