Circolare INPS n. 193 del 16.12.2003

Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002
Circolare INPS n. 193 del 16.12.2003

SOMMARIO: Riconoscimento del diritto all’assegno al lavoratore parasubordinato nel cui nucleo, a composizione reddituale mista, il requisito del 70 per cento del reddito complessivo sia raggiunto con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato relativi ad un solo percettore

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 136 del 12 giugno 2002, ha previsto all’articolo 5, comma 3, che “ …L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10 della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.”
Con circolare 29 luglio 2002 n. 138 sono state fornite istruzioni nel senso di riferire la norma ai soli casi di nuclei familiari nei quali siano presenti due titolari di diritto all’assegno, uno come lavoratore dipendente e l’altro come lavoratore parasubordinato, i quali benché titolari in proprio di diritto alla prestazione, non possono esercitarlo perché nessuno autonomamente, in virtù del proprio lavoro, raggiunge il requisito del 70 per cento.
Le perplessità manifestate da numerose strutture periferiche circa detta interpretazione ed il notevole contenzioso amministrativo hanno condotto ad una riconsiderazione del problema e, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia, alla formulazione di una diversa interpretazione del dettato legislativo.
In linea con il contenuto letterale della norma, pertanto, nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente.
Per conseguenza viene riconosciuto il diritto alla prestazione anche ad un nucleo in cui un solo titolare di diritto all’assegno faccia valere un reddito misto da lavoro dipendente di cui all’art. 2, c. 10, della legge n. 153/1988 e da attività di cui all’art. 2, c. 26 della legge 335/1995, ma non raggiunga il 70% in nessuna delle due gestioni.
Nel senso sopra disposto, pertanto, sono integrate le indicazioni di cui al 3° capoverso del p. 2.3 della circolare 29 luglio 2002, n. 138.
Le strutture periferiche disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.
Inoltre i lavoratori interessati potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi. Alle domande verrà applicata la prescrizione quinquennale prevista per l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare. ( Es: al lavoratore che presenterà la domanda il 1°.12.2003 verrà liquidata la prestazione, in presenza dei requisiti richiesti, con decorrenza 1°.12.1998) .

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