Circolare INPS n. 166 del 27.10.2003

Attività di vigilanza. Implementazione verbali ispettivi. Norme comportamentali
Circolare INPS n. 166 del 27.10.2003

SOMMARIO: Procedura verbali EURO. Analisi degli addebiti e calcolo delle sanzioni. Norme comportamentali. Acquisizione di dichiarazioni

Al fine di migliorare il livello di comunicazione nei confronti delle aziende che sono sottoposte ad accertamenti ispettivi si è proceduto ad implementare le informazioni da allegare al verbale di accertamento al momento della notifica. Con la presente circolare, inoltre, si procede ad integrare alcune disposizioni afferenti le modalità di espletamento delle indagini e di redazione del relativo verbale.
La sola redazione dei modelli DM10V, per loro natura sintetici, non è, infatti, del tutto esaustiva delle complesse elaborazioni alla base degli addebiti, pur in presenza di ampie spiegazioni delle motivazioni e delle tipologie di omissioni riscontrate ed illustrate nel verbale.
Ciò da un lato non consente alle aziende di prendere piena conoscenza delle irregolarità accertate e dall’altro non fornisce alle stesse tutti gli elementi idonei a verificare la validità degli addebiti e ad impostare, qualora non concordino con gli stessi, le argomentazioni a sostegno di eventuali ricorsi.
Ne consegue la presentazione di istanze per l’accesso alla documentazione con dispendio di risorse sia per le Sedi, che per i soggetti interessati e per i professionisti che li assistono.
Le implementazioni effettuate riguardano la redazione di due nuovi reports, prodotti dalla procedura “Verbali Euro” residente nella valigetta informatica, riferiti all’analisi dettagliata degli addebiti e al calcolo delle sanzioni.
Nel primo vengono indicati per ciascun lavoratore per il quale si riferisce l’addebito i seguenti elementi (all.1):
- gli estremi anagrafici completi, la categoria, la mansione e il livello di inquadramento contrattuale del lavoratore;
- il periodo di inadempienza;
- il calcolo dell’imponibile distinguendo tra omissione totale (retribuzioni) e parziale (differenze retributive);
- gli elementi di riferimento della base imponibile, con l’indicazione di volta in volta se trattasi di applicazione dei CCNL o dei minimali di legge, di retribuzioni effettivamente percepite, ovvero di altre motivazioni individualmente specificate.
Un secondo report, invece, riguarda l’importo complessivo delle omissioni rilevate e il calcolo delle sanzioni che l’attuale procedura verbali Euro già prevede attraverso l’elaborazione del relativo prospetto denominato “Riepilogo sanzioni” (all.2).
Sempre al fine di migliorare il rapporto intrattenuto con il mondo produttivo si coglie l’occasione per richiamare ed integrare alcune disposizioni comportamentali più volte ribadite in precedenti circolari e, in particolare, nella circolare n. 21 del 28.1.1991.
Ci si riferisce in particolare:
a) al dovere di esibire la tessera di riconoscimento, a prescindere dalla circostanza che ne venga fatta apposita richiesta da chi vi abbia interesse;
b) alla necessità di informare il datore di lavoro dei poteri attribuiti dalla legge al personale ispettivo e che comportamenti omissivi o commissivi che impediscono l’esercizio di tali poteri sono sanzionabili ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Decreto Legge 463/1983 convertito nella legge 638/1983;
c) l’indispensabilità e la necessità di rendere edotto il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, del diritto di farsi assistere, nel corso dell’attività ispettiva, da uno dei professionisti indicati nell’art.1 della legge n. 12/79;
della preclusione, per entrambi, di presenziare all’assunzione di dichiarazioni dei dipendenti, circostanza questa ribadita anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 70 del 16 luglio 2001.
In tale quadro si è giunti anche alla determinazione che quanto indicato nella circolare 24 del 1° febbraio 2001 circa l’esigenza che le verifiche fossero svolte presso l’azienda evitando gli accessi presso gli studi dei consulenti e degli altri professionisti abilitati, possa ritenersi superato e ciò anche alla luce delle disposizioni in materia emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Pertanto, ferma restando l’esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni, i funzionari di vigilanza incaricati delle verifiche potranno effettuare accessi presso gli studi professionali per l’esame della documentazione. In tal caso potranno essere concordati tempi e modalità degli accessi. Ulteriori intese tra i Dirigenti dell’Istituto e i rappresentanti degli Organi professionali potranno essere concordate a livello locale
Particolare rilievo inoltre assume nel corso dell’ispezione l’aspetto comportamentale. E’ necessario infatti instaurare con il datore di lavoro, e/o con il consulente del lavoro o il professionista che lo rappresenta, un rapporto improntato alla massima collaborazione, illustrando, prima della redazione dell’eventuale verbale ispettivo e in contraddittorio, le fonti normative a sostegno del proprio convincimento, e fornendo là dove occorra indicazioni sulla corretta applicazione delle stesse.
Per quanto precede le argomentazioni addotte dal datore di lavoro e/o dal professionista che lo rappresenta concorrono a formare la valutazione finale dell’Ispettore sulle singole fattispecie.
A tale riguardo è quanto mai opportuno che il convincimento dell’ispettore si determini tenendo in giusta considerazione le diverse argomentazioni, che, se discordanti e qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno, devono essere inserite nel corpo del verbale nell’apposito spazio dedicato alle osservazioni dello stesso datore di lavoro.
E’ di tutta evidenza che le stesse devono essere riportate di pugno dal datore di lavoro o dal professionista che lo assiste debitamente sottoscritte dagli stessi.
Un ultimo aspetto è quello che riguarda l’acquisizione dei dati di prova alla base degli addebiti elevati, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori e agli elementi idonei a configurare le diverse tipologie dei rapporti di lavoro, che devono formare oggetto di specifica ed esaustiva motivazione nel corpo del verbale di accertamento.
Riguardo alla dichiarazione dei lavoratori si è proceduto ad integrare il modello allegato alla circolare n. 24 del 1° febbraio 2001, indicando il numero delle ore settimanali che il soggetto dichiara di lavorare e il numero delle mensilità per le quali percepisce la retribuzione (all.3).
Nel richiamare i funzionari incaricati al rispetto delle raccomandazioni contenute nella citata circolare n. 24, si precisa che la dizione “letto, confermato e sottoscritto” riportata in calce alla dichiarazione deve essere scritta di pugno del dichiarante.
Relativamente, infine, agli elementi rilevati dall’ispettore circa una diversa configurazione delle varie tipologie del rapporto di lavoro, si ribadisce la necessità che vengano sempre acquisiti agli atti documenti certi quali contratti, organigramma aziendale, eventuali mansioni, richieste di autorizzazione per ferie, permessi, nonché ogni atto interno che possa provare l’esistenza di un potere gerarchico e/o disciplinare dell’azienda rispetto al lavoratore e di una corrispondente subordinazione di questo.
Tali elementi vanno citati nel corpo del verbale quale sostegno probatorio degli addebiti elevati.

Allegati in formato doc dal sito INPS:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3

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