Decreto legge 24 novembre 2000, n. 346. Pensionamento anticipato LSU
Circolare INPS n. 214 del 18.12.2000
SOMMARIO: Differimento del termine di presentazione delle domande di pensionamento anticipato LSU. Le predette domande di prepensionamento possono essere presentate entro il 30 aprile 2001
Il 28 novembre 2000 è entrato in vigore il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.277 del 27 novembre 2000 con il quale all'articolo 2, comma 1, è stato stabilito che "La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti".
Il richiamato comma 1 ha stabilito il differimento dei termini di presentazione della domanda di ammissione ai versamenti volontari e di pensionamento anticipato LSU per coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31 dicembre 1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di età (v. punti 1.3, 1.3.1 e 1.3.2 della circolare ministeriale n. 100/98, trasmessa in allegato alla circolare dell'Istituto n. 181 del 6 agosto 1998), non hanno presentato la domanda stessa entro il 21 giugno 2000 (v. circolare n. 106, punto 5, del 2 giugno 2000).
L'ultimo giorno per la presentazione della domanda è il 30 aprile 2001, fermo restando che tutti i requisiti previsti per 'ammissione al pensionamento in parola devono essere stati maturati entro la data del 31 dicembre 1999.
Per i soggetti che erano in possesso dei requisiti minimi, di contribuzione e di età, richiesti per l'ammissione al pensionamento anticipato e del requisito dei dodici mesi di effettivo impegno nei progetti LSU/LPU (maturato nei periodi precisati nella citata circolare n.106/2000, punto 5) e che hanno presentato o presenteranno la domanda di prepensionamento successivamente al 21 giugno 2000 ed entro il 30 aprile 2001, il predetto trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Il termine ultimo di decorrenza sarà quindi il 1° maggio 2001.
Per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra che allo stato usufruiscono, ad esempio, del trattamento di integrazione salariale, il termine utile di cessazione del rapporto di lavoro sarà il 30 aprile 2001.
Le domande di ammissione ai versamenti volontari e di pensionamento anticipato LSU presentate successivamente al 21 giugno 2000 e respinte dovranno essere riesaminate tenendo conto dei criteri illustrati con la richiamata circolare n. 106 del 2 giugno 2000 e con la presente circolare.
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