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Circolare INPS n. 201 del 04.12.2000

Pagamento tramite modelli F24 dei contributi dovuti alla Gestione Separata, con decorrenza gennaio 2001, per i collaboratori coordinati e continuativi, i venditori porta a porta ed i liberi professionisti
Circolare INPS n. 201 del 04.12.2000

SOMMARIO: Istituzione di nuove codifiche per la compilazione dei modelli F24 e l’esatta imputazione dei pagamenti

Si porta a conoscenza che sono stati istituiti nuovi codici per i versamenti, tramite mod. F24, dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/95, al fine di consentire la rilevazione immediata dei flussi finanziari relativi all'assicurazione IVS e di quelli concernenti le altre prestazioni finanziate con l'aliquota dello 0,50% (maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera).
Conseguentemente, per i pagamenti che saranno effettuati nel mese di gennaio 2001, dovranno essere indicati, nel campo "causale contributo" del mod. F24, i seguenti codici, distintamente per le varie tipologie:

VERSAMENTI PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

1. C10 per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%);
2. CXX per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (per gli anni 2000 e 2001: 13%).

VERSAMENTI PER PROFESSIONISTI

1. P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%);
2. PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (per gli anni 2000 e 2001: 13%).
3. P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%);
4. PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (per gli anni 2000 e 2001: 13%).

Al riguardo si precisa che:
1. con decorrenza 1° gennaio 2001 le precedenti "causali contributo" DPC, DPPC e DPPR non saranno più accettate;
2. rimane valida la causale DPPI;
3. per le causali C10 e CXX dovranno essere indicati i dati in precedenza previsti per la causale DPC;
4. per le causali P10, PXX, P10R e PXXR dovranno essere indicati i dati in precedenza previsti per le causali DPP e DPPR.

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