Circolare INPS n. 55 del 25.03.2005

Convenzione con l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC) ai sensi delle legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 55 del 25.03.2005

SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione delle quote sindacali di assistenza contrattuale da destinare all’UNSIC, che le Aziende alla stessa aderenti verseranno tramite il mod. F24

In data 23 Novembre 2004 il Presidente dell’INPS, ha sottoscritto una convenzione con l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC), per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, come previsto dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito, i punti salienti.

1) Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 l’UNSIC affida all’INPS la riscossione, in suo nome e per conto dei contributi di assistenza contrattuale che saranno versati all’INPS a mezzo del modello F24.
Per consentire tale modalità di versamento l’INPS ha richiesto all’Agenzia delle Entrate, che lo ha concesso, un apposito codice: UNSI. Il datore di lavoro che intende versare il contributo per l’UNSIC, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi di assistenza contrattuale: nel campo “codice sede” il codice della sede INPS territorialmente competente; nel campo “causale contributo” il codice UNSI; nel campo “matricola INPS”, la matricola dell’Azienda interessata, quindi il periodo di riferimento e infine l’importo del contributo.
L’UNSIC provvederà a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
L’UNSIC si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

2) L’INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul mod. F24.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.

3) È esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi.
I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra l’UNSIC e le imprese interessate.

4) L’importo della spesa che l’UNSIC dovrà rimborsare all’INPS per l’espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,76 per singolo F 24.

5) In base alla convenzione le Strutture Territoriali dell’Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale, risultanti dagli F24, elaborati in ciascun mese, al netto del rimborso spese dovuto.
L’INPS verserà all’UNSIC, con sede a Roma in Via A. Bargoni, 8 00153 Roma – C.F. 91030090129, entro la fine di ciascun mese, i contributi contabilizzati nel mese precedente.
A tale proposito si precisano i riferimenti bancari comunicati dall’UNSIC:
Istituto Bancario: San Paolo IMI S.p.A. – Via Carlo Alberto,26/A – 00185 Roma;
C/C n. : 100000000664
ABI: 01025; CAB: 03280; CIN: X.

ISTRUZIONI CONTABILI
I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati nel mod. F24 con il codice “causale contributo” UNSI di cui sopra è cenno, vengono imputati al conto GPA 25/144.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC) in questione, deve essere predisposto apposito biglietto contabile di mod. SC3 con la scrittura in P.D:
GPA 35/144 a GPA 11/144
per un importo pari a quello rilevato in AVERE del citato conto GPA 25/144.
Pertanto i saldi dei conti GPA 25/144 e GPA 35/144 devono costantemente concordare.
Come già rappresentato al precedente punto 5), il versamento alla suddetta Organizzazione, al netto del rimborso spese e dell’IVA relativa, deve essere effettuato sul conto corrente acceso presso l’Istituto Bancario San Paolo IMI S.p.A. riportando le coordinate bancarie sopra descritte.
Dell’avvenuto versamento, da imputare in DARE del conto GPA 11/144, deve essere data apposita comunicazione indirizzata presso la sede legale dell’UNSIC, riportata al già citato punto 5).
Il rimborso spese e l’IVA relativa devono essere rilevati in DARE del conto GPA 11/144 ed in AVERE, rispettivamente, dei conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per la determinazione del rimborso spese è necessario moltiplicare il costo, evidenziato al punto 4) della presente circolare, per singolo mod. F24 per il numero totale dei modelli medesimi contabilizzati nel mese al conto GPA 25/144.
Il numero totale di detti modelli F24 è riportato nella colonna “numero operazioni” della lista del movimento mensile del conto GPA 25/144.
Tale lista si ottiene operando in sequenza da: “Contabilità generale” ® “Report contabilità e partitari” ® “Lista movimenti contabili per utente e/o tipo operazione”.
Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri:
- in corrispondenza dell’anno: l’esercizio contabile;
- il tipo operazione: E2 (che ha il significato di contabilizzazione F24);
- il conto:GPA 25/144;
- la data registrazione: il primo e l’ultimo giorno del mese contabile, nonché, naturalmente, l’anno.
Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti GPA 11/144, GPA 25/144 e GPA 35/144, di nuova istituzione

ALLEGATO 1

CONVENZIONE FRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI (UNSIC) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N.311.

L'anno 2004 il giorno 23 del mese di novembre, in Roma, fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente Avv.Gian Paolo Sassi

e

l'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (in seguito denominata UNSIC) nella persona del Presidente Domenico Mamone, residente per la carica in Roma, Via A.Bargoni;

visti:

- la deliberazione n. 128 del 10.11.2004 ;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Federazione interessata;
- il decreto legislativo n.196 del 27/06/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 241/97 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- la nota n.6/PP/50852/RCS/Conv del 9 settembre 2004, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- considerato che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

si conviene quanto segue:

Art.1
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311,l’UNSIC affida all'INPS - che accetta – la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle Aziende ad essa iscritte.
L’INPS provvederà alla riscossione dei contributi, di cui al comma precedente, nei confronti delle Aziende, nella misura indicata dai datori di lavoro sul modello F24.

Art.2
Il versamento del contributo di cui all’articolo 1, avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F24 indicando, nella sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Art.3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l’UNSIC provvederà a comunicare alle aziende aderenti, le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
L’Unione si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del decreto legislativo n.196 del 27 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Art.4
L’INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F24, identificato dall’apposito codice “causale contributo”.
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5
L’INPS verserà all’UNSIC, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1, contabilizzati nel mese precedente.
Dall’ammontare dei contributi, di cui al precedente comma, saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell’IVA, di cui al successivo art. 6.

Art.6
I costi di esazione del contributo di assistenza contrattuale, sono stati determinati con delibera n. 39 del 5.2.02.
Il costo del servizio di cui trattasi, così determinato è di Euro 0,76 (settantasei centesimi) per singolo F24.
L’UNSIC si impegna ad accettare ogni variazione dei costi sopra indicati, stabilita dall’INPS.
E’ a carico della Federazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’UNSIC si impegna ad accettare, senza riserve, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.7
I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi, verranno messi a disposizione dell’UNSIC entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS.
L'Unione potrà accedere ai dati sul sito Internet dell’INPS, tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni, affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM 10/2.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità, qualora i datori di lavoro non provvedano all’adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.8
In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all'Unione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall’applicazione della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra la UNSIC e le aziende interessate.
In particolare l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie all’Unione dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art.9
La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2005. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELL'INPS IL PRESIDENTE DELL'UNSIC
Avv. Gian Paolo Sassi Dott. Domenico Mamone

Allegato 2

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