Art. 2, comma 130, Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010). Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche. Istruzioni procedurali. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 36 del 09.03.2010
SOMMARIO: Premessa Quadro normativo Finanziamento e Monitoraggio Istruzioni procedurali. Variazioni al piano dei conti
Premessa
La Legge Finanziaria 2010 (L.n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08, convertito in L.2/09, con le integrazioni dell’art.7 ter della L.33/09 - ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura.
1) Quadro normativo
L’art. 2, comma 130, legge n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato D.L. n. 185/08, prevede testualmente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
A tale riguardo, fermo restando il contenuto della circolare n. 74 del 2009 per i collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato entro il 31.12.2009, si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni:
1.1) Beneficiari
I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, D.Lgs n. 276/03, cioè i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.
1.2) Requisiti e Condizioni
L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale così come prevista dal comma 10 dell’art. 19 della L. 2/09.
Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma 26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
Restano salvi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale data.
1.3) Domanda
La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1), nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni di cui al punto 1.2.
1.4) Prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.
1.5) Decadenza
Ai sensi dell’art.19,comma 10, della L.n. 2/2009, richiamato nel comma 130 della L.191/09 “ Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati”.
2) Finanziamento e Monitoraggio
L’erogazione della prestazione è prevista nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2011 delle risorse assegnate a gravare sulle risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art.1, comma 7 del D.L. 148/93 convertito nella L. 236/93.
Il monitoraggio della spesa sarà effettuato in base alle richieste dei Ministeri Vigilanti.
3) Istruzioni procedurali
Per la gestione delle domande in argomento è in corso di modifica la specifica procedura automatizzata il cui rilascio verrà reso noto dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.
4) Variazioni al piano dei conti
In considerazione del fatto che per la copertura dell’indennità di che trattasi è previsto un finanziamento da parte dello Stato distinto da quello relativo alla copertura dell’indennità di cui all’art. 19, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, si pone l’esigenza di evidenziarne gli oneri separatamente da quelli derivanti dall’erogazione di tale ultima indennità.
A tal fine è istituito, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, il conto GAU 30/143.
Eventuali riaccrediti devono essere rilevati al conto GPA 10/031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice di bilancio di nuova istituzione “03085 – Indennità fine lavoro parasubordinati – Art.2, comma 130, L. n. 191/2009”.
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti GAU 24/143 e GAU 00/030.
L’imputazione al suddetto conto GAU 00/030 viene effettuata, ovviamente, al termine dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura “recupero crediti per prestazioni” che verrà opportunamente aggiornata.
A tal fine, le partite in questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione: “01105 – Recupero indennità fine lavoro parasubordinati art.2, comma 130, L. n. 191/2009”.
Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01105 – Indennità fine lavoro parasubordinati indebite art.2, comma 130, L. n. 191/2009”.
Naturalmente, per le indennità di fine lavoro erogate ai lavoratori coordinati e continuativi secondo i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi le istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2742 del 28/01/2010.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i citati conti GAU 30/143 e GAU 24/143, di nuova istituzione.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
Allegato N. 1 (dal sito INPS)
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