Circolare INPS n. 31 del 04.03.2010

Incidente ferroviario di Viareggio. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009. Sospensioni termini. Sospensioni contributive. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 31 del 04.03.2010

SOMMARIO: Premessa 1. sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 2. sospensione contributiva 3. modalità di recupero 4. istruzioni contabili

PREMESSA
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, è stato dichiarato lo stato d’emergenza, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio avvenuti in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3834 del 22 dicembre 2009 (vedi allegato n.1), sono state fornite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza.
Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si applicano esclusivamente ai soggetti di cui all’allegato 2, contenente l’elenco delle aziende interessate, predisposto dal Comune di Viareggio.

1. SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI E PROCEDURE ESECUTIVE
L’art. 2, comma 2, dispone la sospensione dal 29 giugno 2009 al 1 luglio 2010 dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Fino al 1 luglio 2010 Equitalia sospenderà d’ufficio qualsiasi attività relativamente al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali. Parimenti, anche l’azienda Poste Italiane sospenderà la notifica di atti emessi dall’Istituto.
Sono inoltre sospese tutte le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.
Tale sospensione opera “ope-legis” e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.

2. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
L’OPCM in esame, all’art.2, comma 1, concede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il periodo interessato decorre dal 29 giugno 2009 al 1 luglio 2010.
Si precisa che la sospensione interessa i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, i liberi professionisti, i committenti e gli associanti in partecipazione tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal Comune di Viareggio.
E’ indispensabile presentare apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione. La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
La corretta gestione dell’evento è necessaria per il monitoraggio del costo della sospensione, per cui si chiede la massima collaborazione da parte dei soggetti interessati, al fine di evitare un eventuale contenzioso.
La sospensione dei termini di pagamento riguarda, come sopra detto, i contributi scadenti nel periodo dal 29 giugno 2009 - 1°luglio 2010.

2.1 Aziende
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del DM10 ovvero al flusso Uniemes, la sospensione riguarderà i periodi di paga da " giugno 2009 " a "maggio 2010 ".
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8V" che assume il nuovo significato di "azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’ Incidente ferroviario di Viareggio Ordinanza n. 3834/ 2009.

2.1a Ai fini della compilazione del DM10, per i periodi di paga da “giugno 2009 a dicembre 2009” le aziende sopraindicate dovranno osservare le seguenti modalità:
- compileranno i quadri “B-C” del DM10, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione "N956" e dalla dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3834/ 2009” .
- effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);
- effettueranno la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM 10 e riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";
- verseranno l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione (ad es. aziende con accentramento contributivo);
- qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito azienda, la denuncia deve essere inviata secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della compensazione.

2.1b Ai fini della compilazione delle denunce UniEmens, per i periodi di paga da “gennaio 2010 a maggio 2010” le aziende interessate inseriranno nell’elemento ,, il codice “N956” e le relative .
Il risultato dei - e potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

2.2 Artigiani e Commercianti
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

Scadenza versamento Contributi sospesi

20/08/2009 Contribuzione sul minimale per il II trimestre 2009
16/11/2009 Contribuzione sul minimale per il III trimestre 2009
30/11/2009 2° acconto contribuzione eccedente il minimale 2009
16/02/2010 Contribuzione sul minimale per il IV trimestre 2009
16/05/2010 Contribuzione sul minimale I trimestre 2010
16/06/2010 Saldo contribuzione eccedente il minimale 2009 e 1° acconto contribuzione eccedente il minimale 2010

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

2.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di 2° acconto 2009, saldo 2009 e 1° acconto 2010, coincidente con il versamento fiscale.
A favore dei committenti tenuti al versamento nella Gestione separata ex art.2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i versamenti mensili a partire dalla scadenza del 16 luglio 2009 fino a quella del 16 giugno 2010.
Si rammenta quanto già precedentemente specificato e cioè che il settore pubblico è escluso dalla legge 290/2006 che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo “status” del datore di lavoro.

3. Modalità di recupero
Il comma 3 dell’OPCM 3834/2009, disciplina invece le modalità di recupero dei contributi sospesi dal 29 giugno 2009 al 1°luglio 2010, prevedendo che l’ammontare sospeso sia recuperato, senza applicazione di oneri accessori, mediante 48 rate mensili a decorrere dal mese di agosto 2010. Al riguardo si fa riserva di fornire le istruzioni operative.
Il comma 5 conclude prevedendo che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce DM 10 e UniEmens, con il codice “N956” secondo le indicazioni contenute nei precedenti punti 2.1a e 2.1b, è stato istituito il conto GPA 00/122, il quale deve essere assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
Nell’allegato n. 3 viene riportato il conto di nuova istituzione GPA 00/122.

Allegati dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2
Allegato N. 3

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