Circolare INPS n. 53 del 14.03.2003

Attività connesse ex art. 1 D. Lgs. N. 228/2001: Gestione CD/CM - IATP
Circolare INPS n. 53 del 14.03.2003

SOMMARIO: Premessa. - Attività connesse. - Definizione concetto di prevalenza. - Riflessi delle attività connesse sulla classificazione tariffaria delle aziende

1. Premessa.
Con circolare n. 34 del 7 febbraio 2002 sono state portate a conoscenza delle Sedi le più rilevanti ed oggettive novità introdotte dal D. Lgs. N. 228/2001 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi in tema di orientamento e modernizzazione del comparto agricolo, così come individuato dagli art. 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57.
Nel panorama delle norme contenute nel citato decreto legislativo è stato posto l’accento sulla particolare rilevanza rivestita dalla nuova formulazione dell’art. 2135 c.c. che, nel ridefinire la figura dell’imprenditore agricolo, ha introdotto sostanziali modifiche per quanto attiene all’insieme delle attività espletate.
In tale ambito il comma 1, terzo capoverso recita: “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
La norma rappresenta, anche nei confronti delle aziende autonome del settore un notevole ampliamento della concezione civilistica dell’imprenditore agricolo in quanto, superando il precedente rapporto “terreno - produzione” ha inteso ricomprendere nell’area dell’impresa agricola ogni attività condotta dal medesimo imprenditore (attività connesse) con evidenti ricadute per quanto attiene gli aspetti previdenziali della categoria.

2. Attività connesse.
La norma in questione che, nella precedente stesura dell’art. 2135 c.c. esprimeva una presunzione di connessione dell’attività correlata con quella principale, fornisce una dettagliata elencazione delle attività connesse in relazione alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento degli animali, prevedendo, inoltre, nell’ambito del rapporto di connessione il concorso di precisi vincoli soggettivi ed oggettivi.
A tale proposito il primo richiamo (requisito soggettivo) è alla persona del titolare dell’azienda che deve necessariamente essere il “medesimo imprenditore agricolo” che effettua l’attività principale. Trattasi di una condizione sostanziale per valutare positivamente l’interconnessione dell’attività principale con tutte le altre attività esercitate dall’azienda.
Il secondo richiamo (requisito oggettivo) scaturisce dalla formulazione della norma laddove precisa che le attività connesse devono avere “ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali”, nonché quando con riferimento alla fornitura di beni e servizi, richiede “l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Da quanto in premessa si osserva che, per avvalorare l’esercizio di una attività connessa alla principale, si deve altresì far riferimento al concetto di “prevalenza” in ottica di nuova riformulazione dell’art. 2135 c.c..

3. Definizione del concetto di prevalenza.
Ai fini di una puntuale applicazione della norma in esame, ai soggetti iscrivibili alla gestione speciale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, ovvero con riferimento alla qualifica loro riconosciuta in precedenza, la corretta valutazione dell’incidenza, nonché la misurazione del requisito della prevalenza, nell’ambito del rapporto tra attività principale ed attività connessa, assume rilevanza essenziale per la classificazione previdenziale ed assistenziale delle attività esercitate dal titolare dell’azienda.
In tale contesto le Sedi dovranno procedere all’accertamento e all’analisi delle “risorse” normalmente impiegate nell’attività connessa ponendola a raffronto con quelle utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto (principale).
Il riferimento alle “risorse” è di ampia portata ricomprendendo concettualmente nella sua definizione l’intera realtà aziendale: attrezzature, impianti e strutture produttive, manodopera occupata, tipologia di prodotti, raccolta e lavorazione, modalità e tempi di conduzione, utilizzo di contoterzisti ecc….., elementi che consentono di individuare costi e ricavi dell’azienda e valutare il rispetto dei parametri richiesti dalla legge (più 50%).
Considerato, quindi, che le “risorse” così definite , condizionano la classificazione previdenziale delle attività connesse, per una chiara lettura ed applicazione della norma, è rilevante che il criterio della prevalenza debba essere inteso come segue:
- attività di trasformazione, commercializzazione ecc….: più del 50% dei prodotti trasformati e/o commercializzati deve essere di derivazione aziendale, deve cioè costituire il prodotto dell’attività agricola principale esercitata dall’imprenditore.
Esemplificando, l’attività di vinificazione, cioè di trasformazione in vino dell’uva raccolta dall’azienda di cui è titolare l’imprenditore agricolo, è senza dubbio riconducibile al concetto di attività connessa nel rispetto del parametro della prevalenza con riferimento al prodotto “uva” che in parte può essere acquistato da terzi ma comunque per quantitativi inferiori al 50%. Diversamente l’attività svolta dal medesimo imprenditore che gestisce un enopolio e trasforma in vino l’uva o il mosto prodotto da altri, dovrà essere classificata in base al comma 1, art. 49, della legge 88/1989.
- attività di fornitura di beni e servizi: il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all’azienda deve essere superiore (più del 50%) rispetto al tempo di impiego nell’attività diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi.
Al riguardo non assume alcun rilievo il reddito derivante dalle due attività, principale e connessa, nel senso che, quando si sia qualificata come agricola la fornitura di beni o servizi sulla base del superiore tempo di impiego dell’attrezzature e delle risorse nelle lavorazioni aziendali rispetto alle lavorazioni dirette a terzi, anche il reddito derivante dall’attività di fornitura dei servizi è da considerarsi agricolo.

4. Riflessi delle attività connesse sulla classificazione tariffaria delle aziende.
Come evidenziato al punto precedente i redditi conseguiti dalle attività connesse, fiscalmente considerati, non influiscono sulla fascia di appartenenza ai fini dell’imposizione contributiva , ad eccezione dei casi in cui l’attività connessa sia confluita nell’azienda apportando variazioni al reddito agrario ( es. ulteriori disponibilità di fondi).
A tale proposito l’imprenditore dovrà darne notizia alla Sede competente, entro i termini di legge, al fine di verificare se sussistono i presupposti per una nuova riclassificazione tariffaria determinata dal totale dei redditi agrari riferiti alla complessiva consistenza aziendale.

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