Provvidenze in favore dei soggetti danneggiati dall’eruzione dell’Etna del 2001 e del 2002. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 10 ottobre 2003
Circolare INPS n. 183 del 01.12.2003
SOMMARIO: Si illustra la norma equiparativa del beneficio della sospensione contributiva concesso ai soggetti soltanto residenti nei territori colpiti dall’eruzione dell’Etna a quello concesso ai soggetti, oltre che residenti, anche danneggiati nei loro beni immobili
La Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2003 ha pubblicato l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003 la quale, all'art. 10, comma 4, stabilisce che "le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002".
Per completezza di informazione e maggiore chiarezza, si ritiene utile rammentare il contenuto delle norme citate dal provvedimento in esame.
L'ordinanza n. 3254 del 29.11.2002 (G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002, già illustrata nella circolare n. 41 del 26 febbraio 2003) prevede, all'art.5, comma 1, che "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002( G.U. n.258 del 4 novembre 2002) sono sospesi, fino al 31 marzo 2003 i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale … ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra".
Il periodo interessato alla sospensione è, pertanto, quello compreso tra il 5 novembre 2002 e il 31 marzo 2004.
La medesima norma prevede, al comma 2, che il recupero dei contributi sospesi "avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa".
L'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del P.C.M. n. 3282 del 18.4.2003 ha prorogato il suddetto termine di sospensione contributiva al 31 marzo 2004, data che rappresenta anche il termine finale dello stato di emergenza proclamato in provincia di Catania a norma del decreto del P.C.M. del 28 marzo 2003.
Invece, la precedente ordinanza n. 3145 del 25.7.2001, già illustrata nella circolare n. 163 del 21.8.2001, disponeva, all'art. 2, comma 1, la sospensione contributiva, dal 13.7.2001 al 31.12.2001 (termine poi prorogato al 31.3.2004 - dies ad quem dello stato di emergenza - dall'art.8, comma 1, dell'ordinanza n. 3196 del 12.4.2002) in favore dei soggetti danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 13 luglio 2001 "le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata". Per il pagamento, l'art.8, comma 3, della medesima ordinanza n. 3196/2002 concedeva loro una "rateizzazione pari a quattro volte il periodo di durata della sospensione", vale a dire di dimensioni più ristrette rispetto a quella riservata ai soggetti soltanto residenti od aventi sede operativa nei territori colpiti dall'evento calamitoso, "a decorrere dal 1° luglio 2002".
L'evidente disparità di trattamento tra le due categorie di soggetti - l'una, soltanto residente nella zona interessata alla calamità naturale e l'altra, oltre che residente, anche danneggiata nei propri beni immobili - è stata ora sanata dall'ordinanza n. 3315/2003 sopra riportata, la quale ha concesso la più ampia dilazione di pagamento e la facilitazione nell'espletamento degli adempimenti anche a quest'ultima categoria di soggetti danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dai conseguenti fenomeni sismici. Si osserva, tuttavia, che il beneficio riguarda periodi diversi per le due categorie di soggetti, secondo il seguente schema.
a) SOGGETTI DANNEGGIATI NEI BENI IMMOBILI (Ord. n. 3145/2001, G.U. n. 173 del 27.7.2001).
Periodo di emergenza e di sospensione dei pagamenti riguardanti le diverse gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto (Datori di lavoro, Artigiani, Commercianti, Agricoli, Datori di lavoro domestico, Gestione separata e Versamenti volontari): dal 13 luglio 2001 al 31 marzo 2004.
La sospensione riguarda, ovviamente, le scadenze dei pagamenti comprese nel periodo citato.
Mesi interi di sospensione: 32.
Numero delle rate: 256.
b) SOGGETTI SOLTANTO RESIDENTI NEI TERRITORI COLPITI (Ord. n. 3254/2002, G.U. n. 286 del 6.12.2002)
Periodo di emergenza e di sospensione dei pagamenti riguardanti le medesime gestioni sopra menzionate: dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004.
Mesi interi di sospensione: 16.
Numero delle rate: 128.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito alle modalità di recupero.
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