Art. 1, comma 146 della legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005). Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese industriali operanti nel settore dell’indotto automobilistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 37 del 03.03.2005
SOMMARIO: Trattamento di cassa integrazione ordinaria del comparto dell’indotto automobilistico. Monitoraggio del limite massimo delle unità autorizzabili. Modalità operative. Istruzioni contabili
Il comma 146 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 stabilisce che per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub fornitura di componenti di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi d i integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo della integrazione salariale ordinaria di cui all'art. 6, della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
A) IMPRESE DESTINATARIE E LORO CODIFICA
Per la individuazione del campo di applicazione della disposizione contenuta nel comma sopra riportato si rimanda alle disposizioni diramate nella circ. n. 43 del 9.3.2004, punto A).
B) FINANZIAMENTO
Il finanziamento per la copertura della norma in esame è a carico del bilancio dello Stato cap. 43/63 che stanzia 20.000.000 € in ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
C) CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA
La norma in argomento prevede la neutralizzazione dei periodi fruiti d i CIGO nel 2003 e 2004 dalle imprese dell'indotto automobilistico ai fini del computo dei limiti temporali di intervento CIGO di cui all'art. 6 della legge 164/75 nel limite massimo d i 1.100 unità annue.
Tale limite è interpretato ritenendo che il legislatore con tale disposizione abbia voluto riferirsi ad unità/ore (e cioè 1.100 x 2.000 ore annue fruibili = 2.200.000 ore).
Esaurito tale numero di ore fruibili le domande ulteriori che pervengono dalle aziende dell'indotto automobilistico ricadono, ai fini dei limiti temporali, nell'ambito della normativa generale di cui all'art. 6 della legge 164/75.
Per realizzare le finalità della norma in esame è quindi necessario eseguire un monitoraggio su tutte le aziende interessate ed istituire un polo di raccolta e di unificazione dei dati. Tale polo è stato individuato nella Sede Regionale del Piemonte.
D) DOMANDE
Sul modulo di domanda le aziende dovranno specificare che la richiesta della CIGO riguarda i l comma 146 della legge 311/2004.
Poiché esiste un plafond annuo di ore (2.200.000) raggiunto i l quale le domande d i CIGO vanno esaminate tenendo conto degli ordinari limiti temporali d i cui all'art. 6 della legge 164/75, è necessario che le Sedi territorialmente competenti protocollino con data ed ora l'arrivo della domanda stessa.
E) MONITORAGGIO
Al fine di verificare il raggiungimento del limite di 1.100 unità annue è essenziale che i dati delle ore richieste, distinte tra operai e impiegati, confluiscano presso la Direzione Regionale del Piemonte, individuata come polo di raccolta delle informazioni necessarie al controllo del limite suddetto.
Del pari le Sedi dovranno comunicare alla Direzione Regionale sia la conferma delle ore autorizzate sia il numero delle ore respinte, in caso di negata o parziale autorizzazione, sempre distinte tra operai e impiegati.
Tale Sede Regionale terrà il conto delle ore autorizzate che rientrano a far parte delle 2.200.000 ore annue avendo cura di informare la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito nel momento in cui manchi il 10% delle 2.200.000 ore annue autorizzabili.
Infatti dopo tale data per le successive domande si dovrà tenere conto del limite temporale di cui all'art. 6 della legge 164/75.
La comunicazione delle ore deve essere fatta utilizzando e-mail indirizzata a: Carla Mazzarelli/8180/TO/INPS/IT.
La verifica andrà effettuata separatamente per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
F) PROCEDURE INFORMATICHE
Le procedura informatiche sono state aggiornate per recepire il nuovo trattamento.
Le fasi di acquisizione delle domande sono quelle già in uso per i modd. Igi 15, sui quali le aziende dovranno indicare che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 146 dell’art. 1 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005).
Il codice di intervento da utilizzare è il Codice 143.
I codici evento compatibili sono i seguenti:
- 011 : crisi temporanea di mercato
- 012 : mancanza di ordini, commesse e lavoro
I periodi interessati alla richiesta devono essere compresi tra il 27.12.2004 e il 05.01.2008.
G) MODALITA' OPERATIVE PER IL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE EX ART. 1 COMMA 146 DELLA LEGGE 311/2004 (FINANZIARIA 2005)
Per le operazioni di conguaglio delle integrazioni salariali di cui sopra, autorizzate ai sensi dell’art. 1 comma 146 legge n. 311/2004, le imprese opereranno come segue:
- esporranno l’ammontare del trattamento CIG in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 preceduto dal codice di nuova istituzione “G832” avente il significato di “conguaglio CIG ex art. 1, c. 146, L.311/2004, soggetto al contributo addizionale;
- indicheranno l’importo relativo agli assegni per il nucleo familiare connessi al trattamento salariale in argomento, in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “G833” avente il significato di “conguaglio ANF ex art. 1, c 146, L.311/2004” ;
- esporranno l’importo del contributo addizionale sulle integrazioni salariali di cui trattasi, nei quadri “B/C” del modello DM10/2, con il codice di nuova istituzione “E331” avente il significato “contributo addizionale su trattamenti CIG ex art. 1, c. 146, L 311//2004”. Nessun dato dovrà essere esposto nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.
H) ISTRUZIONI CONTABILI
In considerazione del fatto che gli oneri connessi con i trattamenti di integrazione salariale di che trattasi sono posti a carico dello Stato come precisato al precedente punto B), gli stessi vengono rilevati nell’ambito della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” secondo le istruzioni di seguito indicate.
Gli importi per i trattamenti ordinari di integrazione salariale evidenziati dai datori di lavoro nei modelli DM 10/2 con il codice “G832”, secondo le modalità riportate al precedente punto G), devono essere imputati al conto GAU 30/175, se riferiti alla competenza dell’anno in corso, ovvero al conto GAU 30/115, se riferiti alla competenza degli anni precedenti.
Gli assegni per il nucleo familiare connessi ai suddetti trattamenti, evidenziati con il codice “G833”, devono essere imputati ai conti GAT 30/175, per la competenza dell’anno in corso, e GAT 30/115 se relativi alla competenza degli anni precedenti.
Per la rilevazione del contributo addizionale, relativo alle integrazioni salariali in argomento, indicato con il codice “E331”, sono stati istituiti i conti GAU 21/175, se di competenza dell’anno in corso e GAU 21/115, se di competenza degli anni precedenti.
Naturalmente i conti GAU 30/115, GAT 30/115 e GAU 21/115 dovranno essere imputati a partire dall’esercizio 2006.
In allegato si riportano i citati conti GAU 30/115, GAU 30/175, GAT 30/115, GAT 30/175, GAU 21/115 e GAU 21/175, tutti di nuova istituzione.
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