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Circolare INPS n. 200 del 04.12.2000

D.M. 22/09/2000. Determinazione dell’imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge 381/1991) e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
Circolare INPS n. 200 del 04.12.2000

SOMMARIO: Il Ministero del lavoro, con il decreto 22/9/2000, a decorrere dal 1/1/2001 ha dettato nuove disposizioni in materia di determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge 381/1991) e per i lavoratori soci operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

Il Ministero del lavoro con il decreto 22 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 243 del 17/10/2000 (All. 1), ha dettato nuove disposizioni in materia di determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci lavoratori di cui all’oggetto.
Il decreto, con decorrenza 1 gennaio 2001, prevede:
- l’introduzione di un imponibile giornaliero utile all’accredito delle 52 settimane annue ai fini previdenziali e assistenziali;
- l’elevazione a 26 giornate lavorative del periodo di occupazione media mensile.
Tale determinazione, al pari di quella che ha già interessato le cooperative rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 602/1970 (D.M. 3/12/1999, al riguardo si veda la circolare 20 del 1/2/2000), risponde da un lato ad una esigenza di armonizzazione del settore della cooperazione in tutto il territorio nazionale e dall’altro alla volontà di garantire al socio-lavoratore livelli dignitosi di pensione tenuto conto dei processi di riforma della materia.

1) periodo di occupazione media mensile
Dal 1 gennaio 2001, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 22/09/2000, il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a) della legge 381/1991 e per quelli di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è fissato a 26 giornate.
Qualora per effetto di decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 797/1955, siano stati stabiliti periodi di occupazione media mensile inferiori alle 26 giornate gli stessi dovranno essere elevati.

2) Imponibile medio giornaliero
L’art. 2 del D.M. 22/09/2000 stabilisce, per le categorie di lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto, che l’imponibile medio giornaliero, al fine di assicurare una copertura assicurativa pari alle 52 settimane annue, non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo di pensione così come previsto dall’art. 7 comma 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 389/1989.
Restano in ogni caso salvi gli imponibili giornalieri più elevati, determinati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F..

3) Retribuzioni effettive
L’art. 2 del sopracitato decreto trova applicazione solo per le cooperative sociali che adottino salari convenzionali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F..
Ove, in assenza di decreti ministeriali, la contribuzione sia versata sulle retribuzioni effettive continua a trovare applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (art. 1 del D.L. 9/10/1989, n. 338 convertito nella legge 7/12/1989, n. 389 e art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall’art. 1, c. 2 del D.L. 338/89, convertito nella legge n. 389/1989 circ. 17 del 28/1/2000) e, pertanto, l’importo minimo applicabile, per l’anno 2000, è pari a L. 68.552 giornaliere.
Si chiarisce al riguardo che, come già precisato nella circolare del Ministero del lavoro n. 23/2000 e nella circolare Inps n.100 del 22/5/2000 (punto 6), il limite di retribuzione giornaliera, pari a Ł 38.070, deve intendersi come "minimale", da applicarsi nell’anno 2000, nei casi di emissione di decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F..

Allegato 1 (vedi D.M. 22.09.2000)

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