Circolare INPS n. 137 del 03.11.2010

Costituzione presso la Direzione Provinciale di Terni di un Polo specializzato nazionale per la gestione del “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”
Circolare INPS n. 137 del 03.11.2010

SOMMARIO: Viene disposto, con decorrenza 1° Gennaio 2011, il trasferimento e l’accentramento presso la Direzione provinciale di Terni di tutte le competenze relative alla riscossione dei contributi, alla gestione delle posizioni assicurative ed alla liquidazione delle prestazioni degli iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”

1. Premessa
La necessità di garantire una gestione unica ed unitaria del “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” impone di accentrarne la gestione presso un’unica struttura INPS sul territorio, individuata nella Direzione provinciale di Terni per l’esperienza maturata nella gestione, per l’intero territorio nazionale, del Fondo Clero.
Pertanto è costituito, a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2011, presso la Direzione provinciale di Terni, il Polo specializzato per le attività connesse alla riscossione dei contributi, alla gestione delle posizioni assicurative, alla liquidazione ed eventuale ricostituzione delle prestazioni pensionistiche degli iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, comunemente indicato “Fondo casalinghe”.
Quanto sopra nell’intento di fornire un servizio sempre più efficace e aderente ai reali bisogni degli utenti, attraverso lo sviluppo di uno specifico centro di responsabilità con adeguati livelli di professionalità.
Con la presente circolare si forniscono le conseguenti disposizioni in merito.

2. Nuovo Assetto Organizzativo ed Attività
A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2011, la Direzione provinciale di Terni subentra a tutte le strutture sul territorio nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del conto assicurativo, alla liquidazione ed alla ricostituzione delle prestazioni pensionistiche, nonché alle operazioni connesse alla riscossione dei contributi degli iscritti al Fondo Casalinghe.
In questo senso il “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” sarà gestito, a partire dalla data sopra indicata e per l’intero territorio, nell’Agenzia Interna della Direzione provinciale di Terni, dalla Linea prodotto/servizio “Prodotti ad elevata specializzazione” che assicurerà:
- le attività connesse alla riscossione dei contributi;
- la gestione delle posizioni assicurative;
- la liquidazione e la eventuale ricostituzione delle prestazioni pensionistiche degli iscritti al Fondo;
- la trattazione dei relativi ricorsi amministrativi.
È di tutta evidenza che l’utenza, nelle more dell’estensione dell’invio esclusivamente per via telematica delle istanze di servizio, potrà continuare a presentare le domande cartacee di iscrizione al Fondo presso una qualsiasi struttura territoriale che dovrà provvedere, quindi, all’acquisizione della domanda in procedura.
Sarà cura, invece, della Direzione provinciale di Terni, Linea prodotto/servizio “Prodotti ad elevata specializzazione”, procedere alla relativa istruttoria e alla definizione delle istanze.
L’invio delle comunicazioni all’utenza comprensive, in caso di accoglimento dell’istanza, dei bollettini di c/c sui quali effettuare i versamenti continuerà ad essere gestito a livello centrale.
Si sottolinea, infine, che tutte le strutture territoriali continueranno a garantire il servizio di informazione all’utenza e, ove richiesto, di consegna dei bollettini di c/c.
In conseguenza dell’accentramento della contribuzione presso la Direzione provinciale di Terni, tutte le strutture sul territorio, fatta ovviamente eccezione per la struttura di Terni, provvederanno a richiedere alle Poste Italiane S.p.A. la chiusura del conto corrente postale appositamente acceso per la riscossione dei contributi in questione. Per assicurare la completa definizione degli adempimenti connessi con la chiusura di detto conto corrente postale entro il corrente esercizio la chiusura stessa dovrà avvenire entro e non oltre la data del 30 novembre 2010.
Al fine di rispettare tale termine è preferibile che la citata richiesta, alla quale vanno acclusi i postagiro ancora in possesso della Sede, venga inoltrata circa trenta giorni prima della data di cui sopra è cenno.
Le strutture territoriali, a chiusura avvenuta, dovranno darne notizia alla Direzione generale attraverso la casella di posta elettronica DCbilanci@inps.it.
Tuttavia, per consentire agli iscritti al Fondo, in possesso dei bollettini di c/c postale intestati alle diverse sedi dell’Istituto, di poter effettuare il versamento dei contributi anche successivamente alla suddetta data del 30 novembre, agli stessi verranno inviati, con apposita comunicazione da parte della Direzione generale, i nuovi bollettini intestati alla Direzione provinciale di Terni che andranno a sostituire quelli precedentemente emessi.
In relazione a quanto sopra le singole strutture territoriali dovranno provvedere alla completa acquisizione dei bollettini versati sui propri c/c specifici con la massima tempestività e comunque entro il termine del corrente esercizio nonché alla definizione delle domande giacenti entro la data del 31 dicembre 2010. Relativamente a tali domande sarà cura della Direzione generale procedere all’emissione e alla spedizione, agli iscritti al Fondo, dei bollettini di c/c postale intestati alla Direzione provinciale di Terni.

3. Disposizioni in materia di prestazioni PENSIONISTICHE
In proposito, si richiama la Circolare n. 223 del 20 dicembre 2001 con la quale sono stati illustrati i criteri attuativi del decreto legislativo del 16 settembre 1996, n. 565.
Si rammenta che gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di inabilità liquidate con il sistema contributivo.
Non è prevista la pensione ai superstiti.
L’importo annuo della pensione è determinato con il sistema contributivo previsto dalla legge n.335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per lo specifico coefficiente di trasformazione previsto in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 14 della legge n. 247/2007 ha disposto che “in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 335/1995, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A, allegata alla citata legge n. 335/1995, è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla presente legge”.
In proposito si riportano i coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2010

Età Coefficiente
57 4,419%
58 4,538%
59 4,664%
60 4,798%
61 4,940%
62 5,093%
63 5,257%
64 5,432%
65 anni ed oltre 5,620%

Per completezza, si richiama il messaggio n. 022479 del 06/10/2009, nel quale è stato precisato che l’assicurazione facoltativa di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 non rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi n.243 del 23 agosto 2004 e n.247 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto la pensione, sia di vecchiaia sia di inabilità, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

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