Circolare INPS n. 201 del 14.11.2001

Decreto interministeriale 6 giugno 2001. Proroga in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità
Circolare INPS n. 201 del 14.11.2001

SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza

Premessa.
Sulla G.U. n. 206 del 5/9/2001 è stato pubblicato il Decreto 6 giugno 2001 recante “Proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 248/201”.
L’intervento legislativo prevede, tra l’altro, all’articolo 3 (allegato 1), la proroga, fino al 31 dicembre 2001, dell’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza.
Nei confronti delle suddette aziende, come noto, l'art. 1, c. 6, lett. g) del D.L. 24 novembre 2000, n. 346, da ultimo, aveva prorogato i surrichiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi fino a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001 vedi circolare n. 53 del 6 marzo 2001.
Il citato Decreto, non convertito nei termini, è decaduto. L'art. 78, c. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ne ha, successivamente, validato gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.

1. Contenuto della norma.
Il Decreto 6 giugno 2001, nella premessa, richiama il disposto di cui all'art. 2, comma 1, punti a) e b), del decreto-legge n. 158/2001, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.
Quest’ultima prevede che, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere disposti, per l'anno 2001, interventi, concernenti proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge.
La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l’obbligo contributivo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga “febbraio 2001”, senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dall'art. 1, c. 6, lett. g) del D.L. 24 novembre 2000, n. 346.
Nel richiamare, pertanto, le disposizioni contenute nella circolare n. 53/2001, si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:
a) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;
b) imprese di vigilanza (art. 4, c. 15, D.L. 1/2/1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28/11/1996, n. 608).
Relativamente a tali ultime aziende, si rammenta che, già con circolare n. 195 del 11/4/1993, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 1, c. 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
Per una più organica visione degli obblighi contributivi facenti capo alle aziende in trattazione, si fornisce, (allegato n.2), un quadro riepilogativo delle aliquote contributive dovute dal 1 febbraio 2001 dai datori di lavoro di cui trattasi.

2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Ai fini della regolarizzazione dei periodi pregressi, trova applicazione la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (vedi circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Le aziende interessate potranno, pertanto, regolarizzare detti periodi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, attenendosi alle seguenti modalità:
per il versamento della contribuzione CIGS, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Cigs 2001" e dal previsto codice "M210";Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";
per il versamento della contribuzione di mobilità i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Mob. 2001” e dal previsto codice "M211".
Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
La contribuzione dovuta dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale del 3,5% computati dal 16/3/2001 e fino alla data di versamento.
L'importo, come da consuetudine, sarà riportato su un rigo in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura "oneri accessori" e dal codice "Q900".

Allegato 1

DECRETO 6 giugno 2001

Allegato 2

Aliquote contributive in vigore dal 1 Febbraio 2001

AGENZIE DI VIAGGIO con più di 50 dipendenti (*)
CSC 7.04.01 CA 3X e 3J

VOCI CONTRIBUTIVE

QUALIFICHE

Operai

Impiegati

Viaggiatori e piazzisti

Dirigenti

Minimale giornaliero

L. 70.333

L. 70.333

L. 70.333

L. 194.590

Fondo Pensioni

32,70%

32,70%

32,70%

32,70%

Disoccupazione

1,61%

1,61%

1,61%

1,61%

Fondo garanzia TFR (L.297/82)

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

CUAF

2,48%

2,48%

2,48%

2,48%

CIG straordinaria

0,90%

0,90%

0,90%

-

MOBILITÀ

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

Indennità economica di MALATTIA

2,44%

2,44%

-

-

Indennità economica di MATERNITÀ

0,24%

0,24%

0,24%

-

TOTALE

40,87%

40,87%

38,43%

37,29%

di cui a carico del lavoratore

Fondo Pensioni

8,89%

8,89%

8,89%

8,89%

CIG straordinaria

0,30%

0,30%

0,30%

-

TOTALE a carico LAVORATORE

9,19%

9,19%

9,19%

8,89%

IMPRESE di VIGILANZA (aziende con più di 15 dipendenti) (*)
CSC 7.07.08 C.A. 5J

VOCI CONTRIBUTIVE

QUALIFICHE

Operai

Impiegati

Dirigenti

Minimale giornaliero

L. 70.333

L. 70.333

L. 194.590

Fondo Pensioni

32,70%

32,70%

32,70%

Disoccupazione

1,61%

1,61%

1,61%

Fondo garanzia TFR (L.297/82)

0,20%

0,20%

0,20%

CUAF

2,48%

2,48%

2,48%

CIG straordinaria

0,90%

0,90%

-

MOBILITÀ

0,30%

0,30%

0,30%

Indennità economica di MALATTIA

2,44%

2,44%

-

Indennità economica di MATERNITÀ

0,24%

0,24%

-

TOTALE

40,87%

40,87%

37,29%

di cui a carico del lavoratore

Fondo Pensioni

8,89%

8,89%

8,89%

CIG straordinaria

0,30%

0,30%

-

TOTALE a carico LAVORATORE

9,19%

9,19%

8,89%

(*) Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 120 della legge n. 388/2000, le aziende di cui alle precedenti tabelle hanno diritto, dal 1/2/2001, all’esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF secondo le seguenti modalità:

Esonero CUAF = 0,80% codice R600 (quadro “D” mod. DM10/2)

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