Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 206 del 22.11.2001
SOMMARIO: Provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001. Variazione del tasso di riferimento al 3,25% con decorrenza dal 14 novembre 2001
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 è stato pubblicato il provvedimento del 9 novembre 2001 con il quale la Banca d’Italia, visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgv. 24 giugno 1998 n. 213 e la Delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 10 maggio 2001, ha fissato nella misura del 3,25% a decorrere dal 14 novembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari al 9,25 % a decorrere dalla medesima data del 14 novembre 2001
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 14 novembre 2001, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso del 9,25 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,25 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2001.
3) SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle Sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, è pari al TUR (3,25%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, all’ 8,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, rimane pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b)- primo periodo.
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’Istituto è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi all’8.75% annuo, con decorrenza 14 novembre 2001;
- per le procedure concorsuali (cfr. PARTE PRIMA, punto 3.1, della circolare n. 65/1997) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (3,25 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 65) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.
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