Circolare INPS n. 178 del 24.10.2000

Comunicazioni di irregolarità inviate dall’Amministrazione finanziaria per il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani , dai commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
Circolare INPS n. 178 del 24.10.2000

SOMMARIO: Fonti normative; contenuto; correzione di eventuali errori.

L’Amministrazione finanziaria sta inviando "comunicazioni di irregolarità" finalizzate al pagamento delle somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973, risultano dovute a titolo di imposte, ritenute, contributi previdenziali e premi, nonché di interessi e sanzioni.
A tanto l’Amministrazione finanziaria provvede, nei confronti, tra gli altri, degli artigiani, dei commercianti e dei professionisti iscritti alla Gestione separata, in attuazione dell’art.2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, sulla scorta dei dati dichiarati dai contribuenti tramite il modello UNICO 99, relativo ai redditi dell’anno 1998.
In particolare, per quanto attiene la liquidazione delle somme dovute, a titolo di contributi previdenziali, dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps, si evidenzia che la determinazione degli importi dei contributi a debito è stata effettuata direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla scorta dei dati dichiarati, alla stessa, nel quadro RR del modello Unico 1999 e previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, per l’anno 1998.
Conseguentemente, per ogni informazione e, soprattutto, per la correzione di eventuali errori gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente agli Uffici delle entrate, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici IVA.
Ferma restando, in ogni caso, la fattiva collaborazione delle Sedi dell’Istituto nei confronti dei contribuenti, preme sottolineare che nessun provvedimento deve essere posto in essere, allo stato, dalle Sedi stesse in ordine agli esiti delle operazioni di liquidazione effettuate dal Ministero delle finanze ed alle relative richieste di pagamento.
Le Sedi, peraltro, forniranno direttamente ai predetti Uffici dell’Amministrazione finanziaria ogni possibile collaborazione per la corretta definizione, da parte degli stessi, delle singole partite, con particolare riferimento ai casi di compilazione del quadro RR da parte di contribuenti di nuova iscrizione privi di codice azienda e nelle ipotesi di commistione tra contributi associativi e di contributi previdenziali verificatesi nell’indicazione degli importi versati nel medesimo quadro.
Si precisa, ad ogni buon fine, che nella liquidazione dei contributi sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. In considerazione, infatti, delle procedure di recupero contemporaneamente avviate dall’Istituto, i programmi di calcolo del Ministero delle Finanze assumono come versati, in ogni caso, i contributi relativi al minimale imponibile.
In ordine, quindi, alle somme aggiuntive applicate per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali in argomento, si fa presente che le stesse non sono suscettibili della riduzione ad un terzo prevista, per le sole sanzioni fiscali, dal Decreto Legislativo n.462/1997.

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