Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Rimodulazione fasce di reddito per coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Frazionamento contributi. Trattamenti pensionistici
Circolare INPS n. 49 del 10.03.2003
SOMMARIO: Facoltà di frazionare l’eventuale maggiore onere contributivo nel periodo 1° luglio 1997-31 dicembre 2002. Liquidazione e ricostituzione trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 146/1997, dispone che “L’aumento della contribuzione derivante dall’inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1° luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell’effettivo versamento contributivo”.
Al riguardo, con circolare n. 271 del 29 dicembre 1997 è stato precisato che, in presenza di richiesta di frazionamento, “il pagamento relativo alla contribuzione della nuova fascia di appartenenza avverrà tenendo conto del contributo dovuto per la vecchia fascia addizionato per il primo anno 1998 di un sesto della differenza contributiva esistente tra la nuova e la vecchia fascia. Nei successivi cinque anni il contributo dovuto verrà via via incrementato di un sesto per ogni anno (nel 1999 pagherà il contributo dovuto per la fascia di provenienza più due sesti della differenza contributiva tra la nuova e la vecchia fascia) fino a concorrenza dell’intera quota da versare. Si precisa che la frazione relativa ad ogni anno va calcolata in base ai contributi dovuti per l’anno di riferimento”.
La circolare in parola ha altresì chiarito che “a norma del comma 3 dell’art. 1 il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell’effettivo versamento contributivo e pertanto qualora al momento della richiesta della prestazione sia in corso il versamento della contribuzione frazionata, il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione non potrà essere quello corrispondente alla fascia di competenza, ma quello relativamente al quale risulti effettivamente versata la contribuzione alla data della domanda di pensione. Quindi il reddito da considerare è quello della fascia originaria di appartenenza maggiorato della quota di aumento per il quale sono stati effettivamente versati i contributi”.
Ne deriva che, al fine di determinare il reddito annuale pensionabile, è necessario, in primo luogo, calcolare il reddito da frazionare, costituito per ciascun anno dalla differenza tra la retribuzione conseguita sulle giornate della fascia superiore e quella conseguita sulle giornate della fascia di appartenenza. A tale valore, moltiplicato per la frazione corrispondente a ciascuna annualità (1/6 per il 1997, 2/6 per il 1998, 3/6 per il 1999, ecc.), andrà poi sommata l’intera retribuzione annua della fascia di appartenenza; con l’avvertenza che per il solo 1997 il reddito da frazionare è ridotto alla metà, avendo la rimodulazione delle fasce decorrenza dal 1° luglio dell’anno in questione (si veda la tabella riepilogativa allegata).
Ovviamente, qualora l’interessato sia iscritto per una sola parte dell’anno, il reddito della quota di frazionamento è ridotto in rapporto al minor periodo dell’anno in questione.
Le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1° luglio 1997 in favore di lavoratori ammessi al frazionamento dovranno essere ricostituite, conformemente ai criteri sopra illustrati, considerando il reddito della fascia originaria di appartenenza maggiorato della quota di aumento per il quale sono stati effettivamente versati i contributi.
Del pari, i trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori in oggetto andranno calcolati, per il periodo 1997-2002, sulla base della retribuzione inerente alla fascia originaria di reddito maggiorata della quota di frazionamento prevista per ciascun anno.
Allegato 1
TABELLA FRAZIONAMENTO CONTRIBUZIONE CDCM
Iscrizione nella 1^fascia e frazionamento del contributo alla 2^fascia
Anno | retribuzione annua della 1^ fascia di appartenenza | Differenza annua tra le fasce | Retribuzione dell’anno comprensiva del frazionamento |
(a) | (b) | ||
1997 | 156 * 72.251 = 11.271.156 | 3.667.052 | 11.584.244 (a + (b/2 * 1/6)) |
1998 | 156 * 73.777 = 11.509.212 | 3.838.404 | 12.788.014 (a + (b * 2/6)) |
1999 | 156 * 75.325 = 11.750.700 | 3.916.900 | 13.709.150 (a +( b * 3/6)) |
2000 | 156 * 76.114 = 11.873.784 | 3.957.928 | 14.512.403 (a + (b * 4/6)) |
2001 | 156 * 78.536 = 12.251.616 | 4.083.872 | 15.654.843 (a + (b * 5/6)) |
In Euro | |||
2002 | 156 * 40,61 = 6.335,16 | 2.111,72 | 8.446,88 (a + b) |
Iscrizione nella 2^ fascia e frazionamento del contributo alla 3^ fascia
Anno | retribuzione annua della 1^ fascia di appartenenza | Differenza annua tra le fasce | Retribuzione dell’anno comprensiva del frazionamento |
(a) | (b) | ||
1997 | 208 * 72.251 = 15.028.208 | 3.667.052 | 15.341.296 (a + (b/2 * 1/6)) |
1998 | 208 * 73.777 = 15.345.616 | 3.838.404 | 16.624.418 (a + (b * 2/6)) |
1999 | 208 * 75.325 = 15.667.600 | 3.916.900 | 17.626.050 (a + (b * 3/6)) |
2000 | 208 * 76.114 = 15.831.712 | 3.957.928 | 18.470.331 (a + (b * 4/6)) |
2001 | 208 * 78.536 = 16.335.488 | 4.083.872 | 19.738.715 (a + (b * 5/6)) |
In Euro | |||
2002 | 208 * 40,61 = 8.446,88 | 2.111,72 | 10.558,60 (a + b) |
Iscrizione nella 3^fascia e frazionamento del contributo alla 4^fascia
Anno | retribuzione annua della 1^ fascia di appartenenza | Differenza annua tra le fasce | Retribuzione dell’anno comprensiva del frazionamento |
(a) | (b) | ||
1997 | 260 * 72.251 = 18.785.260 | 3.667.052 | 19.098.348 (a + (b/2 * 1/6)) |
1998 | 260 * 73.777 = 19.182.020 | 3.838.404 | 20.460.822 (a + (b * 2/6)) |
1999 | 260 * 75.325 = 19.584.500 | 3.916.900 | 21.542.950 (a + (b * 3/6)) |
2000 | 260 * 76.114 = 19.789.640 | 3.957.928 | 22.428.259 (a + (b * 4/6)) |
2001 | 260 * 78.536 = 20.419.360 | 4.083.872 | 23.822.587 (a + (b * 5/6)) |
In Euro | |||
2002 | 260 * 40,61 = 10.558,60 | 2.111,72 | 12.670,32 (a + b) |
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