Circolare INPS n. 216 del 07.12.2001

Articolo 149 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Indennizzo per la cessazione definitiva della attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207
Circolare INPS n. 216 del 07.12.2001

SOMMARIO: Riesame d’ufficio delle domande definite negativamente per la solo motivazione di mancata cancellazione dal REC o di cancellazione dal REC successivamente al 31 dicembre 1998

1 - L’articolo 149 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che “Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell’indennizzo stesso.
In merito al citato articolo 149 il Comitato di gestione ha ritenuto opportuno acquisire il parere dei Ministeri vigilanti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - acquisito anche il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ha espresso l’avviso che, in applicazione dell’articolo 149, l’indennizzo di cui al D. Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, debba essere attribuito ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno presentato la relativa domanda entro il 31 gennaio 1999, secondo il seguente schema:
- dal primo giorno del mese successivo alla data di cancellazione dal REC, se effettuata dopo la data di presentazione della domanda ma comunque prima del 24.04.1999;
- dal 1° maggio 1999 primo giorno del mese successivo alla data del 24.04.1999 per tutti coloro che non si possono più cancellare per effetto del comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. n.° 114/98;
- dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva cancellazione per coloro rispetto ai quali non è venuto meno l’obbligo di iscrizione al REC (attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ricettive) e per i quali sussiste l’obbligo di cancellazione dal REC.
Le domande di indennizzo, nel frattempo definite negativamente solo ed esclusivamente per la mancata cancellazione dal Registro degli esercenti il commercio (REC), in quanto i richiedenti non avevano prodotto la documentazione comprovante la cancellazione o la cancellazione stessa era avvenuta successivamente al 31 dicembre 1998, saranno riesaminate d’ufficio e sottoposte all’esame del Comitato di gestione.
A tal fine verranno individuate le domande definite negativamente per la sola motivazione di mancata cancellazione dal REC o di cancellazione dal REC successivamente al 31 dicembre 1998.
Per le domande di indennizzo presentate da titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, per i quali continua a sussistere l’obbligo di cancellazione dal REC, e respinte in quanto i richiedenti non avevano presentato la documentazione comprovante l’avvenuta cancellazione, le Sedi dovranno inviare la suddetta documentazione, qualora gli interessati abbiano nel frattempo ottenuto la cancellazione stessa onde stabilire l’eventuale decorrenza dell’indennizzo. Per tali pratiche, al fine di agevolarne il reperimento da parte degli Uffici centrali, le Sedi provvederanno altresì a trasmettere copia della delibera di reiezione.

2 - Con messaggio n. 19252 del 9 dicembre 1999 li Sedi sono state invitate a tenere in particolare evidenza, in attesa dell’attuazione della delega contenuta nell’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le domande di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale presentate oltre il termine del 31 gennaio 1999 stabilito dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 207/1996.
Considerato che la delega è da tempo scaduta e che sulla questione non sono intervenute disposizioni modificative del termine in questione, le domande di indennizzo presentate dal 2 febbraio 1999 (considerato che il 31 gennaio 1999 era giorno festivo) non possono essere esaminate in quanto pervenute oltre il termine di scadenza e debbono quindi essere archiviate dandone comunicazione agli interessati.

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