Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608
Circolare INPS n. 163 del 27.09.2000
SOMMARIO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 14.6.1995, e per i quali le aziende abbiano inoltrato istanza entro il 31.10.1997.
Con la circolare n. 87 del 7/4/1997, la circolare n. 169 del 27/7/1998 e, da ultimo, con la circolare n. 178 del 20/9/1999, sono state fornite istruzioni in merito alla concessione della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà stipulati dopo il 14/6/1995, riduzione disciplinata dall'art. 8, comma 4, del D.L. 14/6/1995, n. 232, più volte reiterato, e da ultimo dall'art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608 (Allegato n.1).
In particolare la circolare n. 87 ha riguardato un primo sblocco di benefici per i contratti stipulati dopo il 14/6/1995 da parte di società controllate e/ o collegate ad un gruppo industriale e da parte di altre società che abbiano inoltrato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 30/4/1996, la circolare n. 169 ha riguardato un secondo sblocco di benefici per istanze presentate entro il 31/1/1997 e la circolare n. 178 ha riguardato un terzo sblocco di benefici per istanze presentate entro il 30/6/1997
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale, Divisione XI, con telex prot. n. 105174 del 19/9/2000, ha ora autorizzato, sulla base delle residue disponibilità finanziarie preordinate nel Fondo per l'occupazione, un ulteriore sblocco sulla base dei seguenti criteri:
a) con priorità assoluta, le aziende ricadenti nel criterio di cui all'art. 1, lettera a) del decreto 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996 (società controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale). Vedasi al riguardo l'allegato n. 1 alla circolare n. 87 del 7 aprile 1997.
b) per quanto concerne le altre aziende, si può procedere all'erogazione del beneficio contributivo citato in favore delle società che, ai sensi del suddetto decreto 8 febbraio 1996, e come peraltro evidenziato nelle premesse dei vari provvedimenti ministeriali intervenuti, abbiano inoltrato istanza ai competenti UU.RR.L.M.O. entro il 31/10/1997.
In merito all'applicazione della riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995 con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con il previsto decreto ministeriale.
Come espressamente stabilito dalla norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236.
2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente le disposizioni dettate con la circolare n. 148 del 5/7/1993, la circolare n. 195 dell'11/8/1993, la circolare n. 192 del 23/6/1994 e la circolare n. 87 del 7/4/1997 e segnatamente i criteri esposti nella circolare n. 192/1994, che, per comodità, di seguito si riassumono.
La riduzione è prevista per la durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20 per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento.
Conseguentemente per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto rispettivamente più del 20 per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni ultramensili, a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento n. 2052/88 tali riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.
Com’è noto, la riduzione è compatibile con il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Essa è invece alternativa alla riduzione derivante dalla applicazione della normativa sugli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste a qualunque altro titolo nell'ordinamento.
3. Adempimenti delle agenzie e dei datori di lavoro.
Come più volte precisato, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro avente titolo.
L’Agenzia competente, accertata sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa o dall'Ufficio regionale del Lavoro, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di priorità di cui in premessa, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto codice di autorizzazione "7K" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608".
Qualora il periodo di ammissione al beneficio sia già scaduto, come è da presumere per le concessioni oggetto della presente circolare, il predetto codice sarà attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia di mod.DM10/2 con la quale viene operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
3.1 Compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2.
L'importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga presumibilmente già scaduti, per i quali dovrà essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione, dovrà essere riportato su un separato rigo del quadro "D" del mod.DM10/2 preceduto dal previsto codice "L508" e dalla dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L.608/96".
L'importo da restituire a titolo di sgravi per Mezzogiorno ovvero di altre agevolazioni contributive, alternative con i predetti benefici, sarà indicato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" preceduto dai seguenti codici:
- "M183" preceduto dalla dicitura "REST. SGR. UNICO DM 5.8.94" (per lo sgravio fino al mese di novembre 1997);
- "M195" preceduto dalla dicitura "REST. SGR. L.449/97" per lo sgravio capitario dal 1/12/1997;
- "M184" preceduto dalla dicitura "REST. SGR. TOTALE ANNUALE DM 5.8.94" e successive modificazioni;
- "M185" preceduto dalla dicitura "REST. SGR. TOTALE L.183/76";
- "M186" preceduto dalla dicitura "DIFF. AGEVOL. CONTRIB.".
Per le predette operazioni di conguaglio i datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, utilizzando i codici "L504, L505, L506, L507 e L508" secondo le modalità riportate al punto 3.1 della circolare n. 178 del 20/9/1999.
Al fine di attivare da parte delle Agenzie eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce di mod.DM10/2 provvederà a memorizzare, dopo la fase di "consolidamento", nell'archivio delle segnalazioni, le denunce che presentano i codici "L504, L505, L506, L507 e L508" per la relativa consultazione o emissione liste.
3.2 Contributo al SSN.
Per la sistemazione dei contributi afferenti le prestazioni del servizio sanitario a carico del datore di lavoro, dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Allegato 1
D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608 – stralcio -
G.U. 30 novembre 1996, n. 281
art. 6, comma 4
"4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento".
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