Aziende industriali dello Stato e degli Enti pubblici svolgenti attività di natura industriale, privatizzate. Obblighi contributivi CIG, CIGS, DS e mobilità. ENEL S.p.A. e società costituite in forza del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79. Obblighi contributivi CIG, CIGS, DS e mobilità
Circolare INPS n. 63 del 06.05.2005
SOMMARIO: - Definizione degli obblighi contributivi CIG, CIGS, DS e mobilità nei confronti delle Aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici privatizzate. - Definizione degli obblighi contributivi CIG, CIGS, DS e mobilità nei confronti delle aziende del gruppo Enel
Premessa
I recenti processi di privatizzazione delle aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriale, conseguenti all’apertura delle compagini societarie alla partecipazione di soggetti privati (c.d. azionariato misto), hanno comportato la necessità di approfondire i riflessi in materia di obblighi contributivi per la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, per la disoccupazione involontaria e per la mobilità.
Con le circolari n. 42 del 21 febbraio 2000 e n. 96 del 22 maggio 2002 sono state impartite le disposizioni in ordine all’assoggettamento all’obbligo della contribuzione CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità nei confronti delle aziende municipalizzate trasformate in società di capitali, privatizzate.
Al fine di pervenire ad una compiuta disciplina della materia, l’Istituto ha interessato i Ministeri vigilanti per definire le modalità di estensione dei predetti obblighi contributivi anche nei confronti delle aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali svolgenti attività industriali, con capitale non più interamente pubblico.
Al riguardo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 26 giugno 2003 prot. 53279, tenuto conto delle argomentazioni esposte dall’Istituto in ordine al venir meno, in base alla normativa vigente, delle condizioni di esonero ancora in essere, ha concluso concordando sulla necessità di estendere l’obbligo della contribuzione per CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità anche nei confronti delle aziende in esame.
Considerata la complessità delle situazioni interessate dall’applicazione degli obblighi in esame, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti svolti nel corso di successivi incontri con i Ministeri vigilanti.
Obbligo contributivo per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, come modificato dal decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ha disposto l’applicazione della normativa in materia di cassa per l’integrazione dei guadagni ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Con la legge 5 novembre 1978, n. 1115, nell’ambito della esigenza di tutela del reddito dei lavoratori dipendenti dalle medesime imprese industriali, interessati da situazioni congiunturali del sistema economico, è stato disciplinato l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria.
L’articolo 3 del sopra citato D. Lgs C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, ha previsto, tra le altre, l’esclusione dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria nei confronti delle “imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”.
A riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel richiamare la ricostruzione del suddetto articolo operata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4600/1993, ha precisato che per l’applicazione del richiamato esonero devono coesistere due condizioni: che il capitale versato sia interamente di proprietà di Enti Pubblici e che da essi sia gestito, confermando che solo la natura pubblicistica del datore di lavoro consente tale esclusione senza che possa considerarsi vulnerato il principio della libera concorrenza sul mercato, in linea con le direttive europee. Con circolare n. 42/2000, come sopra ricordato, è stato disciplinato l’obbligo per le contribuzioni in argomento nei confronti delle aziende municipalizzate e delle aziende speciali privatizzate. Le suddette argomentazioni, sulla base degli ulteriori approfondimenti, cui si è fatto cenno in premessa, costituiscono il fondamento dell’estensione dell’obbligo contributivo per gli ammortizzatori in esame anche nei confronti delle ex aziende di Stato e degli enti pubblici nazionali.
Resta confermata, pertanto, l’esclusione dall’obbligo contributivo per CIG e CIGS unicamente nel caso in cui il capitale delle aziende in esame, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente in mano pubblica (come ad es. le aziende del gruppo Ferrovie, Poste S.p.A., ANAS S.p.A. etc.)
Obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria.
Con riferimento, invece, all’obbligo contributivo per l’assicurazione contro la disoccupazione, la mutata natura giuridica comporta, per le aziende in trattazione, il venir meno delle condizioni per il riconoscimento ex lege, ai sensi dell’art. 36 del decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, della stabilità d’impiego. Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 52293 del 7 aprile 2004, l’esonero dell’obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria, in base a quanto disposto nell’art. 40, n. 2 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n.1827, potrà essere concesso solo con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La su richiamata nota, peraltro, facendo propri gli orientamenti espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5570 del 14 ottobre 1988, ha precisato che l’esonero nei confronti delle aziende industriali dello Stato e degli enti pubblici svolgenti attività industriale che hanno subito modifiche della natura giuridica per effetto della privatizzazione (assunzione della forma di società per azioni), dovrà essere adottato, ricorrendone i requisiti, “sia nei casi in cui l’assetto proprietario di una società sia il risultato dei processi di privatizzazione che nei casi in cui la partecipazione azionaria al capitale della società sia interamente pubblica”.
Tenuto conto delle determinazioni della citata nota Ministeriale, le disposizioni impartite con la circolare n. 42/2000 con riferimento alla contribuzione in argomento devono intendersi superate.
Pertanto, a partire dalla data di emanazione della presente circolare viene meno la possibilità di procedere all’accertamento della sussistenza del requisito della stabilità d’impiego ex lege, secondo quanto previsto dall’art. 36 del DPR n. 818/1957, nei confronti delle aziende pubbliche in generale pur se il capitale sia ancora interamente in mano pubblica.
Obbligo contributivo per l’indennità di mobilità.
Tale obbligo, come noto, è stato istituito dall’art.16, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti dei datori di lavoro, diversi da quelli edili, destinatari della normativa della cassa integrazione guadagni straordinaria. Poiché la contribuzione è dovuta sulle retribuzioni assoggettate al contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, si rammenta che l’esclusione dall’obbligo del versamento di tale ultima contribuzione comporta anche l’esclusione dall’obbligo contributivo per la mobilità.
Decorrenza degli obblighi
A partire dal periodo di paga in corso alla data di emanazione della presente circolare le aziende industriali dello Stato e degli Enti Pubblici il cui capitale sia anche in parte privatizzato sono tenute al versamento della contribuzione per CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità, secondo le disposizioni vigenti per la generalità delle imprese industriali.
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi si rinvia al successivo punto 6.
Nei confronti delle società il cui capitale è ancora interamente in mano pubblica, gli obblighi in questione diverranno operativi con effetto dalla data di privatizzazione, anche se minoritaria, del capitale.
ENEL S.p.A. e società costituite in forza del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79.
In base a quanto disposto dall’art.13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (c.d. decreto Bersani), l’Enel S.p.A ha avviato un processo di societarizzazione che ha portato alla costituzione di una serie di società per lo svolgimento delle attività indicate al comma 2 dello stesso art. 13.
Contestualmente, è iniziato il processo di privatizzazione del capitale, attraverso la prima collocazione sul mercato delle azioni (ottobre 1999) ancora interamente assegnate al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il completamento delle operazioni societarie ha portato alla trasformazione di Enel in una holding industriale.
Tutte le società costituite da Enel S.p.A., in attuazione della sopra citate disposizioni, per effetto di cessioni di ramo d’azienda o per scissione sono, sotto il profilo previdenziale, soggetti giuridici del tutto autonomi e distinti dalla società capogruppo sebbene ad essa collegate da compartecipazioni azionarie.
Con riferimento alla società capogruppo Enel S.p.A., si ricorda che la trasformazione da ente pubblico in società per azioni è stata disciplinata dal decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. In ordine al regime previdenziale, l’art. 2, comma 5, della legge del 9 agosto 1993, n. 292, ha stabilito che alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui alla legge n. 359/1992 e al decreto legge n. 333/1992 (tra le quali Enel S.p.A.) si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 in base al quale per i dipendenti delle predette società ” sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza”.
In attesa di pervenire alla definizione delle problematiche connesse all’applicazione degli obblighi in trattazione, Enel S.p.A. ha conservato l’esclusione dalla contribuzione per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria e per la disoccupazione, quest’ultima per il solo personale assunto con rapporto a tempo indeterminato, per effetto del decreto di esonero del Ministero del Lavoro recepito con la circolare dell’Istituto n. 557RCV/67 del 23 marzo 1981.
Alla luce delle precisazioni contenute al precedente punto 1, a partire dalla data di emanazione della presente circolare l’Enel S.p.A. e tutte le aziende facenti parte del Gruppo sono tenute al versamento della contribuzione per CIG e CIGS.
Per quanto concerne l’obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria e la mobilità, tenuto conto delle precisazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente circolare, lo stesso trova immediata applicazione solo nei confronti delle aziende costituite in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.79/1999 non destinatarie di un autonomo provvedimento di esonero.
Al contrario, nei confronti dell’Enel S.p.A., poiché a tutt’oggi il citato decreto di esonero, non risulta ancora revocato, in base a quanto disposto, al riguardo, nella già richiamata nota n. 52293 del 7 aprile 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, continuerà a permanere l’esclusione dall’obbligo della contribuzione contro la disoccupazione involontaria in attesa delle determinazioni che verranno adottate dal Dicastero stesso.
Ne consegue che l’Enel S.p.A. continuerà ad essere esclusa dall’obbligo del versamento del contributo per l’indennità di mobilità per effetto di quanto illustrato al precedente punto 3.
Per la regolarizzazione dei periodi pregressi si rinvia al successivo punto 6.
6. Regolarizzazione dei periodi pregressi
Ai fini della regolarizzazione dei periodi pregressi, a far tempo dalla mutata natura giuridica delle aziende in questione conseguente alla privatizzazione, dovranno essere osservate le seguenti modalità.
Al riguardo, si ricorda, che in tema di regolarizzazione trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e che le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi (1).
Ai fini di cui sopra le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. CIGS" e dal codice " M212 ";
- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Mob" e dal codice " M213 ";
- per il versamento della contribuzione CIG, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B- C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. CIG" e dal codice " M214".
- per il versamento della contribuzione DS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B- C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. DS" e dal codice " M215".
Nessun dato dovrà essere riportato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Nota
(1) Il comma 13, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile (vedi circolare n. 110/2001, punto 1.6).
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