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Circolare INPS n. 221 del 20.12.2001

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30.10.2001, per la determinazione delle medie salariali
Circolare INPS n. 221 del 20.12.2001

SOMMARIO: Rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli, determinate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all’art. 9 sexies comma 3° L. n. 608/96, eseguita dalle sedi provinciali con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti provinciali e regionali - nonché dei rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali e delle Sedi I.N.A.I.L

Le Sedi sono invitate a procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali, vigenti al 30 ottobre 2001, per gli operai agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato addetti ai vari settori in cui si articola l’attività agricola.

1) NORMATIVA
La determinazione delle retribuzioni medie provinciali valevoli per l’anno 2002, eseguita con la procedura fissata dal D.P.R. n. 488 del 27.4.68 e dall’art. 3 della L. n. 457 del 8.8.72., è finalizzata agli effetti di cui alle seguenti norme:
- art. 14 D.L.vo 11.8.93 n.375: determinazione del reddito medio dei coloni e mezzadri ai fini delle prestazioni e dei contributi previdenziali per il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- art. 7 L. 2.8.90 n. 233: determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario ai fini del calcolo dei contributi e della definizione della misura delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Inoltre continueranno ad essere prese a riferimento le retribuzioni medie giornaliere, rilevate nell’anno 2001, valevoli per l’anno 2002, per il calcolo dei contributi dovuti dai:
- concedenti per i compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- C.D. volontari - art. 8 L. 334 del 12.03.68;
- compartecipanti individuali.
Dal 1° gennaio 1998, in base a quanto disposto dall’art. 4 del D.L.vo 16 aprile 1997, n. 146, le retribuzioni medie convenzionali dell‘anno non hanno più rilevanza per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato.
A tale riguardo si fa presente che, tenuto conto delle disposizioni introdotte dal D.L.vo 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti alle qualifiche con retribuzioni contrattuali più elevate rispetto alla retribuzione convenzionale provinciale dell’anno 1996, i contributi saranno calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate dai datori di lavoro.
Di converso, per gli operai agricoli con qualifiche per le quali non si e’ verificato il superamento del salario medio ‘96, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l’anno 2002, saranno calcolati in base ai salari convenzionali determinati per ciascuna provincia nell’anno 1996.
La normativa e’ stata ampiamente trattata nella circolare n. 224 del 14.11.97, a cui si fa rinvio per un utile approfondimento.

2) CONTRATTI
La rilevazione in argomento deve essere effettuata tenendo presente la normativa fissata dai:
A) Contratti collettivi nazionali stipulati per gli operai:
- agricoli e florovivaisti il 10.07.98;
- addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico agraria il 16.07.98;
- dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari il 2.07.98;
- dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario l’11.07.2000;
- dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari il 5.07.99.
B) Contratti integrativi regionali (settore idraulico forestale e cooperative).
C) Contratti integrativi provinciali (settori tradizionale, florovivaistico e cooperativistico).
D) Contratti integrativi provinciali (settori produttivi agricoli diversi da quelli sopra specificati presenti nelle singole realta’ provinciali).

3) RETRIBUZIONI IN NATURA
Le retribuzioni in natura da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle medie provinciali sono costituite dagli importi delle indennità sostitutive previste dai contratti stessi.
Non devono essere presi in considerazione, pertanto, i precedenti valori convenzionali fissati per decreto ministeriale.

4) C.C.N.L. PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
Il C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998 ha confermato le sostanziali modifiche a fondamentali istituti contrattuali, quali l’ordinamento professionale e retributivo degli operai addetti ai due settori, che riverberano importanti effetti sulla disciplina normativa concernente la rilevazione delle retribuzioni medie.

4.1 Ordinamento professionale
In base alle nuove disposizioni contrattuali è demandata alla contrattazione provinciale la definizione degli inquadramenti professionali nelle aree previste dal C.C.N.L. e dei relativi salari di qualifica, nonché la determinazione della scala parametrale, così come previsto dall'art. 27 del precedente contratto.
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre aree professionali, che hanno sostituito le preesistenti qualifiche, ma considerato che la legislazione ai cui effetti assume rilevanza la ricognizione dei salari medi provinciali e’ tuttora basata sulla classificazione del personale in qualifiche, ne consegue che, nelle province dove, intervenuto il rinnovo dei C.P.L., si e’ dato luogo all’applicazione del nuovo ordinamento professionale, la rilevazione delle retribuzioni medie salariali degli operai agricoli e florovivaisti deve essere incentrata sulle qualifiche stesse.
Ciò potrà effettuarsi riconducendo la parametrazione economica delle aree alle preesistenti qualifiche.
Questo orientamento dell’Istituto, gia adottato per la rilevazione dello scorso anno, e’ stato confermato dal Ministero del Welfare, che ha espresso il proprio parere favorevole con la direttiva n. 6/PS/51265/8-A del 30 giugno 1997 (v. circ. n. 249 del 3.12.1997).
Detta operazione potrà essere eseguita:
- indicando un unico valore retributivo per ciascuna qualifica, oppure
- riportando nel modello di rilevazione i parametri economici contrattuali, con l’indicazione della incidenza di ciascun parametro nell’ambito della medesima qualifica.
Nelle province in cui non vi è stato rinnovo dei C.P.L. le retribuzioni contrattuali delle singole qualifiche sono rappresentate dai minimi salariali di area, così come indicato nella norma transitoria alle disposizioni in materia di retribuzioni.

4.2 Retribuzioni contrattuali
L’art. 1 del C.C.N.L. conferisce alla contrattazione di secondo livello la più ampia autonomia contrattuale in materia retributiva.
In particolare, dal 1° luglio 1998, i salari contrattuali vigenti nelle singole province sono stati incrementati del 2,7% per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali.
Nelle province in cui il contratto collettivo provinciale non è stato rinnovato secondo la suddetta disposizione, in applicazione della precitata norma transitoria, il salario contrattuale delle singole qualifiche è rappresentato, a decorrere dal 1° luglio 1998, dai minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi degli aumenti retributivi di cui sopra.
I minimi salariali, riportati nell'allegato 1, trovano applicazione ai profili professionali previsti nei contratti provinciali non rinnovati secondo i seguenti criteri:
- minimi della prima area ai lavoratori specializzati super e specializzati;
- minimi della seconda area ai lavoratori qualificati super e qualificati;
- minimi della terza area ai lavoratori comuni.
Pertanto nelle province dove sono stati stipulati i nuovi C.P.L., nel rispetto dei cicli negoziali fissati dal C.C.N.L. 19.07.1995, i vigenti salari contrattuali provinciali con l'aumento del 2,7% costituiscono le retribuzioni di riferimento ai fini della determinazione dei salari medi provinciali.
Nelle province, invece, dove non vi è stato rinnovo dei C.P.L. le retribuzioni utili alla rilevazione in oggetto sono rappresentate dai "minimi salariali di area", fissati dal C.C.N.L., applicati alle qualifiche secondo i criteri riportati.

5) CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Le S.A.P. del Mezzogiorno, nel procedere alla rilevazione delle retribuzioni medie convenzionali, non dovranno tener conto delle retribuzioni concordate dalle organizzazioni sindacali e datoriali per i programmi di graduale riallianeamento retributivo di cui all’art. 5 della L. 28.11.96, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come gia specificato nella circ. n. 224 del 14.11.97 le sud­dette retribuzioni, pur se fissate con accordi provinciali, trovano applicazione limitatamente alle singole aziende che abbiano recepito il programma di riallineamento, deposi­tando il relativo verbale.
Pertanto, non trovando diretta applicazione alla generalità dei rapporti di lavoro, le retribuzioni previste nei programmi di riallineamento non interessano la rilevazione in oggetto.

6) DIRETTIVE OPERATIVE
In attuazione della delibera n. 799 del 28 luglio 1997 e nello spirito di favorire il decentramento è stato deciso di affidare a ciascuna Direzione Regionale il coordinamento dell'attività' di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le relative province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole Sedi.
La Direzione Regionale, inoltre, dovrà verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale per il settore idraulico-forestale e per quello cooperativo siano uniformemente rilevati per tutte le province.
I Direttori regionali, pertanto, dovranno designare un coordinatore, esperto nelle rilevazioni di cui si tratta, a cui affidare i controlli anzidetti e le attività di raccordo con la Direzione di Progetto.
Si raccomanda ai Direttori di sede di attivare prontamente le operazioni di rilevazione affinché possa essere rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo lavorativo necessario per l'invio al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati finali. Si chiede, pertanto, di contattare immediatamente le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di effettuare le consuete riunioni di determinazione dei salari.
Le operazioni di rilevazione delle retribuzioni medie giornaliere devono essere portate a termine entro il 31/01/2002.

7) MODULISTICA
Al fine di favorire le operazioni di calcolo delle Sedi, si comunica che è disponibile all’indirizzo WEB “ WWW.0023.INPS al Link FTP principale cartella SalMed_2001 i file RM1.xls e RM2.xls (formato excell) che permetterà di ottenere il calcolo finale di ogni tabella inserendo semplicemente i dati.
Queste tabelle prevedono campi colorati (verde) dove poter immettere i dati e campi bianchi protetti, compresi di formule di calcolo. Qualora necessitino ulteriori tabelle per altri settori non compresi fra quelli inviati è possibile utilizzare le tabelle esistenti duplicandole e cambiando le intestazioni nei campi (verde) predisposti ed inserendo i dati necessari.
In ottemperanza agli adempimenti connessi al passaggio al nuovo segno monetario è stata predisposta un’apposita cella che convertirà direttamente l’importo da lire in euro.
Ultimate le operazioni di immissione dei dati, ogni Sede dovrà inviare il file completato tramite una o più E-mail a: loredana.di pippo.
Eventuali delucidazioni tecniche - sull’immissione dei dati - potranno essere chieste telefonicamente al Sig. Elvio Russo n. 0659054652.
Le Sedi dovranno, comunque ed immediatamente, far pervenire alle Direzioni Regionali di competenza, tramite plico postale urgente, le tabelle (estratte dai file messi a disposizione) compilate e firmate (negli spazi bianchi utilizzabili) dai rappresentanti delle diverse organizzazioni ed i relativi allegati. Sarà cura delle Direzioni Regionali, dopo il controllo di cui si è detto, trasmettere al Progetto per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento dell’area agricola, non oltre l’11/02/2002, i modelli 1 RM e 2 RM delle province di competenza nonché la seguente documentazione cartacea ricevuta dalle sedi:
- i modelli 1 e 2 RM compilati per ciascun settore di attività, sottoscritti dai funzionari compilatori e dai dirigenti delle sedi nonché dai rappresentanti delle Sedi Circoscrizionali, dell’I.N.A.I.L. e delle Organizzazioni datoriali e sindacali;
- i verbali delle riunioni tenute con i rappresentanti di cui al punto precedente;
- le note illustrative dei dati retributivi rilevati, ai fini di una loro migliore lettura;
- una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 2001;
- una copia dei C.P.L. rinnovati nel corso dell’anno e relativi ai settori produttivi agricoli operanti nella provincia.

Allegato 1 (documento compresso in formato word - dal sito INPS)

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