Circolare INPS n. 169 del 29.10.2003

Richiesta di CIG da parte di aziende appaltatrici in seguito all’esercizio del committente della facoltà prevista nei capitolati di appalto di sospendere i lavori stessi. Casi di “non imputabilità” dell’evento ex art. 1 lett. a) L. 164/75 ed ex art. 1 L. 3.2.63 n. 77 così come modificato all’art. 1 della L. del 6.8.75 n. 427
Circolare INPS n. 169 del 29.10.2003

SOMMARIO: Richieste di CIG da parte di aziende appaltatrici motivate da ordine di sospensione dei lavori dalla ditta committente

Recentemente il Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti ha manifestato l’esigenza di riconsiderare l’ammissibilità delle integrazioni salariali nelle ipotesi in cui l’Ente appaltante, che nel caso di specie sono le Ferrovie dello Stato Spa avvalendosi di specifica clausola contrattuale, esercita la facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori dell’appaltatore esercente armamento ferroviario per impossibilità di interrompere il transito dei treni oppure per altre esigenze tecniche.
Tale valutazione circa l’accoglimento o meno delle richieste di CIG in casi simili a quello sopra esemplificato (estensibile quindi agli appalti di lavori da Enti pubblici) implica una interpretazione del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o agli operai delle sospensioni lavorative, richiesto dall’art. 1 della legge 20.5.75 n. 164 e dall’art. 1 della legge 3.2.63 n. 77 così come modificato dall’art. 1 della legge 6.8.75 n. 427.
In generale la non imputabilità dell’evento consiste non solo nell’involontarietà o mancanza di imperizia e/o negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità alla Organizzazione o programmazione aziendale. Quindi fino ad oggi la richiesta di CIGO proveniente da aziende appaltatrici in seguito all’esercizio del committente della facoltà contrattualmente prevista di far sospendere i lavori veniva sempre respinta, per prevedibilità della causa di sospensione della attività lavorativa. Si argomentava, infatti, che tale situazione aziendale era dovuta ad un evento imputabile all’imprenditore che, nel sottoscrivere il contratto di appalto, ben conosceva ed accettava le clausole in esso contenute con conseguente carenza del requisito di legittimità stabilito dall’art. 1, lett. a) della legge 20.5.75 n. 164 e dall’art.1 della legge 3.2.63 n. 77 così come modificato dall’art. 1 della legge 6.8.75 n. 427.
Clausole di questo tipo generalmente prevedono che “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti”, ed inoltre, di regola, “ tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”.
In siffatte, ipotesi, quindi in linea di massima la richiesta di integrazione salariale non era accoglibile, in quanto la causa della sospensione della attività lavorativa aveva la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti contrattuali tra le parti.
Peraltro, il Comitato ha considerato, in particolare, le ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili casi fortuiti o forza maggiore che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori ritenendo che in tali casi la eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da sovrastare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice.
L’Organo centrale ha quindi ritenuto che sia ammissibile la richiesta di integrazione salariale avanzata da aziende, in genere appaltatrici di lavori commissionati da Enti pubblici nel caso in cui la sospensione dei lavori derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di forza maggiore, secondo l’accezione delineata nel precedente paragrafo; e che viceversa non sia ammissibile la richiesta stessa in tutti i casi nei quali l’ordine di sospensione dei lavori da parte dell’Ente appaltante non sia riconducibile ad eventi eccezionali ed imprevedibili come sopra specificato, ma costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta; e pertanto la sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda appaltatrice sia riconducibile al normale rischio di impresa, derivante dal rapporto contrattuale instaurato con la ditta committente.
L’interpretazione e la valutazione prospettata appaiono condivisibili. Pertanto le richieste di CIG avanzate da aziende appaltatrici di lavori da Enti pubblici, i cui contratti di appalto contengano clausole che riservino al committente la piena e insindacabile facoltà di sospendere i lavori, dovranno essere attentamente valutate, caso per caso, alla luce dei criteri sopra delineati, al fine di individuare per l’ammissibilità delle integrazione salariali l’eccezionalità dell’evento, che non costituisce mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta.

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