Disposizioni ministeriali sui criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge
Circolare INPS n. 129 del 10.07.2000
SOMMARIO: Gli Enti previdenziali, ai fini della economicità degli atti amministrativi, possono procedere autonomamente ed automaticamente all’adeguamento del tasso di differimento e di dilazione sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il decreto legge 29 luglio 1981, n° 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n° 537, all’art. 13, ha disposto che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, deve essere determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1. Aumento del tasso di interesse a decorrere dal 4 maggio sino al 14 giugno 2000
Con decreto interministeriale del 13 giugno 2000, pubblicato sulla G.U n° 140 del 17.06.2000, l’interesse di differimento e di dilazione è stato fissato nella misura del 9,75%, a decorrere dal 4 maggio 2000 ( 3,75% + 6 punti).
Ciò in relazione alla misura del "tasso ufficiale di riferimento" determinato nel 3,75% con provvedimento della Banca d’Italia del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n° 101 del 3.5.2000, visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n° 213 e vista la delibera della Banca Centrale Europea del 27 aprile 2000 che ha disposto l’aumento del tasso ufficiale di riferimento dal 3,50% al 3, 75%.
In base al nuovo tasso ufficiale di riferimento la nuova misura degli interessi di dilazione è pari al 9,75%.
La misura degli interessi di differimento è pari al 9,75% e si applica sulla contribuzione relativa al mese di maggio 2000.
Ciò comporta anche l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive.
Per le inadempienze previste dal comma 217 dell’art. 1 della legge n° 662/96, la somma aggiuntiva si determina applicando al debito contributivo il tasso del 12,75%, pari al tasso degli interessi di dilazione (9,75%) maggiorato di tre punti.
Per i debiti relativi a periodi rientranti nella disciplina della legge n° 48/88, il tasso degli interessi di dilazione in vigore (9,75%) va maggiorato di 5 punti, per cui il tasso da applicare è pari al 14,75%.
Per le inadempienze previste al comma 218 dell’art. 1 sopra menzionato va applicato il tasso degli interessi di dilazione pari al 9,75%.
2. Nuovi criteri applicativi per le variazioni dei tassi - Autorizzazione ministeriale
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota del 13 giugno 2000, ha autorizzato tutti gli Enti di previdenza a procedere, autonomamente ed automaticamente all’aggiornamento del tasso di differimento e di dilazione, sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d’Italia,ritenendo ormai superata l’emanazione del decreto interministeriale,di cui all’art. 13 della legge n° 537/81 alla luce delle nuove disposizioni legislative.
Tale criterio applicativo consentirà di essere in linea con le disposizioni normative intervenute, nel frattempo, in materia di riscossione tramite ruolo dei crediti contributivi.
3. Nuovo aumento del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 15 giugno 2000
In base alle disposizioni ministeriali di cui al punto precedente,in relazione al provvedimento della Banca d’Italia del 10 giugno u.s., pubblicato sulla G.U. n° 137 del 14 giugno 2000 con il quale a decorrere dal 15 giugno 2000 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 3,75% al 4,25%,vengono rideterminati i tassi di interesse.
Pertanto, a decorrere dal 15 giugno 2000:
a) Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dal 15 giugno 2000, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,25%.
b) Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,25% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2000.
c) Somme Aggiuntive
La nuova misura del tasso degli interessi di dilazione comporta anche l’adeguamento del calcolo delle somme aggiuntive stabilite dalla legge n° 662/96 per cui:
- per le inadempienze previste al comma 217 dell’art.1 lett. a) della legge 662/96 (mancato o ritardato pagamento oppure pagamento parziale di contributi o premi, entro il termine previsto, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie):
è pari al tasso degli interessi di dilazione (10,25%) maggiorato di tre punti e, quindi, al 13,25%;
Questo tasso non può superare il 100% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
- per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nella disciplina di cui alla Legge n° 48/88:
il tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,25%) va maggiorato di 5 punti, pertanto il tasso da applicare è del 15,25%;
- per le inadempienze previste al comma 218 del summenzionato art. 1 (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze):
è pari al nuovo tasso degli interessi di dilazione e, quindi, al 10,25%
Le tabelle dei tassi sopra indicati di cui alla procedura Dilazioni crediti da DM, il cui manuale operativo è stato trasmesso con la circolare n° 134 del 10 giugno 1993, sono state aggiornate da questa Direzione Generale.
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