Circolare INPS n. 57 del 21.03.2003

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2003 per i lavoratori domestici
Circolare INPS n. 57 del 21.03.2003

SOMMARIO: Importo dei contributi - Coefficienti di ripartizione

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata del 2,4%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2003 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentato di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2 bis, della legge n. 30 del 28.2.1997.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF(1)
Fino a € 6,30 € 5,59 € 1,21 (0,26)(2) € 1,07 (0,26)(2)
Oltre € 6,30 a € 7,69 € 6,30 € 1,37 (0,30)(2) € 1,20 (0,30)(2)
Oltre € 7,69 € 7,69 € 1,67 (0,36)(2) € 1,47 (0,36)(2)
Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali € 4,07 € 0,88 (0,19)(2) € 0,78 (0,19)(2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

3) Coefficienti di ripartizione
I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue.

LAVORATORI DOMESTICI

GESTIONE Lavoratori domestici con CUAF Lavoratori domestici senza CUAF
aliquote Coefficienti Aliquote Coefficienti
F.P.L.D. 17,1275% 0,790378 15,4075% 0,807944
D.S. 2,3125% 0,106714 2,1525% 0,112874
C.U.A.F. 0,4800% 0,022151
MATERNITA' 0,2400% 0,011075 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,060452 1,31% 0,068694
Fondo garanzia trattamento fine rapporto 0,20% 0,009230 0,20% 0,010488
TOTALE 21,6700% 1,000000 19,0700% 1,000000

Nota: in base al D.Lgs. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, c.1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dall'1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. A seguito dell'art. 45 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dall'1/1/2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione è confermata anche per l'anno 2002 dalla Legge finanziaria 2002.

L'art.120 della L. 23/12/1999 n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

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