Disciplina delle attività socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000. Delibere di rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001
Circolare INPS n. 183 del 09.11.2000
SOMMARIO: Istruzioni relative al rinnovo, da parte degli Enti utilizzatori, delle attività socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001.
Con circolare n. 106 del 2 giugno 2000 sono state fornite le istruzioni applicative riguardanti le disposizioni concernenti i lavori socialmente utili contenute nel decreto legislativo n. 81/2000 e con circolare n. 153 del 5 settembre 2000 sono stati forniti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della nuova disciplina, sulla base delle precisazioni fornite al riguardo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui hanno fatto seguito ulteriori precisazioni fornite con messaggi n. 2000/0005/000900 del 12 settembre e n. 2000/0011/000002 del 16 ottobre.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni riguardanti la possibilità, per gli Enti utilizzatori, di deliberare il rinnovo delle attività socialmente utili per il periodo 1.11.2000/30.4.2001 sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del citato decreto e di quanto specificamente precisato dal predetto Ministero con nota del 18.10.2000.
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 ha fissato in sei mesi la durata della prestazione in attività socialmente utili a decorrere dal 1° maggio 2000 e ha previsto la possibilità di un rinnovo per un ulteriore periodo di sei mesi.
Gli Enti utilizzatori che a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso hanno adottato la delibera di cui all’articolo 5 per la prosecuzione delle attività fino al 31.10.2000, con diritto da parte dei lavoratori interessati al pagamento dell’assegno a totale carico del Fondo per l’occupazione, possono quindi rinnovare le attività stesse a partire dall’1.11.2000 e per un periodo massimo di sei mesi. A tal fine, ciascun Ente dovrà adottare una nuova delibera indicando i nominativi dei lavoratori che continueranno ad essere utilizzati nel periodo di rinnovo.
Le delibere di rinnovo delle attività dovranno essere inviate ai Servizi per l’Impiego, alle Direzioni Provinciali del Lavoro e alle Sedi INPS competenti per territorio, nonché ai competenti organismi regionali.
In base a quanto stabilito dallo stesso articolo 4, comma 2, l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili da corrispondere agli interessati per il periodo di rinnovo è per il 50% a carico del Fondo per l’occupazione e per il 50% a carico dell’Ente utilizzatore.
Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro l’assegno in parola dovrà essere corrisposto dall’INPS nell’intero suo ammontare, che è attualmente pari a lire 860.710 mensili, a condizione però che l’Ente utilizzatore abbia adottato la delibera di rinnovo delle attività ed abbia preventivamente accreditato all’Istituto, per il mese cui si riferisce il pagamento, l’importo pari alla metà dell’assegno (lire 430.355 per i mesi di novembre e dicembre 2000) per ogni lavoratore interessato dalla delibera stessa. Ciò in quanto l’Istituto, per legge, può effettuare i pagamenti in parola soltanto dopo la precostituzione della necessaria provvista.
Si precisa che i versamenti all’INPS delle somme dovute dagli Enti per la copertura del 50% dell’assegno ASU da corrispondere ai lavoratori utilizzati dovranno essere effettuati a livello locale entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali spetta l’assegno stesso.
Circa l’individuazione della Sede presso la quale dovranno essere precostituiti i fondi, si dispone quanto segue:
- se l’Ente utilizzatore è una Regione, la Sede interessata sarà quella "provinciale" capoluogo di regione;
- se l’Ente utilizzatore è una Provincia, la Sede interessata sarà la coesistente Sede "provinciale";
- per gli Enti utilizzatori diversi da quelli sopra indicati, la Sede interessata sarà quella coesistente se dotata di autonomia contabile, mentre sarà cura del Direttore Regionale individuare la Sede presso la quale dovrà essere effettuato il versamento della somma necessaria per la copertura del 50% dell’assegno ASU qualora quella coesistente non abbia autonomia contabile o le Sedi coesistenti con l’Ente siano più d’una.
La precostituzione dei fondi di cui trattasi dovrà avvenire presso la Sede "provinciale" capoluogo di regione anche qualora le Amministrazioni Regionali decidano l’assunzione a proprio carico degli oneri relativi al 50% dell’assegno ASU che l’articolo 4 del decreto legislativo 81/2000 pone a carico degli Enti utilizzatori per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001. In tal caso l’Ente Regione dovrà trasmettere alla predetta Sede INPS l’atto formale con il quale assume a suo carico l’onere che graverebbe sugli Enti del proprio territorio e dovrà provvedere esso stesso al preventivo accreditamento delle somme dovute.
Il versamento delle somme dovute dagli Enti obbligati dovrà essere effettuato sulla contabilità speciale accesa alla Sede INPS interessata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e dovrà essere provvisoriamente imputato al conto GPA 10/99, in attesa che vengano definite le istruzioni procedurali e contabili concernenti la materia in oggetto.
Prima di procedere ai pagamenti mensili nei confronti dei lavoratori, le Sedi dovranno assicurarsi che gli Enti utilizzatori abbiano effettivamente provveduto ad accreditare all’INPS il complessivo importo necessario alla copertura del 50% dell’assegno per il mese cui i pagamenti stessi si riferiscono. A tal fine, una copia delle delibere di rinnovo degli Enti comprensive dei nominativi dei lavoratori interessati dovrà essere trasmessa alla Sede presso la quale devono essere precostituiti i fondi. Tale Sede, dopo aver verificato che il versamento da parte degli Enti sia avvenuto per l’importo dovuto, provvederà ad inviare alle consorelle apposita comunicazione con la quale si autorizza il pagamento dell’assegno ASU.
In mancanza di accreditamento dell’importo dovuto dall’Ente utilizzatore o dalla Regione, ovvero in caso di accreditamento di un importo insufficiente, l’assegno mensile non potrà essere corrisposto neppure per la parte a carico del Fondo per l’occupazione.
In relazione alla possibilità che le Regioni assumano a proprio carico l’onere del 50% dell’assegno gravante sugli Enti utilizzatori per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001, da parte di qualche Sede Regionale è stato chiesto a questa Sede Centrale di fornire, sulla base delle risultanze della procedura automatizzata, i dati dei pagamenti dell’assegno ASU effettuati per il periodo 1.5.2000/31.10.2000 al fine di trasmetterli, a loro volta, alle Amministrazioni Regionali che ne hanno fatto richiesta in quanto, essendo intenzionate ad assumersi gli oneri gravanti sugli Enti del proprio territorio, hanno necessità di quantificarli complessivamente per poter stanziare le risorse occorrenti per la loro copertura.
Al riguardo si precisa che le predette richieste possono essere correttamente soddisfatte fornendo non i dati relativi ai pagamenti dell’assegno ASU effettuati nel semestre trascorso (che sarebbero incompleti poiché non terrebbero conto né dei casi riguardanti i pagamenti non effettuati in quanto non ancora concluso l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, né dei casi di sospensione dell’assegno per una delle cause che comportino la sospensione stessa), ma comunicando il numero complessivo dei lavoratori inclusi, come destinatari dell’assegno in parola, nelle delibere che gli Enti utilizzatori sono tenuti ad adottare per il rinnovo delle attività oppure in quelle adottate per il semestre maggio/ottobre 2000.
Ciò consentirà alle Regioni stesse di provvedere all’intero stanziamento delle risorse necessarie per l’erogazione degli assegni, anche in considerazione del fatto che, come già detto, l’INPS non potrà effettuare pagamenti in assenza della relativa, integrale provvista.
Al termine del semestre interessato si procederà al rimborso delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente erogate agli aventi titolo.
Tanto al fine di poter far fronte speditamente alle predette incombenze quanto al fine di agevolare un più sollecito monitoraggio dei dati da fornire periodicamente al Ministero del Lavoro, è necessario che ciascuna Sede trasmetta alla propria Direzione Regionale una copia di tutte le delibere ricevute dagli Enti utilizzatori comprensive degli elenchi dei lavoratori interessati.
Le Direzioni Regionali avranno cura di trasmettere tempestivamente a questa Sede Centrale, Progetto Coordinamento LSU, copia degli eventuali provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dagli organi regionali in materia di lavori socialmente utili al fine della predisposizione delle ulteriori istruzioni eventualmente necessarie per l’erogazione degli assegni agli aventi titolo.
Si richiama l’attenzione sul fatto che per il rinnovo delle attività per il periodo 1.11.2000/30.4.2001, per il quale l’assegno ASU è per metà a carico del Fondo per l’occupazione e per metà a carico degli Enti utilizzatori, o eventualmente dell’Ente Regione, non deve essere stipulata una convenzione con i predetti Enti poiché l’erogazione dell’assegno stesso compete all’Istituto sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, senza ulteriori oneri a loro carico. Occorre infatti tenere ben distinta la fattispecie in esame da quella che richiede invece la stipula di un’apposita convenzione con l’Ente a cui totale carico sono gli oneri relativi all’assegno ASU, ai fini dell’attribuzione all’INPS del compito di procedere al pagamento di tale assegno (in proposito v. circolare n. 143 del 1° agosto 2000).
Si precisa che, considerato che con effetto dall’1.1.2001 l’importo dell’assegno ASU verrà rivalutato – ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997 – nella misura dell’ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a partire dalla stessa data dovrà essere corrispondentemente aumentato anche l’importo della quota mensile che gli Enti debbono versare all’INPS per ciascun lavoratore (attualmente pari a lire 430.355).
Si precisa altresì che per il periodo di rinnovo delle attività socialmente utili l’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo è posto interamente a carico del Fondo per l’occupazione, come comunicato dal Ministero del Lavoro con direttiva del 21.4.2000.
In considerazione del fatto che da parte di alcuni Enti utilizzatori sono state manifestate difficoltà nel far fronte tempestivamente, all’atto del rinnovo, all’impegno finanziario relativo alle somme da versare all’Istituto a copertura del 50% dell’assegno ASU a loro carico, il Ministero del Lavoro ha ritenuto di dover consentire, limitatamente al mese di novembre 2000, la copertura di tale onere con una parte delle risorse del Fondo per l’occupazione relative al corrente anno che il Ministero stesso trasferisce alle Regioni con apposita convenzione. Si tratta in pratica, come precisato con nota ministeriale del 24.10.2000, di una "mera anticipazione contabile" comportante una corrispondente diminuzione dall’importo da trasferire a ciascuna Regione.
Il predetto Ministero ha altresì stabilito che per accedere a tale possibilità è peraltro necessario che ciascuna Regione invii una specifica richiesta in tal senso al Ministero medesimo e all’INPS.
Pertanto, per il solo mese di novembre, gli Enti utilizzatori che abbiano deliberato il rinnovo delle attività sono da considerare esonerati dal preventivo versamento all’INPS della quota del 50% dell’assegno qualora il relativo Ente Regione abbia inviato detta richiesta. In assenza di tale richiesta, resta invece fermo l’obbligo dell’Ente al preventivo versamento della metà dell’assegno anche per il predetto mese.
Ciascuna Sede Regionale dell’Istituto avrà cura di assicurare che tutte le Sedi di rispettiva competenza siano informate dell’eventuale richiesta in tal senso dell’Ente Regione, precisando a questa Sede Centrale se sia stata avanzata o meno la richiesta stessa. La relativa comunicazione dovrà essere inviata al Progetto Coordinamento LSU, fax numero 0659053814.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi