Sommario:
A decorrere dal 1ş settembre 2017, in applicazione dell'art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è abrogato l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che aveva stabilito il pagamento deicontributi previdenziali ed assicurativi pergli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, secondo le misure previste dall'articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro fossero rese presso il domicilio dei lavoratori interessati, sia che dipendessero direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia da imprese individuali o persone giuridiche (Circolare n. 40 del 16.02.2007).
Ne consegue che i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto di lavoro attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403, dovranno comunicarne la cessazione al 31/08/2017, inoltrando la comunicazione tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito istituzionale o attraverso il Contact center.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro, non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell'indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro.
In tutti gli altri casi, a partire dal 1/09/2017, dovrà essere applicata la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale.
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