Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprtenditori (C.A.P.I.M.E.D.), per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 135 del 25.10.2010
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla C.A.P.I.M.E.D. verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS
In data 12 maggio 2010 fra l’INPS e la C.A.P.I.M.E.D. è stata stipulata una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti alla stessa C.A.P.I.M.E.D. unitamente ai contributi obbligatori.
Detta contribuzione per l’assistenza contrattuale viene comunicata tramite il flusso UNIEMENS.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
La riscossione dei contributi avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
L’Associazione stipulante si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS Individuale.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
E' a carico della C.A.P.I.M.E.D., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, mediante l’utilizzo dell’ F24.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all’Associazione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Le rimesse oggetto della convenzione dovranno essere versate sul conto corrente, che verrà comunicato con successivo messaggio.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D. dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
(omesse)
All.1
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI AUTONOMI PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI (C.A.P.I.M.E.D.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.
L'anno 2010 il giorno 12 del mese di maggio, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale Rappresentante legale, Dott. Antonio Mastrapasqua,
e
La Confederazione Nazionale Artigiani Autonomi Piccoli e Medi Imprenditori (che in seguito sarà denominata C.A.P.I.M.E.D.), nella persona del Rappresentante legale, Giuseppe Liberto,
visto:
· la determinazione n. 71 del 9 aprile 2010;
· l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
· il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
· il D. Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
· le note n. 15/IV/0021969 del 15.12.2009 e n. 24/VII/0024459 del 24.12.2009, con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
considerato
· che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
La C.A.P.I.M.E.D. affida all’INPS, che accetta, l’esazione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese iscritte all’Associazione stessa.
Art. 2
La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, avverrà unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
Art. 3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, la C.A.P.I.M.E.D. provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
L’Associazione stipulante si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle imprese aderenti, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.03, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.
Art. 4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo di denuncia.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare sulla denuncia l’importo della quota stessa.
E’ escluso, per l’INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.
Art. 5
I costi del servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale, sono stabiliti con determinazione n. 29 del 4 marzo 2009, cioè:
· Riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo Mod. DM10: € 1.37.
E' a carico della C.A.P.I.M.E.D., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2 commi 16 e 17, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, mediante l’utilizzo dell’ F24.
La C.A.P.I.M.E.D. si impegna ad accettare le decisioni di cui al comma precedente.
Art.6
L’INPS corrisponderà all’Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi, né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dalle denunce contributive, elaborate in ciascun mese al netto del rimborso spese, di cui al precedente art. 5.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS forniranno alla C.A.P.I.M.E.D. – Sede nazionale – per le denunce contributive elaborate in ciascun mese, un elenco delle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dei modd. DM10 incassati, le Agenzie INPS trasmetteranno all’Associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:
- l’ammontare dei contributi incassati risultanti dalle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte di cui al primo comma;
- l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA.
Art. 7
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS è esonerato – e la C.A.P.I.M.E.D. lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’art.1 e verso i terzi e verso chicchessia derivante dall’applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti all’attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale, dovranno essere instaurati direttamente tra l’Associazione stipulante e le imprese interessate.
In particolare, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all’Associazione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art. 8
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione, sono a carico dell’Associazione.
Art. 9
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D., dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS Il Rappresentante legale
Dott. Antonio Mastrapasqua della C.A.P.I.M.E.D. Giuseppe Liberto
All. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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