Art.6, comma 4 bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2: definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma del 2002 che ha interessato Campobasso e Foggia
Circolare INPS n. 53 del 08.04.2009
SOMMARIO: 1.premessa 2.soggetti beneficiari 3.periodi di oggetto di agevolazione 4.definizione agevolata 5.modalità di pagamento
PREMESSA
L’art.6 della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (1), di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, titolato “ deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi”, prevede, al comma 4-bis, introdotto nella legge di conversione, l’estensione delle disposizioni emanate per il sisma Marche ed Umbria del 1997, ai “ soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003”.
La norma quindi consente la riduzione al 40% dei contributi dovuti anche ai soggetti che hanno sospeso la contribuzione per effetto del terremoto che ha colpito alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia.
Trattasi di norma eccezionale, la cui efficacia è limitata ai casi in essa previsti e che non contraddice i principi generali contenuti nella legge 290/2006, che restano pienamente validi.
Si dispone, pertanto, quanto segue.
2. SOGGETTI BENEFICIARI
L’art 3, comma 2-bis del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, convertito nella legge 22 dicembre 2008 n. 201, che la norma in esame richiama, consente di considerare beneficiari della particolare agevolazione non solo i datori di lavoro privato ed i lavoratori autonomi, ma per espressa deroga, anche i soggetti pubblici; questi ultimi limitatamente ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi al periodo 2002/2005.
Nonostante siano indicati quali destinatari i soggetti residenti o domiciliati nel territorio, si precisa che l’agevolazione contributiva non può essere legata alla residenza anagrafica, ma deve necessariamente derivare dall’esercizio di una attività soggetta all’obbligo assicurativo.
Infatti, i beneficiari, siano essi pubblici o privati, sono quelli che hanno esercitato un’attività assicurabile nei territori di Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Rotello; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino e che sono stati legittimi fruitori delle sospensioni concesse ex OPCM 3253/2002 per il periodo ottobre 2002- dicembre 2005 ed ex OPCM 3496/2006 per gli anni 2006 e 2007 - e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutto ciò considerato, non possono beneficiare dell’agevolazioni i residenti nei citati comuni il cui obbligo contributivo dipende da attività produttive esercitate altrove.
3. PERIODO OGGETTO DI AGEVOLAZIONE
La contribuzione sospesa è quella dovuta alle singole gestioni nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2007, risultante dalle denunce contributive per la gestione DM o dalle domande presentate dagli interessati, per le altre gestioni.
Le particolari modalità di esposizione della contribuzione sospesa nelle denunce contributive della gestione DM sono indicate nella circolare n. 41/2003.
4. DEFINIZIONE AGEVOLATA
I destinatari del provvedimento possono definire la propria situazione debitoria in maniera agevolata, versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti.
Il pagamento potrà essere effettuato in 120 rate mensili uguali e consecutive, di cui la prima in scadenza il 16 giugno 2009.
La definizione è applicabile anche a ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate e non è ammesso rimborso delle somme spontaneamente pagate.
La norma non è interpretativa e nulla dispone per i soggetti residenti negli altri comuni della zona che erano compresi nella sospensione originaria disposta con OPCM 3253/2002.
Di conseguenza, la contribuzione sospesa da aziende e privati non residenti nei comuni contemplati dalla citata legge 2/2009, ma negli altri comuni a suo tempo ammessi alla sospensione contributiva, potrà continuare ad essere versata con le modalità indicate nella circolare n. 105/2004 e cioè in 304 rate mensili dal 1/03/2006.
La domanda di adesione al beneficio, che non ha carattere autorizzatorio, ma è necessaria per individuare e gestire il fenomeno, deve essere presentata presso la Sede competente entro il 16 giugno 2009 e contenere i dati relativi al capitale da restituire, determinato deducendo dai contributi originariamente sospesi, tutti i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore della legge in oggetto.
L’importo della rata mensile non può comunque essere inferiore ad €.50.
Per espressa disposizione della norma ed in deroga ai principi generali, il mancato versamento delle rate mensili costanti, non determina l'inefficacia della definizione stessa, ma comporta che sulle eventuali rate non versate o versate in ritardo, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di omissione contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze l’Istituto, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si avvarrà dell’iscrizione a ruolo.
Si precisa comunque che oggetto della definizione agevolata possono essere solo i contributi sospesi e che eventuali altri crediti in scadenza nel periodo di sospensione non possono essere oggetto di abbattimento del capitale sospeso.
5.MODALITA’ DI PAGAMENTO
5.1. GESTIONE DM
Il pagamento della contribuzione, riferita ai mesi da ottobre 2002 a novembre 2007,deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, ma distinguendo i pagamenti riferiti al periodo 2002/2005 da quelli del periodo 2006/2007.
Sezione Inps
SEDE | Causale contributo | Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
Xxxx | DSOS | PPNNNNNNCCN 942 | mm/aaaa | mm/aaaa |
dove N942 indica il 40% dei contributi sospesi 2002/2005 e N952 il 40% di quelli 2006/2007.
5.2. ARTIGIANI E COMMERCIANTI.
La contribuzione sospesa da artigiani e commercianti va dalla terza rata 2002 alla terza rata del 2007 per i contributi fissi, e dal secondo acconto 2002 al secondo acconto 2007, per i contributi eccedenti il minimale.
Il versamento va effettuato con F24, compilato secondo l’esempio che segue dove, nello spazio riservato alla matricola, va scritta la codeline da prelevare collegandosi al sito www. inps.it – aziende, consulenti e professionisti.
Sezione Inps
SEDE | Causale contributo | Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
Xxxx | AD | mm/aaaa | mm/aaaa |
dove AD indica le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione artigiani e CD le rate relative alla contribuzione dovuta alla gestione commercianti.
Considerato che nei confronti degli artigiani e dei commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento.
Tuttavia la posizione contributiva dei soggetti che si avvarranno dell’agevolazione e rispetteranno le scadenze dei relativi pagamenti non subirà contrazioni.
5.3. GESTIONE SEPARATA
E’ opportuno rammentare che i liberi professionisti potevano sospendere la contribuzione relativa al reddito oggetto dei pagamenti a partire dall’acconto di novembre 2002 a quello di novembre 2007, mentre, per gli altri soggetti iscritti alla gestione separata, quella dovuta per i compensi corrisposti nel periodo ottobre 2002 novembre 2007. Questi ultimi erano caratterizzati nella denuncia individuale E-mens dall’elemento
Il Mod. F24 per il pagamento va compilato come nell’esempio allegato inserendo nella causale contributo “il codice “POC” per i liberi professionisti e “COC” per gli altri iscritti alla gestione.
Nel campo “matr.INPS /codice inps/filiale azienda” deve essere inserito il codice di 12 caratteri composto da una sequenza di numeri indicanti il periodo iniziale e finale della contribuzione sospesa:
Sezione Inps
SEDE | Causale contributo | Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
Xxxx | COC | aaaammAAAAMM | mm/aaaa | mm/aaaa |
dove aaaamm è il periodo più vecchio (il primo) e AAAAMM è quello più recente (l'ultimo).
Si fa riserva di emanare apposita circolare per le istruzioni contabili.
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( 1) in GU n. n. 22 del 28/01/2009 – S.O. n. 14
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