Circolare INPS n. 13 del 28.01.2005

Convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro ASSOCED e dei lavoratori della UGL Terziario, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote per l’assistenza contrattuale da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 13 del 28.01.2005

SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote di associative e contrattuali da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Centri Elaborazione Dati, che le aziende del settore medesimo verseranno tramite il mod. F24

In data 20 maggio 2004, il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto una Convenzione con le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro: ASSOCED e dei lavoratori: UGL Terziario, firmatarie del contratto collettivo nazionale per i dipendenti del settore terziario, per la riscossione dei contributi associativi e contrattuali di cui al CCNL del 4/04/1997 e successive modifiche e integrazioni, da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore terziario.
Si allega il testo della Convenzione (all.1),di cui si illustrano di seguito, i punti salienti.

1) Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le associazioni Sindacali sopraelencate affidano all’INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 4/04/1997 per i dipendenti delle aziende del settore terziario che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all’INPS a mezzo del modello F24.
Al riguardo si richiama l’attenzione sulla circostanza che il versamento dei contributi per gli Enti Bilaterali verrà effettuato tramite il modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l’INPS ha richiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che lo ha concesso, il seguente codice: EBCE.
Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per l’Ente Bilaterale Nazionale Terziario, appositamente costituito, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi associativi: nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS territorialmente competente; nel campo “causale contributo” il codice EBCE; nel campo “matricola INPS”, la matricola dell’azienda interessata, quindi il periodo di riferimento e infine l’importo del contributo.
Le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porteranno a conoscenza delle aziende aderenti che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2) L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo F24.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.

3) E’ esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Organizzazioni Sindacali e le imprese interessate.

4) L’importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,76 per singolo F24.

5) In base alla Convenzione le Sedi periferiche dell’Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.
L’INPS verserà al Fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale Terziario, con sede in Via Farini, 62 00185 Roma – C.F. 97340830583, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente.

Il Responsabile del Fondo è il Presidente e legale rappresentante pro tempore dell’Ente Bilaterale Nazionale Terziario, Dott.ssa Renata Polverini, domiciliata per la carica in via Farini, 62 – 00185 Roma.
A tale proposito si precisa che dalla presidenza del Fondo sono stati indicati i seguenti riferimenti bancari: Banca di Roma – Largo R. Angiolillo, 7 – 00139 Roma – C/C n. 000000073636; CAB 05071; ABI 03002; CIN A.

ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi associativi e contrattuali di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” EBCE di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/131.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore CED, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D.:
GPA 35/131 a GPA 11/131
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/131.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/131 e GPA 35/131 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento al suddetto Fondo, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato sul conto corrente acceso presso la Banca di Roma riportando le coordinate bancarie sopra descritte.
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/131, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale del Fondo, riportata al già citato punto 5).
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/131 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo, evidenziato al punto 4) della presente circolare, per singolo mod. F24 per il numero totale dei modelli medesimi contabilizzati nel mese al conto GPA 25/131.
Il numero totale di detti modelli F24 è riportato nella colonna “numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/131.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” ® “Report contabilità e partitari” ® “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione”.
Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri:
- in corrispondenza dell’anno: l’esercizio contabile;
- il tipo operazione: E2 (che ha il significato di contabilizzazione F24);
- il conto:GPA 25/131;
- la data registrazione: il primo e l’ultimo giorno del mese contabile, nonché, naturalmente, l’anno.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti GPA 11/131, GPA 25/131 e GPA 35/131, di nuova istituzione.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO (ASSOCED) E DEI LAVORATORI (UGL) FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE CENTRO ELABORAZIONI DATI (CED) E L'INPS, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE CED, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N.311.

L'anno 2004, il giorno 20 del mese di maggio, in Roma
tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi

e

le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro:
- ASSOCED;
dei lavoratori:
- UGL Terziario

premesso:

- che il CCNL, all’art. 142, promuove la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse agli Enti Bilaterali;

visti:

- la determinazione commissariale n 1729 del 21.04.04;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- le note n. 174 del 26.01.04 e n. 6/PP/50277/RCS/Conv. del 18.03.04, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa

considerato

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni sindacali indicate in epigrafe, affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, delle quote contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti bilaterali.
L'INPS provvederà alla riscossione dei contributi, di cui al comma precedente, nei confronti delle aziende del settore Centro Elaborazione Dati, nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F 24.

Art.2
Il versamento del contributo di cui all'articolo 1, avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Le Aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni sindacali provvederanno a comunicare alle imprese aderenti, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.L.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5
L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.
Dall'ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA di cui al successivo articolo 6.

Art.6
Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all’Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.
E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.7
Per la concreta attuazione della convenzione, le Organizzazioni sindacali firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli strumenti bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.
Il responsabile del Fondo di cui al comma precedente terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.

Art.8
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.
L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.9
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle imprese aderenti all’Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le imprese interessate.
In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art.10
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.

Art.11
La presente convenzione viene sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL’INPS
Avv. Gian Paolo Sassi
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCED
Fausto Perazzolo Marra
IL RESPONSABILE UGL-
FEDERAZIONE DELTERZIARIO
Renata Polverini

Allegato 2

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