Circolare INPS n. 165 del 28.12.2010

Regolamentazione comunitaria: prestazioni pensionistiche e formulario P1
Circolare INPS n. 165 del 28.12.2010

SOMMARIO: Trasmissione del documento portatile P1, denominato “Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione”, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari - Premessa - Iter procedurale - Istruzioni operative

Premessa
Si fa seguito alla circolare n. 82 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale” e alla circolare n. 88 del 2 luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche”, per comunicare quanto segue.
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche contenute in particolare negli articoli da 44 a 60 del regolamento di base e da 43 a 53 del regolamento di applicazione.
Con la presente circolare viene trasmesso, dopo la pubblicazione da parte dei competenti organismi comunitari in applicazione delle citate disposizioni, il formulario comunitario P1 “Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione”, con il quale l’istituzione di contatto riepiloga le decisioni adottate dalle istituzioni interessate.
Tale formulario è denominato anche documento portatile, in quanto certificazione da rilasciare all’interessato.

Iter procedurale
In base all’articolo 48 del regolamento di applicazione, ogni istituzione comunica al richiedente la decisione adottata ai sensi della legislazione da essa applicata, specificando i mezzi e i termini per un eventuale ricorso (vedi la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 16).
L’istituzione di contatto, una volta ricevuta la comunicazione delle decisioni prese da ciascuna istituzione in causa, trasmette alle altre istituzioni interessate una nota che riepiloga tutte le decisioni con il PAPER SED P7000 (E211 per l’INPS durante il periodo transitorio, vedi circolare n. 82 del 1° luglio 2010, punto 2). La nota riepilogativa è notificata al richiedente attraverso il formulario P1.
Il richiedente, qualora dalla nota riepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi che l’interazione delle decisioni adottate da due o più istituzioni abbia influito negativamente sui propri diritti, può chiedere la revisione delle decisioni da parte delle istituzioni direttamente interessate entro i termini stabiliti dalle rispettive legislazioni, indicati nelle decisioni nazionali e, in futuro, nel PAPER SED P6000, di prossima pubblicazione. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento del P1 e il risultato del riesame è comunicato per iscritto al richiedente.

Istruzioni operative
In attesa dell’implementazione della stazione di lavoro delle Convenzioni Internazionali al fine di consentire l’emissione automatizzata del formulario, le Sedi dovranno utilizzare l’allegato P1, fornito in versione compilabile dai competenti organismi comunitari, disponibile anche nella CARTELLA UE contenuta nel sito FTP ad uso degli operatori del settore.

Allegato N. 1 dal sito INPS

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