Decreto legge 24 novembre 2000, n. 346. Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Proroga in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità. Iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti
Circolare INPS n. 53 del 06.03.2001
SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti.
Proroga della possibilità dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Si rimanda preliminarmente alla circolare n. 19 del 31/1/2000, con la quale sono state impartite le istruzioni in merito alla proroga al 31/12/2000, operata dall'art. 62, c. 1 e 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per imprese non rientranti a regime nell'area degli interventi straordinari della CIG e della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori in caso di licenziamenti individuali/plurimi, previste nell'art. 81, c. 2 e 3 della legge 23/12/1998, n. 448.
1) Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e imprese di vigilanza.
L'art. 1, c. 6, lett. g) del D.L. 24 novembre 2000, n. 346, "Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua", pubblicato nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 (allegato n. 1), ha prorogato al 31 dicembre 2001 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'art. 62, c. 1, lett. g), della legge n. 488/1999, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Il decreto non è stato convertito nei termini ed è quindi decaduto.
L'art. 78, c. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella GU n. 302 del 29-12-2000, S. O. n. 219 (allegato n. 2), valida gli atti ed i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 346/2000.
La tecnica legislativa usata comporta che i datori di lavoro in argomento hanno l'obbligo del versamento del contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990, e della contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991, fino a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001.
1.1) Regolarizzazione del mese di GENNAIO 2001.
I datori di lavoro che non hanno provveduto al versamento della contribuzione di cui trattasi per il mese di GENNAIO 2001 potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (si veda la circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1), entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 dovranno essere seguite le seguenti modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS dovuta dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "M210" e dalla dicitura "VERS.CIGS 01/2001". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI";
- per il versamento della contribuzione di mobilità dovuta dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "M211" e dalla dicitura "VERS.MOB.01/2001". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".
L'importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5% computati dal 16/2/2001 e fino alla data di versamento. L'importo sarà riportato su un rigo in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
2) Imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti.
L'art. 78, c. 15 lett. a), della legge n. 388/2000, ha prorogato al 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'art. 62, c. 1, lett. g), della legge n. 488/1999, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti.
Per dette imprese, sono prorogati al 31/12/2001 il contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990, e la contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991, già scaduti al 31/12/2000. Si rammenta che le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie a regime della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, c. 3, della legge n. 223/1991 (si veda al riguardo la circolare n. 211 del 9/8/1991). La proroga interessa, ovviamente, anche le imprese di cui alla circolare n. 58 del 6 marzo 2000 (attività di logistica).
2.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
I datori di lavoro che non hanno provveduto al versamento della contribuzione di cui trattasi potranno regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (si veda la circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1), entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 dovranno essere seguite le seguenti modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS dovuta dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "M210" e dalla dicitura "VERS.CIGS 01/2001". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI";
- per il versamento della contribuzione di mobilità dovuta dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 facendo precedere il relativo importo dal codice di nuova istituzione "M211" e dalla dicitura "VERS.MOB.01/2001". Nessun dato deve essere indicato nelle colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".
3) Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione, l'art. 78, c. 15 lett. b), della legge n. 388/2000, ha prorogato al 31/12/2001 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità. Ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, l'iscrizione nelle liste di mobilità non dà titolo al relativo trattamento.
Gli oneri relativi al beneficio previsto per le assunzioni dalle liste di mobilità per effetto della predetta norma (riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti) sono rimborsabili all'INPS, previa rendicontazione nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999 2000 e 2001 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993.
Al fine di effettuare la prevista rendicontazione è necessario che sul modello C/ASS/AG risulti che il lavoratore assunto sia stato iscritto nelle liste di mobilità ex "art. 1, c. 1 della L. 52/1998".
3.1) Modalità operative.
Per la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991, in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste, si rimanda al punto 1.1) della circolare n. 19 del 31/1/2000.
3.2) Istruzioni contabili.
Le riduzioni contributive di che trattasi saranno imputate dalla procedura DM, al momento della ripartizione contabile, al conto già esistente GAW 37/45.
Per le modalità di funzionamento di detto conto si richiamano le istruzioni contenute al punto 3) della circolare n. 21 del 8/2/1999.
4) Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati collettivamente senza attivazione della relativa procedura per comportamento omissivo del datore di lavoro.
Nel richiamare la circolare n. 186 del 10 novembre 2000, si rammenta che gli eventuali sgravi contributivi per le aziende che dovessero assumere i lavoratori licenziati, a seguito di cessazione di attività, da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991, sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Allegato 1
Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 [ decaduto - n.d.r.]
"Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua"
pubblicato nella GU n. 277 del 27 novembre 2000
Art. 1.
(...)
6. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:
(...)
g) i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici ed alle imprese di vigilanza, nel limite di lire 10 miliardi e 830 milioni;
(...)
Allegato 2
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
pubblicata nella GU n. 302 del 29-12-2000, S. O. n. 219.
(…)
art. 78
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è pari a lire 50 miliardi;
b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
(…)
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
(...)
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