Circolare INPS n. 177 del 19.10.2000

LAVORATRICI AUTONOME AGRICOLE-CONGEDI PARENTALI - Legge 8 Marzo 2000 n.53 ''disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città''
Circolare INPS n. 177 del 19.10.2000

SOMMARIO: Premessa - Soggetti beneficiari - Modalità operative.

PREMESSA
Sulla G..U n.60 del 13 marzo.2000 è stata pubblicata la legge 8 marzo 2000 n.53 -entrata in vigore il 28 marzo.2000- contenente tra l’altro modifiche della legge n. 1204/1971,della legge n. 903/1977, della legge n. 104/1992.
Il comma 1 dell’articolo.3 recita:"All’articolo 1 della legge 30 dicembre1971,n.1204 dopo il terzo comma è inserito il seguente :"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’articolo.7 ,ed il relativo trattamento economico,sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo7 e al comma 2 dell’articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987,n.546 madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell’articolo7 e dal comma 2 dell’articolo15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi ,entro il primo anno di vita del bambino".
Pertanto,alle lavoratrici autonome diretto coltivatrici e mezzadre,cui la legge n.546 del 29 dicembre 1987 aveva riconosciuto la tutela della maternità per la parte obbligatoria, con la predetta norma viene esteso anche il diritto al congedo parentale.

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti ,regolarmente iscritti negli elenchi della gestione CD/CM ,che si astengano effettivamente dall’attività manuale di coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame, acquisiscono il diritto al relativo trattamento economico per un periodo massimo di tre mesi , anche frazionabili.
Il diritto è riconosciuto alle madri di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000 e limitatamente al primo anno di vita del bambino.
Poiché le disposizioni relative alla astensione facoltativa sono ora applicabili anche alle madri adottive o affidatarie e poiché in precedenza per la lavoratrice autonoma,madre adottiva o affidataria ,non era previsto un diritto alla astensione facoltativa,le nuove disposizioni riguardanti la astensione facoltativa sono da intendere applicabili nei confronti delle lavoratrici autonome,adottive o affidatarie di minori che al momento dell’adozione o affidamento abbiano fino a 12 anni di età,nel senso che alle stesse il diritto a tre mesi di astensione facoltativa è riconosciuto sempre che lo esercitino nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

MODALITA’OPERATIVE
Si rinvia alla circolare n.109 del 6 giugno 2000 con la quale sono state dettate le istruzioni per la corresponsione del trattamento economico e si precisa che la lavoratrice interessata dovrà, altresì, presentare agli uffici delle sedi territorialmente competenti il modello CD1 VAR indicando esattamente l’ inizio e la cessazione del periodo oggetto dell’astensione.
Ne consegue, che a seguito della presentazione della domanda di variazione e al fine di procedere alla regolarizzazione della posizione contributiva ; le Sedi dovranno procedere alla cancellazione del soggetto dagli elenchi ,"a periodo chiuso utilizzando la specifica funzione della procedura di gestione CD/CM,senza aggravio di procedimento".
Questa operazione determina lo sgravio contributivo per il periodo di astensione cui la copertura del periodo stesso è garantita da contribuzione figurativa.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS